Con risposta a interpello n. 66 del 18 gennaio 2023, le Entrate tornano a fornire chiarimenti in riferimento ai requisiti sostanziali che devono sussistere al fine di poter ususfruire dell’agevolazione fiscale “Art Bonus” in ipotesi di erogazioni liberali in denaro.
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1) L’Art Bonus che cosa è
Come noto, l’agevolazione Art bonus prevede un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,
- per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 e s.m.i.).
Tale credito d'imposta è riconosciuto:
- alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo
- è anche riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Al riguardo, si rimanda alla circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, che specifica gli scopi e le finalità da realizzare al fine di poter ususfruire del credito d'imposta (ad esempio, interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici).
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2) Il requisito della “pubblica appartenenza”
Con riferimento specifico al requisito della ''appartenenza pubblica'' degli istituti e dei luoghi della cultura, con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017 è stato chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, non solo per l'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, ma anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni[1].
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l'istituto:
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo
- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
- è sottoposto a controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.
Pertanto, in presenza di una o più di tali condizioni, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame..
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3) La fattispecie concreta
Nella fattispecie in esame, oggetto di interpello, le Entrate tengono in considerazione le seguenti situazioni prospettate dell’Istante:
- l’ente Istante è un organismo di diritto pubblico costituito su iniziativa del Ministero che ne è socio unico e ne detiene l'intero capitale sociale;
- è proprietario di un immobile, dichiarato di interesse storico artistico con Decreto ad hoc emanato ai sensi dell'art.10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.42 del 2004;
- che nell'ambito del piano industriale “xxxx” è stata deliberata l'indizione di un concorso di progettazione per la riqualificazione e il recupero, con destinazione d'uso a museo e polo culturale pubblico e, successivamente, sarà indetta una procedura di affidamento dei lavori di restauro;
- della destinazione a museo e polo culturale pubblico dell'immobile di proprietà della società pubblica istante;
Tutto ciò premesso e considerato, sono stati ravvisati i presupposti richiesti dall'art.1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale Art bonus relativamente alle erogazioni liberali disposte in favore dell’ente Istante che siano volte a finanziare interventi di manutenzione, protezione e restauro del sopra descritto bene culturale pubblico.
[1] Sempre sullo stesso tema v. F. Moroni, Art Bonus: il requisito della pubblica appartenenza, in Fisco e Tasse, 7 novembre 2022. Nel caso oggetto di tale interpello si riteneva invece “che la sola concessione di uno spazio pubblico da parte del Comune non consenta di integrare il requisito dell'appartenenza pubblica in mancanza di menzionati indici di pubblicità, tra cui in particolare la governance pubblica dell'ente destinatario delle erogazioni liberali e la gestione di una collezione di proprietà pubblica”.