A seguito della conversione in Legge del D.L.146/2021, che ha modificato l'art.9 del D.P.R. 633/1972, a partire dal 1 gennaio 2022 l'applicazione dell'IVA sui trasporti internazionali è stata modificata.
L'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto viene disciplinata dall'art.7 del D.P.R.633/1972, per cui la fatturazione di un servizio di trasporto generico, fatto da un soggetto nazionale nei confronti di uno estero, non sarà assoggettata ad Iva.
Trattasi di un'operazione con codice natura N 2.1 (per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità).
Viceversa, un servizio di trasporto effettuato da un soggetto estero per conto di un soggetto sito in Italia, seguirà quanto previsto dalla normativa IVA per il criterio della territorialità, mentre non rientrerà in tale ambito qualora ci fossero i requisiti per non applicarla.
In questo caso si ha un codice Iva natura N.3.4, adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-bis del decreto IVA (p.e. cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 del decreto IVA (p.e. trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.
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1) IVA trasporti internazionali: le novità normative dal 1 gennaio 2022
A tal proposito, è opportuno ricordare che tale codice natura iva dovrà essere adoperato anche nel caso di trasmissione di alcuni documenti integrativi, inviati dal cessionario/committente debitore d’imposta.
A titolo di esempio: dal committente in caso di acquisti di servizi non imponibili da prestatore estero trasmessi con tipo documento TD17 (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero), oppure nel caso di trasmissione di un TD18 per integrazione fattura da reverse charge estero riferito ad acquisti non imponibili ai sensi dell’articolo 42 del d.l. n. 331 del 1993 (per acquisti esenti, ai sensi della medesima norma, dovrà invece essere adoperato il codice Natura N4).
L'art.9, invece, si applica alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del richiedente soggetto passivo Iva stabilito nel territorio dello stato, perchè è concernente alle prestazioni di servizi rilevanti in Italia.
I trasporti concernenti beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, come anche i trasporti relativi a beni in importazione appartengono alla casistica di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Questi servizi sono non soggetti ad Iva ai sensi dell’art. 9, c. 1, n. 2 del D.P.R. 633/1972, mentre i correspettivi sono compresi nella base imponibile ai sensi dell'art.69, c.1.
E' opportuno ricordare che relativamente ai beni importati, la base imponibile Iva oltre che dal valore dei beni, tiene conto anche dei diritti doganali e degli importi relativi alle spese di consegna fino al luogo a cui esse sono destinate.
Inoltre, anche i servizi relativi al trasporto di persone che siano effettuati sia sul territorio nazionale, sia sul territorio estero, legati ad un unico contratto di spedizione, non sono imponibili di Iva.
Come anche " i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69" (art. 9, c. 1, n. 4, D.P.R. 633/1972).
In pratica, con l'aggiunta del nuovo l'art. 5-septies, c. 2, l'erogazione dei servizi di trasporto rilevanti sul territorio dello Stato e relative a operazione internazionali, sono non rilevanti ai fini iva solo se prestate nei confronti di determinati soggetti:
- esportatore/importatore;
- titolare del regime di transito;
- soggetto destinatario dei beni;
- prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
- soggetto prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.
Invece, sono da considerare imponibili ai fini Iva le prestazioni di servizio di trasporto internazionale che un vettore, a cui viene affidato l'incarico di trasportare merci o dall'importatore, o dall'esportatore , o da terzi, affida detto compito ad un terzo soggetto, sia tutto, sia in parte (incarico si subvezione).
In questa nuova modifica rientrano i servizi di trasporto resi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sia da parte dei soggetti passivi nazionali( nel caso, però, che sia stato pagato il corrispettivo o fatta la fattura prima del pagamento a decorrere dal 1/1), sia da soggetti che non sono ivi stabiliti (nel caso in cui i servizi siano stati ultimati o sia stato effettuato il pagamento anteriormente alla fine della prestazione, a partire sempre dall' 1/1).
Dal punto di vista giuridico internazionale, questa modifica si attiene a quanto previsto dalla sentenza della corte di giustizia europea del 29/06/2017 (Causa C-288/16).
Giova ricordare che, i soggetti che hanno applicato l'iva nei contratti di trasporti internazionali eseguiti da terzi territorialmente rilevanti nello Stato, dalla data della sentenza della corte europea, sono considerati fiscalmente corretti.
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