La Legge di Bilancio 2023 ai commi da 222 a 230 prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo esistenti prima dell'entrata in vigore della norma in esame (01.01.2023). Si tratta di debiti entro 1000 euro e affidati agli agenti per la riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
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1) Lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro
La regola
Secondo l’art. 1, commi da 222 a 230, della l. 29.12.2022, n. 197, alla data del 31.3.2023, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, esistenti al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro, importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all’art. 3 del d.l. 23.10.2018, n. 119, all’art. 16-bis del d.l. 30.4.2019, n. 34 , e all’art. 1, commi da 184 a 198, della l. 30.12.2018, n. 145.
L’agente della riscossione, entro il 30.6.2023, trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate.
La riscossione dei suddetti debiti è sospesa fino alla data del loro annullamento.
La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13.7.2015;
- i crediti di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
- l’Iva riscossa all’importazione.
I carichi diversi dagli enti pubblici previdenziali, dalle agenzie fiscali e dalle amministrazioni statali
I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati per la riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015 da enti diversi dalle agenzie fiscali, dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici previdenziali:
- sono oggetto di annullamento per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora;
- l’annullamento non opera per il capitale e i rimborsi per spese di procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, somme che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori possono stabilire di non applicare lo stralcio dei debiti con provvedimento adottato entro il 31.1.2023.
Le sanzioni amministrative
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese le violazioni al codice della strada, di cui al d.lgs. 30.4.1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per obblighi relativi a contributi e premi dovuti a enti previdenziali, la normativa si applica limitatamente agli interessi:
- comunque denominati;
- di cui all’art. 27, sesto comma, della L. 24.11.1981, n. 689;
- di mora di cui all’art. 30 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.
Sono dovute per il rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Gli enti creditori possono deliberare di non applicare lo stralcio entro il 31.1.2023.
La sospensione della riscossione
Fino al 31.3.2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti in argomento senza che siano computati gli interessi di mora.
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