HOME

/

FISCO

/

LEGGE DI BILANCIO 2025

/

LA RINUNCIA DEI GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

La rinuncia dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

Controversie tributarie, pendenti al giorno 1.1.2023, innanzi alla Corte di Cassazione: possibile rinunciare al ricorso principale con definizione transattiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

In alternativa a quanto previsto dai commi da 186 a 205, secondo l’art. 1, commi da 213 a 218, della l. 29.12.2022, n. 197, relativamente alle controversie tributarie, pendenti al giorno 1.1.2023, innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, in cui è parte l’Agenzia delle entrate (per cui sono escluse le cause tributarie pendenti nei confronti di altri enti impositori, ad es. Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia delle entrate – Riscossione per fatti ad essa riferibili, ecc.) il contribuente ha la possibilità di rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese che sono state azionate in giudizio.

Ti potrebbero interessare

Visita la sezione delle Promozioni in continuo aggiornamento

1) Rinuncia giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

La definizione, che comporta il pagamento:

  • delle somme dovute a titolo di imposta, 
  • di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, 
  • degli interessi e degli eventuali accessori, 

si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

E' esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241.

Le controversie escluse

  1. le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (1); 
  2. l’IVA all’importazione;
  3. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (2);
  4. tributi non amministrati dall’Agenzia delle entrate.

La rinuncia non dà luogo alla restituzione delle somme che sono già state versate, anche se in misura superiore a quanto è dovuto applicando tale norma. 

Alla rinuncia si applica l’art. 390 c.p.c.:

Note:

  1. Art. 2, par. 1. Lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.6.2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.5.2014, e 2020/20537UE, Euratom del Consiglio, del 14/12/2020.
  2. Art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015.


La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORME DEL GOVERNO MELONI · 19/11/2024 Detrazioni Irpef 2025: il tetto massimo previsto dal 1° gennaio

Tetto max per le detrazioni irpef dal 2025, Privilegiate le famiglie numerose. Vediamo la norma sul quoziente familiare dalla bozza di DDL di Bilancio 2025

Detrazioni Irpef 2025: il tetto massimo previsto dal 1° gennaio

Tetto max per le detrazioni irpef dal 2025, Privilegiate le famiglie numerose. Vediamo la norma sul quoziente familiare dalla bozza di DDL di Bilancio 2025

Spettacoli dal vivo: le novità 2025

Il DDL di Bilancio 2025 prevede novità anche per: spettacoli dal vivo, festival ,cori e bande musicali. Vediamo le risorse stanziate

Polizze rischi catastrofali imprese: obbligo dal 1° gennaio

Approvato il decreto attuativo delle polizze rischi catastrofali per le imprese: anticipazioni in attesa del testo definitivo andato ora in Corte dei Conti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.