Le società che redigono il bilancio IAS/IFRS[1], in dirittura d’arrivo per la predisposizione del progetto di bilancio 2022, devono adeguare le disclosures da fornire in nota integrativa con riferimento ai principi internazionali “endorsed” dall’Unione Europea (UE). Al riguardo, Assirevi ha reso noto le “check list”, o “liste di controllo”[2] (pubblicata il 20 dicembre 2022) che:
- a partire dai principi contabili internazionali omologati dall’UE;
- alla normativa italiana, sia il Codice Civile sia il D.lgs. 58/98, c.d. “TUF”;
- alle delibere/comunicazioni/regolamenti emessi da Consob, ESMA e da altre autorità,
rappresentano un utile strumento di supporto, senza la pretesa di essere esaustivo, per i soggetti incaricati della revisione dei bilanci di società quotate e per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di stesura del bilancio.
Le check list si riferiscono a:
- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci;
- i principi di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
- le informazioni (disclosures) inerenti alla definizione di “posizione finanziaria netta”;
- le informazioni integrative (disclosures) per i settori specifici: banche; intermediari finanziari; società di gestione del risparmio; società di intermediazione mobiliare; società di assicurazione.
Di fatto, trattandosi di check list generica, essa può includere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie ed escludere aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione.
E’ compito, del professionista elaborare ed adattare i singoli punti alle particolarità dell'incarico tenendo conto di:
- le dimensioni e complessità aziendali,
- la natura dell'attività e del settore dell'impresa,
- la valutazione dei rischi di revisione, nonché
- eventuali modifiche normative, regolamentari e dei principi contabili di riferimento.
Di seguito, il presente contributo si sofferma su alcuni punti delle check list, con riferimento a:
- gli schemi di bilancio e criteri di classificazione;
- la definizione di “Posizione Finanziaria Netta”;
- la relazione sulla gestione, secondo le indicazioni dell’autorità ESMA (e Consob) ed il Codice civile.
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1) IAS 1, 2007 e modifiche successive: schemi, rappresentazione e riclassificazione delle voci di bilancio
Si ricorda che il principio contabile internazionale IAS 1, “Presentazione del bilancio” stabilisce:
- i requisiti generali per i bilanci, compreso il modo in cui essi dovrebbero essere strutturati;
- i requisiti minimi per il loro contenuto;
- i concetti prioritari quali la continuità aziendale, la base di competenza contabile e la distinzione corrente/non corrente.
Il principio richiede che il bilancio comprenda:
- la situazione patrimoniale e finanziaria,
- un conto economico e gli altri proventi complessivi,
- un prospetto delle variazioni del patrimonio netto
- e un rendiconto dei flussi finanziari.
L’originario IAS 1 (prima emissione 2003) è stato riemesso nel settembre 2007 modificando alcuni termini, tra i quali:
- da “bilancio” a “situazione patrimoniale-finanziaria;
- da “rendiconto finanziario” a “prospetto dei flussi finanziari”;
- da “conto economico” a “conto economico complessivo”
Le modifiche successive (ultima quella del 31 ottobre 2022, che varrà a partire dal 2024) hanno interessato tra l’altro la classificazione di alcune voci come, ad esempio, quella delle passività “correnti” e “non correnti” efficace per i periodi annuali che iniziano dal 1° gennaio 2022 e le relative disclosures che rilevano ai fini del calcolo della “posizione finanziaria netta” e la nozione di continuità aziendale.
1.2 Lo schema, le voci della situazione patrimoniale- finanziaria ed i criteri di classificazione: la check list
Con riferimento proprio al principio IAS 1, utilizzando il paradigma della compliance integrata si evidenziano alcuni punti delle “chek list” di Assirevi, in uno schema di sintesi rielaborato per essere più appropriato alla finalità del presente contributo:
Principio contabile/ norma/delibera/ regolamento |
Attività di verifica
Verificare se: |
IAS 1/Consob* Schemi di riclassificazione ed informativa |
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IAS 1, altri principi contabili e Consob* Schemi di riclassificazione – note illustrative |
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IAS 1, Consob* e Ias 24 - parti correlate e note illustrative |
situazione patrimoniale; situazione finanziaria; risultato economico; flussi finanziari |
*Consob; comunicazione n. 15519 del 27-7-06, Comunicazione DEM/6064293 del 28-7-06
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2) Relazione sulla gestione e definizione di “posizione finanziaria netta”: principi contabili, Consob e ESMA
La relazione sulla gestione dei bilanci IAS/IFRS deve contenere tra le altre, le disclosures circa le misure alternative dei risultati aziendali in conformità agli orientamenti ESMA/2015/1415 sugli “indicatori alternativi di performance”.
Un “indicatore alternativo di performance” è inteso come un indicatore finanziario di “performance finanziaria”, posizione finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diverso da un indicatore finanziario definito o specificato nella disciplina applicabile sull’informativa finanziaria.
Gli indicatori alternativi di performance sono solitamente ricavati dal (o sono basati sul) bilancio redatto conformemente alla disciplina applicabile sull’informativa finanziaria, il più delle volte mediante l’aggiunta o la sottrazione di importi dai dati presentati nel bilancio.
Si ricorda che, sempre l’ESMA in data 4 aprile 2021, al paragrafo 175 del documento 32-382.1138 (in vigore dal 5 magio 2021)[3] ha individuato il contenuto e la rappresentazione della “posizione finanziaria netta”, nonché il “Debito di finanziamento” definito come[4]:
Posizione Finanziaria Netta
|
Con riferimento agli Orientamenti ESMA ed al Codice civile, utilizzando il paradigma della compliance integrata si evidenziano alcuni punti delle “chek list” di Assirevi, in uno schema di sintesi rielaborato per essere più appropriato alla finalità del presente contributo:
ESMA/ Codice Civile | Attività di verifica[5] L’estensore del bilancio e il soggetto incaricato della revisione devono verificare se: |
ESMA/2015/1415: art. 21 |
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ESMA/2015/1415: art. 22 |
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ESMA/2015/1415: art. 26 |
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ESMA/2015/1415: art. 27 |
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ESMA/2015/1415: art. 33 |
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ESMA/2015/1415: art. 37 |
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ESMA/2015/1415: art. 37 |
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ESMA/2015/1415: art. 38 |
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ESMA/2015/1415: art.41 |
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Art. 2848 c.c. |
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comma 1 |
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Comma 2 | l’analisi di cui al comma 1 è coerente con:
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Comma 3 |
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Art. 2497 bis, comma 5, cc |
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3) NOTE
[1] A partire dal 2002 ed in Italia dal 2006 con il D.Lgs 38/2005, i soggetti obbligati a redigere il proprio bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS sono:
- le società quotate
- le banche e gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza
- le società emittenti strumenti finanziari diffusi
- le società assicurative non quotate con riferimento al solo bilancio consolidato
- le società assicurative quotate
Vi sono inoltre società che hanno la facoltà ma non l’obbligo di applicare tali principi e cioè:
- le società incluse nel consolidato di società obbligate a redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS
- le società sottoposte all’obbligo di redazione o incluse in un bilancio consolidato
[3] Nel mese di marzo 2021 l’ESMA ha pubblicato il documento “Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del Regolamento UE 2017/1129” (c.d. Regolamento sul Prospetto) che si applicano a partire dal 5 maggio 2021. Tale documento prevede che gli emittenti quotati dovranno presentare nelle note illustrative dei bilanci annuali e delle semestrali pubblicate a partire dal 5 maggio 2021 un nuovo prospetto in materia di indebitamento finanziario.
[4] Cfr. Bianchi S., Ballarin F., La nuova posizione finanziaria netta , Informativa finanziaria, Amministrazione Finanza 8/9/2021.
[5] Fonte: http://www.assirevi.com/checklist
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