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REDAZIONE BILANCIO 2022: CHECK LIST PER REVISORI

Redazione bilancio 2022: check list per revisori

L'informativa dei bilanci IAS/IFRS 2022 adeguata ai principi internazionali "endorsed" dall'unione europea (UE) nel paradigma della compliance finanziaria: check list per revisori

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Le società che redigono il bilancio IAS/IFRS[1],  in dirittura d’arrivo per la predisposizione del progetto di bilancio 2022, devono adeguare le disclosures  da fornire in nota integrativa con riferimento ai principi internazionali “endorsed” dall’Unione Europea (UE). Al riguardo, Assirevi ha reso noto le “check list”, o “liste di controllo[2] (pubblicata il 20 dicembre 2022) che:

  • a partire dai principi contabili internazionali omologati dall’UE;
  • alla normativa italiana, sia il Codice Civile sia il D.lgs. 58/98, c.d. “TUF”;
  • alle delibere/comunicazioni/regolamenti  emessi da Consob, ESMA e da altre autorità,

rappresentano un utile strumento di supporto, senza la pretesa di essere esaustivo, per i soggetti incaricati della revisione dei bilanci di società quotate e  per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di stesura del bilancio.

Le check list si riferiscono a:

  • le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci;
  • i principi di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
  • le informazioni (disclosures) inerenti alla definizione di “posizione finanziaria netta”;
  • le informazioni integrative (disclosures) per i settori specifici: banche; intermediari finanziari; società di gestione del risparmio;  società di intermediazione mobiliare; società di assicurazione.

Di fatto, trattandosi di check list generica, essa può includere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie ed escludere aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione. 

E’ compito, del professionista elaborare ed adattare i singoli punti alle particolarità dell'incarico tenendo conto di:

  • le dimensioni e complessità aziendali,
  • la natura dell'attività e del settore dell'impresa,
  • la valutazione dei rischi di revisione, nonché
  • eventuali modifiche normative, regolamentari e dei principi contabili di riferimento.

Di seguito, il presente contributo si sofferma su alcuni punti delle check list, con riferimento a:

  • gli schemi di bilancio e criteri di classificazione;
  • la definizione di “Posizione Finanziaria Netta”;
  • la relazione sulla gestione, secondo le indicazioni dell’autorità ESMA (e Consob) ed il Codice civile.

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1) IAS 1, 2007 e modifiche successive: schemi, rappresentazione e riclassificazione delle voci di bilancio

Si ricorda che il principio contabile internazionale  IAS 1, “Presentazione del bilancio”  stabilisce:

  • i requisiti generali per i bilanci, compreso il modo in cui essi dovrebbero essere strutturati;
  • i requisiti minimi per il loro contenuto;
  • i concetti prioritari quali la continuità aziendale, la base di competenza contabile e la distinzione corrente/non corrente.

Il principio richiede che il bilancio comprenda: 

  • la situazione patrimoniale e finanziaria,
  • un conto economico e gli altri proventi complessivi
  • un prospetto delle variazioni del patrimonio netto 
  • e un rendiconto dei flussi finanziari.

L’originario IAS 1 (prima emissione 2003) è stato riemesso nel settembre 2007 modificando alcuni termini, tra i quali:

  • da  “bilancio” a “situazione patrimoniale-finanziaria;
  • da “rendiconto finanziario” a “prospetto dei flussi finanziari”;
  • da  “conto economico” a  “conto economico complessivo”  

Le modifiche successive (ultima quella del 31 ottobre 2022, che varrà a partire dal 2024) hanno interessato tra l’altro la classificazione di alcune voci come, ad esempio, quella delle passività “correnti” e “non correnti” efficace per i periodi annuali che iniziano dal 1° gennaio 2022 e le relative disclosures che rilevano ai fini del calcolo della “posizione finanziaria netta” e la nozione di continuità aziendale.

1.2  Lo schema, le voci della situazione patrimoniale- finanziaria ed i criteri di classificazione: la check list 

Con riferimento proprio al principio IAS 1, utilizzando il paradigma della compliance integrata si evidenziano alcuni punti delle “chek list” di Assirevi, in uno schema di sintesi rielaborato per essere più appropriato alla finalità del presente contributo: 

Principio contabile/

norma/delibera/

regolamento

 

Attività di verifica

 

Verificare se:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 1/Consob*

Schemi di riclassificazione ed informativa

  • con riferimento alla situazione patrimoniale -finanziaria: l’impresa deve fornire chiare indicazioni in merito: agli schemi adottati rispetto a quelli previsti dallo IAS 1, con la distinzione delle attività/passività tra correnti e non correnti oppure classificazione delle voci per liquidità, il conto economico per natura o per destinazione,  e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
  • l’impresa deve indicare  il metodo adottato per rappresentare i flussi finanziari nel prospetto di rendiconto finanziario;
  • l’impresa che abbia scelto di predisporre il bilancio  consolidato usando schemi diversi da quelli utilizzati per la redazione  della situazione patrimoniale-finanziaria individuale, in quanto tale diversa modalità fornisce una migliore rappresentazione del bilancio del gruppo, deve fornire  una apposita informativa specificando le motivazioni sottostanti a tale scelta.

 

  • se l’impresa adotta un metodo di classificazione diverso per i singoli schemi di stato patrimoniale-finanziario (inclusi anche i bilanci intermedi), la motivazione di ogni variazione deve essere fornita nelle note al bilancio.

 

  • deve essere presente il rinvio alla relativa informativa nelle note di bilancio delle voci riportate nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario;

IAS 1, altri principi contabili e Consob*

Schemi di riclassificazione – note illustrative

  • con riferimento allo IAS1 e a tutti i principi contabili internazionali devono essere evidenziati, qualora di importo significativo, gli ammontari delle posizioni e transazioni con parti correlate distintamente per singola voce appartenente a:
  •     stato patrimoniale,
  •     conto economico,
  •     prospetto flussi finanziari;
  •   se tale informazione è stata omessa verificare se ritenuta non    significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria, patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’impresa o del gruppo;
  • verificare se sono state evidenziate distintamente nelle voci di costo o di ricavo del conto economico  i componenti di reddito legati ad attività non ricorrenti;
  • verificare i criteri di scelta della classificazione delle poste patrimoniali in funzione della loro liquidità;
  • verificare se è stata indicata l’informativa della composizione dei risultati intermedi nel prospetto di conto economico

IAS 1, Consob* e Ias 24 - parti correlate e note illustrative 

  • verificare se sono evidenziate informazioni circa l’incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate hanno su:

situazione patrimoniale;

situazione finanziaria;

risultato economico;

flussi finanziari

*Consob; comunicazione n. 15519 del 27-7-06, Comunicazione DEM/6064293 del 28-7-06

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2) Relazione sulla gestione e definizione di “posizione finanziaria netta”: principi contabili, Consob e ESMA

La relazione sulla gestione dei bilanci IAS/IFRS  deve contenere tra le altre, le disclosures circa le misure alternative dei risultati aziendali in conformità agli orientamenti ESMA/2015/1415 sugli “indicatori alternativi di performance”. 

Un “indicatore alternativo di performance” è inteso come un indicatore finanziario di “performance finanziaria”, posizione finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diverso da un indicatore finanziario definito o specificato nella disciplina applicabile sull’informativa finanziaria. 

Gli indicatori alternativi di performance sono solitamente ricavati dal (o sono basati sul) bilancio redatto conformemente alla disciplina applicabile sull’informativa finanziaria, il più delle volte mediante l’aggiunta o la sottrazione di importi dai dati presentati nel bilancio. 

Si ricorda che, sempre l’ESMA in data 4 aprile 2021, al paragrafo 175 del documento 32-382.1138 (in vigore dal 5 magio 2021)[3] ha individuato il contenuto e la rappresentazione della “posizione finanziaria netta”, nonché il “Debito di finanziamento” definito come[4]:

 

Posizione Finanziaria Netta

  1. Disponibilità liquide
  2. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
  3. Altre attività finanziarie correnti
  4. Liquidità (a)+b)+c))……………………………………………………….
  5. Debito finanziario corrente…………………………………………
  6. Parte corrente del debito finanziario non corrente
  7. Indebitamento finanziario corrente (e + f)
  8. Indebitam Finanziario non corrente (g-d)
  9. Debito finanziario non corrente
  10. Strumenti di debito
  11. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
  12. Indebitamento finanziario non corrente (i+j+k)
  13. Totale indebitamento non finanziario (h+l)………………. 

Con riferimento agli Orientamenti ESMA ed al Codice civile, utilizzando il paradigma della compliance integrata si evidenziano alcuni punti delle “chek list” di Assirevi, in uno schema di sintesi rielaborato per essere più appropriato alla finalità del presente contributo: 

ESMA/

Codice Civile 

Attività di verifica[5]

L’estensore del bilancio e il soggetto incaricato della revisione devono verificare se:

ESMA/2015/1415: 

art. 21

  • l’impresa ha comunicato le definizioni di tutti gli indicatori alternativi di performance utilizzati, in modo chiaro e leggibile;

ESMA/2015/1415: 

art. 22

  • gli indicatori alternativi di performance diffusi sono corredati di una terminologia esplicativa che rifletta il loro contenuto e la base di calcolo, al fine di evitare di trasmettere messaggi fuorvianti agli utilizzatori?

ESMA/2015/1415: 

art. 26

  • l’impresa ha presentato una riconciliazione dell’indicatore alternativo di performance con l’elemento, il totale parziale o il totale direttamente più riconciliabile presentato nel bilancio del periodo corrispondente, individuando e spiegando separatamente gli elementi di riconciliazione significativi?

ESMA/2015/1415: 

art. 27

  • l’impresa ha presentato anche l’elemento, il totale parziale o il totale direttamente più riconciliabile presentato nel bilancio rilevante per quello specifico indicatore alternativo di performance?

ESMA/2015/1415: 

art. 33

  • l’impresa ha spiegato l’utilizzo degli indicatori alternativi di performance al fine diconsentire agli utilizzatori di comprenderne la rilevanza e l’affidabilità?

ESMA/2015/1415: 

art. 37

  • gli indicatori alternativi di performance sono accompagnati da dati comparativi dei corrispondenti periodi precedenti?

ESMA/2015/1415: 

art. 37

  • ln situazioni in cui gli indicatori alternativi di performance riguardano previsioni o stime, sono disponibili i dati comparativi relativi alle ultime informazioni storiche disponibili?

ESMA/2015/1415: 

art. 38

  • la definizione e il calcolo di un indicatore alternativo di performance sono stati coerenti nel tempo?

ESMA/2015/1415: 

art.41

  • Se in circostanze eccezionali l’impresa decide di ridefinire un indicatore alternativo di performance, l’impresa ha:
    • i. spiegato i cambiamenti;
    • ii. spiegato le ragioni per cui tali cambiamenti si traducono con informazioni attendibili e più rilevanti sulla performance finanziaria, nonché
    • iii. fornito dati comparativi rideterminati?

Art. 2848 c.c. 

  • Verificare se il bilancio d’esercizio è corredato da una relazione degli amministratori contenente:

comma 1

  • un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta;

Comma 2

l’analisi di cui al comma 1 è coerente con:

  • l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misure necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, 
  • gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale?
  • l’analisi contiene, ove opportuno, i riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi?

Comma 3

  • Dalla relazione devono risultare risultano:
    • 1) le attività di ricerca e sviluppo;
    • 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte
    • al controllo di queste ultime;
    • 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote
    • di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società
    • fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale
    • corrispondente;
    • 4) il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio o tramite società fiduciaria;

 

  • l’evoluzione prevedibile della società
  • in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:
    • a) per gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio
    • finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale
    • categoria di operazioni previste;
    • b) per l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al
    • rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari

Art. 2497 bis, 

comma 5, cc

  • Nella relazione sulla gestione sul bilancio di esercizio l’impresa deve fornire le informazioni relative a:
    • a) i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento;
    • b) i rapporti intercorsi con le altre società soggette alla medesima attività di
    • direzione e coordinamento;
    • c) l’effetto dell’attività di direzione e coordinamento sull’esercizio e sui risultati
    • dell’esercizio.

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3) NOTE

[1] A partire dal 2002 ed in Italia dal 2006 con il D.Lgs 38/2005, i soggetti obbligati a redigere il proprio bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS sono:

  • le società quotate
  • le banche e gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza
  • le società emittenti strumenti finanziari diffusi
  • le società assicurative non quotate con riferimento al solo bilancio consolidato
  • le società assicurative quotate

Vi sono inoltre società che hanno la facoltà ma non l’obbligo di applicare tali principi e cioè:

  • le società incluse nel consolidato di società obbligate a redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS
  • le società sottoposte all’obbligo di redazione o incluse in un bilancio consolidato 

[3] Nel mese di marzo 2021 l’ESMA ha pubblicato il documento “Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del Regolamento UE 2017/1129” (c.d. Regolamento sul Prospetto) che si applicano a partire dal 5 maggio 2021. Tale documento prevede che gli emittenti quotati dovranno presentare nelle note illustrative dei bilanci annuali e delle semestrali pubblicate a partire dal 5 maggio 2021 un nuovo prospetto in materia di indebitamento finanziario. 

[4] Cfr. Bianchi S., Ballarin F., La nuova posizione finanziaria netta , Informativa finanziaria, Amministrazione Finanza 8/9/2021.  

[5] Fonte: http://www.assirevi.com/checklist

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