ll 29 dicembre 2022 l’INAIL ha fornito le istruzioni operative e le scadenze relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento agli adempimenti dei datori di lavoro in tema di riduzioni contributive.
Apertura servizi e scadenza comunicazioni
I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
- Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2023;
- Riduzione di Presunto (PAN): 3 gennaio 2023;
- Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2023;
- AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2023;
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 12 gennaio 2023;
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2023
SCADENZE
Versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata | 16 FEBBRAIO 2023 | altre rate del 25% + interessi di rateazione eventuali : 16 MAGGIO - 16 (21) AGOSTO - 16 NOVEMBRE 2023 (v. coefficienti all'ultimo paragrafo) |
presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 | 28 FEBBRAIO 2023 | |
comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni con servizio “Riduzione Presunto”. | 16 FEBBRAIO 2023 | in caso di presumibile riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023, |
Modalità di invio :
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni solo con i servizi telematici “AL.P.I. online”, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il calcolo del premio, il numero di riferimento per il modello F24 e, su richiesta il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Trovi qui il Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022
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1) Autoliquidazione INAIL : Riduzioni del premio
Nella istruzione operativa sono dettagliati i possibili casi di riduzione dei premi assicurativi INAIL:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
- sgravi per la pesca oltre gli stretti, la pesca mediterranea e costiera; l
- sgravio per il Registro Internazionale;
- incentivi per il sostegno della maternità e della paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per le imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate; la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci; gli incentivi per le assunzioni ex art. 4 comma 8 della L. 92/2012.
- riduzione del premio per le imprese artigiane (nel 2022 misura del 5,68% destinata alle e imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza, che non hanno registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che hanno presentato la preventiva richiesta di ammissione nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022. Nelle basi di calcolo del premio, i requisiti sono segnalati nella casellla “Regolazione anno 2022 Agevolazioni” con il codice 127.
Attenzione infine che per l'applicazione della riduzione per l’autoliquidazione 2023/2024, va richiesta nella domanda barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 da presentare entro il 28 febbraio 2023.
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2) Coefficienti rateazione autoliquidazione 2023
Con la Nota n. 346 del 12 gennaio 2023, INAIL ha reso noti i coefficienti di rateazione ai fini del versamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023.
I coefficienti vanno moltiplicati per gli importi della 2a, 3a e 4a rata dell'autoliquidazione 2022/2023, sulla base del medio di interesse dei titoli di Stato per il 2022 reso noto dal Ministero dell'economia, pari all'1,71% , da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DPR n. 1124/1965, come segue:
Rate | Data scadenza pagamento | Coefficienti interesse |
1 | 16-2-2023 | 0 |
2 | 16-05-2023 | 0,00416959 |
3 | 21-8- 2023 | 0,00847973 |
4 | 16-11-2023 | 0,01278986 |
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