Pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023.
La novità sostanziale sulla definizione delle liti, apportata dagli emendamenti, riguarda l'estensione della definizione agevolata anche alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.
Il testo originario prevedeva soltanto la definizione delle controversie fiscali in cui era parte l'Agenzia delle Entrate e l'inserimento delle dogane rappresenta un'assoluta novità nello storico degli interventi di chiusura agevolata dei contenziosi fiscali. Si tratta di un'estensione importante, perché consente la conclusione agevolata delle numerose liti in materia di accise e di giochi, finora escluse dalla pace fiscale.
In linea generale la procedura consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Per poter accedere è necessario operare tramite la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento del relativo importo pari al valore della controversia.
La norma, come per il passato, prevede l’ipotesi generale di controversia pendente definibile pagando l’intero valore (100% delle maggiori imposte) e una serie di eccezioni a seconda dell’eventuale soccombenza dell’amministrazione nella ultima sentenza e dello stato del procedimento. Il costo varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio.
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio alla data di entrata in vigore della legge, potranno essere definite mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con riduzioni variabili a seconda della soccombenza durante l’iter giudiziale, in particolare come segue:
- 90% del valore se il ricorso pende nel 1° grado di giudizio;
- 40% del valore in caso di soccombenza dell’A.E. nel 1° grado di giudizio;
- 15% del valore in caso di soccombenza dell’A.E. nel 2° grado di giudizio;
- 5% del valore in caso di doppia soccombenza dell’A.E. in tutti e due i gradi di merito (se il ricorso pende in Cassazione).
Restano esclusi i giudizi aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della 1° o unica rata entro il 30.06.2023 (è ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo, ma non è consentita compensazione in F24). Eventuale diniego alla definizione potrà avvenire entro il 31.07.2024.
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1) Legge di Bilancio 2023: conciliazione agevolata delle controversie tributarie
In alternativa alla definizione sopra argomentata, le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo.
Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo, potendo rateizzare in un massimo di venti quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi legali.
Se si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.
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2) Legge di Bilancio 2023: rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione
Parimente, in alternativa alla definizione sopracitata, in relazione alle liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, possono essere estinte, con il beneficio delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese.
La procedura si perfeziona firmando l’accordo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni.
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