Con Risposta a interpello n. 593 del 19 dicembre le Entrate forniscono chiarimenti inerenti sul diritto di fruire delle detrazioni o delle deduzioni fiscali di cui all’art. 83 CTS, a seguito di liberalità erogate a favore di Imprese sociali, costituite nella forma giuridica di Consorzio.
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1) Il quadro normativo di rifermento
Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 CTS si applica, ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS di cui all'articolo 82, comma 1, ovvero a tutti gli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 83 del medesimo CTS dispone quanto segue:
- comma 1: «Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato» ;
- Comma 2: «Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare»
- Comma 3: le disposizioni relative alle detrazioni e alle deduzioni si applicano a condizione che le liberalità siano utilizzate in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del CTS, ai sensi del quale «1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».
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2) La qualifica di Impresa sociale
In rifermento invece alla qualifica giuridica di Impresa sociale, si ricorda come in base all’art. 1 del D.lgs. n. 112/2017 possano assumere la qualifica di impresa sociale ''tutti gli enti privati'', tra cui anche i consorzi, inclusi quelli costituiti nelle forme societarie.
Non ci sono, dunque, preclusioni riguardo la veste civilistica che può essere assunta dall'ente ''impresa sociale'', purché essa rientri tra le tipologie di soggetti privati riconosciute ed esistenti nell'ordinamento giuridico (cfr. anche Nota n. 8115 del 14 agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).
Fanno eccezione a tale regola le ipotesi disciplinate nell'articolo 1, comma 2 del citato D.lgs. n. 112 del 2017, ai sensi del quale:
«Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale
- le società costituite da un unico socio persona fisica,
- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
- gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati».
Ai sensi dell'articolo 11 del CTS, inoltre, «Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS».
Al riguardo, si rileva che la valutazione in concreto circa la qualifica di ''impresa sociale'' è di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15 del CTS.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, l'Istante è stato costituito, quale ''consorzio volontario'' tra i proprietari o possessori di terreni e risulta iscritto nella sezione speciale Impresa Sociale della competente C.C.I.A.A.
Ne consegue che, nel presupposto che sussistano i requisiti per la qualifica di ''impresa sociale'' (la cui valutazione compete – come detto - al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), l'Istante rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo 83 del CTS.