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RICORSI TRIBUTARI IN CASSAZIONE CON PROCEDURA TELEMATICA

Ricorsi tributari in Cassazione con procedura telematica

Dal 1 gennaio 2023 per ricorsi avanti la Corte di Cassazione sarà obbligatorio depositare gli atti con modalità telematiche: i dettagli

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Rivoluzione del processo tributario per i ricorsi avanti la Corte di Cassazione: dal 1.1.2023 diventa obbligatorio depositare gli atti con modalità telematiche.

Lo prevede l’art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, norma che, automaticamente, si riverbera anche per le liti fiscali.

La norma, introdotta con l’art. 4 del d.lgs. 10.10.2022, n. 149, dispone espressamente: “Nei provvedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati”.

A completamento, è previsto che:

  • il giudice deposita i provvedimenti con modalità telematiche, con esclusione del giudizio di opposizione;
  • il deposito telematico è fatto rispettando la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
  • il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche se i sistemi informatici non sono funzionanti e in presenza di condizioni di urgenza, dandone notizia sul sito istituzionale dell’ufficio e, al termine, comunica la riattivazione del sistema.

1) Ricorsi tributari in Cassazione con procedura telematica: novità dal 1 gennaio 2023

Depositare gli atti con modalità telematiche, dal 1.1.2023 (e non dal 30.6.2023) è un obbligo anche per gli atti pendenti davanti alla Corte di cassazione (nonché avanti al tribunale e alla corte di appello). 

Tuttavia, l’obbligo è differito per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni i quali possono stare in giudizio personalmente fino al 30.6.2023 (art. 35 del d.lgs. n. 149/2022).

La procedura telematica non è nuova: l’art. 221, comma 5, del D.L. 19.5.2020, n. 34, nei processi civili avanti la Corte di cassazione gli avvocati potevano effettuare il deposito degli atti e dei documenti in modalità telematica, secondo quanto disposto dal decreto 27.1.2021.

La possibilità può essere usufruita fino al 31.12.2022 (art. 16, comma 1, del d.l. 30.12.2021, n. 228).

Dal 1.1.2023, per effetto dell’obbligo telematico, vengono apportate ulteriori modifiche, cioè:

  • il venir meno dell’elezione del domicilio in Roma per le comunicazioni, posto che è richiesta soltanto l’indicazione del domicilio digitale, cioè l’indirizzo PEC;
  • le notificazioni processuali vanno effettuate soltanto all’indirizzo PEC, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.; lo stesso dicasi anche per quelle tra il difensore e la cancelleria;
  • è eliminato il deposito in cancelleria del ricorso e del controricorso;
  • è eliminato l’obbligo, di cui all’art. 369 c.p.c., di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Corte di cassazione (osservanza punita a pena di inammissibilità fino al 31.12.2022) in quanto è la segreteria della Corte di cassazione a subire l’onere dell’acquisizione del fascicolo, d’ufficio, richiedendone l’invio alla Corte di Giustizia Tributaria che ha emesso l’atto impugnato (art. 137-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c.);
  • il controricorso deve essere soltanto depositato in via telematica entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso. Ai sensi dell’art. 371 c.p.c., la parte cui è stato notificato il ricorso può proporre, entro 40 giorni il controricorso con atto depositato (e non più con atto notificato al ricorrente principale). 
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2) Ricorsi tributari in Cassazione con procedura telematica: le modifiche normative

La normativa ha modificato le regole che hanno per oggetto il ricorso a decorrere dal 1.1.2023, cioè:

  • l’art. 360: se la sentenza in appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, il ricorso può essere preposto solo per motivi sulla giurisdizione, per violazione delle norme sulla competenza e per nullità della sentenza o del procedimento;
  • l’art. 366: il ricorso, a pena di inammissibilità, deve contenere, oltre all’indicazione delle parti e della sentenza o della decisione impugnata:
  • la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali all’illustrazione dei motivi del ricorso;
  • la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali è richiesta la cassazione, con le norme di diritto su cui si fondano;
  • la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti sui quali il ricorso si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.
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