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AGRICOLTURA BIOLOGICA: AGEVOLAZIONI IN ARRIVO

Agricoltura biologica: agevolazioni in arrivo

In GU del 16 dicembre il decreto con le prime regole sul Fondo per l'agricoltura biologica: cosa finanzia e a chi spetta

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Pubblicato in GU n 293 del 16 dicembre 2022 il Decreto 14 ottobre del Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali, con criteri e  modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi volti a favorire:

  • le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale 
  • e per la promozione di  filiere e distretti di agricoltura  biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo per l'agricoltura biologica (art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

E' bene sottolienare che si tratta di una misura attuata con procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in conto capitale.

La direzione generale procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it

La documentazione deve essere inviata tramite posta  elettronica certificata (PEC), all'indirizzo specificato nei successivi provvedimenti di accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente  dal legale rappresentante del soggetto proponente,  salvo diversa indicazione della direzione generale.

1) Fondo agricoltura biologica: tipi di aiuti offerti alle imprese

Gli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE)  n. 702/2014 che dichiara  compatibili con il  mercato  interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale  e nelle zone rurali, e in particolare:

  • a. aiuti per il trasferimento  di  conoscenze  e  per  azioni  di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita'  dimostrative e ad azioni di informazione;
  • b. aiuti per i servizi di consulenza  (art.  22  del  regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole,  filiere  e distretti  di agricoltura  biologica  a  usufruire  di  servizi   di consulenza per migliorare  le  prestazioni  economiche  e  ambientali nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche  dell'azienda  o dell'investimento;
  • c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti  agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.

Si specifica che, nei limiti delle risorse disponibili, l'attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto è previsto dal presente decreto:

  • le categorie di  intervento, 
  • l'ammontare delle risorse disponibili, 
  • le tipologie di  investimento, 
  • i requisiti di accesso dei soggetti  proponenti,  
  • le  condizioni  di ammissibilita' dei Progetti, 
  • le spese  ammissibili,  la  forma  
  • le intensita' delle agevolazioni, 
  • nonche' le modalita' di  presentazione delle domande, 
  • i criteri di valutazione e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Gli interventi sono  rivolti a  stimolare processi di organizzazione dei rapporti  tra i  differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di:

  • a)   promuovere  la  transizione  ecologica del  comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione  alla  produzione con metodo biologico;
  • b) sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra  i  soggetti della  filiera  che  permettano  di  riconoscere  il  maggior  valore aggiunto alla produzione primaria biologica;
  • c)  stimolare  le  relazioni  di  mercato  e  garantire  ricadute positive sulla produzione agricola di prossimita' e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la  realizzazione  di un sistema integrato, volto alla valorizzazione  e  alla  vendita  di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici. 

2) Fondo agricoltura biologica: definizioni si filiera biologica e di operatore

Il decreto in oggetto specifica che per:

  • «Filiera  biologica» si intende   l'insieme  degli  operatori  biologici coinvolti  nelle  fasi  della   produzione   biologica   (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata  con qualsiasi forma giuridica,  comprese  quelle  previste  dall'art.  10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda,  su  base  regionale  o interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al  totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di produzione primaria;
  • «Operatore biologico» si intende l'operatore di cui all'art.  3,  punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848  inserito  nell'elenco  di  cui all'art. 7 del  decreto del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012; 

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3) Fondo agricoltura biologica: ripartizione risorse

Le risorse finanziarie  disponibili, previste  dal «Fondo per l'agricoltura biologica» vengono destinate  ai soggetti  proponenti  secondo la seguente ripartizione:

  • a) il 40%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
  • b) il 30%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da associazioni biologiche;
  • c) il 30%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da distretti biologici/biodistretti.
    L'intensita' delle  agevolazioni  sara'  stabilita  nei  singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime  previste  dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. 

In ogni  caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento  (UE)  n.  702/2014, l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei cost ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro 1.500,00 per consulenza.

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