Chiunque sta ristrutturando con bonus edilizi o superbonus sa quando è difficile negli ultimi tempi trovare una banca che acquista il credito. L'ebook che abbiamo appena pubblicato si propone di dare indicazioni per trovare alternative alla Banca come si evince dal titolo:
Le alternative alla cessione alle banche dei crediti edilizi; ll punto alla fine dell'anno 2022 aggiornato con norme e prassi; eBook in pdf di 83 pagine
L’art. 121 del decreto Rilancio offre la possibilità di effettuare la prima cessione del credito senza vincoli in riferimento alla scelta del soggetto. Vediamo in questo speciale quali alternative possono esserci alla cessione del credito alle Banche.
Oltre allo sconto in fattura, si puo' cedere il credito ad altri privati ivi compresi i familiari, si puo' poi avere accortezze per la suddivisione degli interventi oppure di puo' optare per detrazione in dichiarazione suddividendola con i familiari conviventi.
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1) Lo sconto in fattura
A dettare le regole che si applicano in caso di sconto in fattura è la lettera a) del comma 1 dell’articolo.
In base a queste norme i fornitori che hanno effettuato gli interventi recuperano la somma sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Non c’è quindi nessun obbligo di rivolgersi ad un istituto di credito o a un intermediario finanziario per la prima operazione, in quanto di fatto l’applicazione dello sconto in fattura è equiparato ad una prima cessione.
Quindi chi applica lo sconto in fattura (ad esempio per l’installazione dei nuovi infissi) potrà cedere il credito d’imposta maturato a scelta:
- al produttore in pagamento dei beni;
- ad altre imprese della filiera;
- ad altri soggetti privati o imprese interessati ad acquistarlo.
Tra questi ovviamente potranno esserci anche gli istituti di credito, ma, come detto, si tratta di libera scelta
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2) Per i contribuenti cessione del credito anche in famiglia
La lettera b) tratta invece della cessione del credito da parte dei singoli contribuenti, per i quali si applicano le stesse regole appena viste.
Quindi allo stesso modo il contribuente potrà scegliere di cedere il suo credito ad un qualunque soggetto interessato, compresi i propri familiari, purché abbiano la possibilità di portare la somma in compensazione per ridurre le imposte.
L’uso del credito in compensazione deve avvenire con la stessa durata prevista per la detrazione ordinaria, quindi 10 anni per tutti i Bonus Edilizi e 5 anni per il Superbonus. La compensazione però è ad ampio raggio in quanto il credito d’imposta si può “spendere” per pagare:
- imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA (cedolare sugli affitti e imposta sul regime forfettari, ad esempio);
- IRAP;
- IMU;
- contributi previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale;
- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.
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3) La suddivisione dell’importo
Per quel che riguarda gli importi che possono essere ceduti c’è da sottolineare che oltre alla cessione del credito per singoli SAL è possibile sempre cedere il credito per singoli interventi realizzati, in quanto per ciascun intervento va effettuata una singola comunicazione all’Agenzia delle entrate. Dividendo in questo modo la somma spesa è più facile trovare acquirenti.
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4) Dividere la detrazione in famiglia
Infine una via alternativa alla cessione del credito per chi ha familiari conviventi con sufficiente capienza nell’imposta è quella di suddividere la spesa in modo da poter utilizzare direttamente la detrazione per ridurre l’Irpef. Per questo è sufficiente annotare sulla fattura la quota sostenuta da ciascuno, a prescindere da chi ha effettuato il bonifico. E’ bene ricordare comunque che anche per l’uso diretto in dichiarazione del Superbonus è necessario richiedere il Visto di conformità. Fa eccezione alla regola solo chi gestisce da sé la dichiarazione precompilata.
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