Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MLPS, intervenendo con la nota n. 17146 del 15.11.2022, in coerenza con gli orientamenti di prassi già espressi nella precedente nota di aprile 2022, rispondendo a vari quesiti di carattere generale con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli enti iscritti recentemente al RUNTS, ha fornito nuovi chiarimenti sui dubbi interpretativi sorti in ordine alla redazione del bilancio 2021 (e successivi) in conformità al DM 39/2020 e relativa esigibilità del deposito ex all’art. 48, comma 3, CTS, degli Enti del Terzo Settore trasmigrati al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, RUNTS ai sensi dell’art. 54, CTS, o che hanno perfezionato l’iscrizione nell’anno 2022, definendo altresì le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove previsti, documenti da considerate unitamente al bilancio d’esercizio.
Questo articolo è un estratto dalla Circolare del giorno n.306 del 1° dicembre 2022 Bilancio ETS e chiarimenti della nota MLPS 17146/2022 disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del giorno di Fisco e Tasse |
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1) ETS: obbligo di deposito bilancio o rendiconto al Runts
L’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, RUNTS, è elemento a regime imprescindibile per l’adozione della qualifica di Ente del Terzo Settore, con effetto “costitutivo”, ed è “presupposto” indispensabile per la fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle normative fiscali di vantaggio vigenti.
Il legislatore ha disciplinato il periodo transitorio, distinguendo il percorso di iscrizione per ODV, APS ed ONLUS già esistenti rispetto a quello che attende gli enti che si costituiranno già ab origine come ETS.
Sono sorti dubbi importanti riguardanti gli enti considerati ETS in via transitoria, ODV, APS e ONLUS, sull’effettiva agibilità dell’adempimento dell’obbligo di deposito presso il RUNTS del bilancio d’esercizio o del rendiconto per cassa, che deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.
Premesso che tali enti sono tenuti al rispetto del D.M. n. 39/2020 sin dal bilancio 2021, la nota MLPS n. 5941 del 5 aprile 2022 chiarisce che qualora l’iter di trasmigrazione si sia concluso successivamente (o debba ancora concludersi) doveva ritenersi esclusa in via generale l’esigibilità dell’adempimento entro la data del 30 giungo 2022.
Tuttavia, nella stessa nota il MLPS ha specificato che, poiché il bilancio 2021 contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal Codice ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce alla concreta applicazione del principio di trasparenza, è necessario che gli enti coinvolti in tali procedimenti effettuino il deposito del bilancio 2021, successivamente all’iscrizione al RUNTS, con l’opportuna sollecitudine, entro 90 giorni dalla predetta iscrizione.
Qualora il competente ufficio del RUNTS dovesse rilevare il mancato deposito, esso potrà avviare il procedimento di cui all’art. 48, comma 4,CTS, assegnando un termine, di carattere perentorio, entro il quale l’ente dovrà provvedere all’adempimento in questione, incorrendo, in caso di mancato adempimento, nella cancellazione dal Registro.
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2) ETS: rendiconto per cassa e responsabilità degli amministratori
Il comma 2, dell’articolo 13 del Codice prevede che, il bilancio degli Enti del Terzo settore c.d. “enti piccoli” con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
A tal proposito si osserva che quella di redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa è una facoltà di cui gli amministratori possono ricorrere o alla quale possono rinunciare; nel primo caso, tuttavia, ciò non può tradursi in un'attenuazione delle responsabilità connesse al loro ruolo.
Lo stesso dicasi per l'organo di controllo, che ben potrebbe essere presente anche in enti con entrate inferiori ai 220.000 euro, ad esempio nell’ipotesi di fondazioni, per le quali l'organo di controllo è sempre obbligatorio[1].
Pesa sugli amministratori dell'ente con personalità giuridica, ed eventualmente sull'organo di controllo ove istituito, la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro, l'adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio.
[1] articolo 30, comma 1, Codice.
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3) Ente del Terzo Settore e Raccolta Fondi
La nota MLPS in commento ha chiarito altresì taluni dubbi sugli adempimenti, relativamente alle operazioni di Raccolta Fondi[1] (RF).
È noto che la RF è “il complesso delle attività e delle iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore al fine di finanziarie le proprie attività di interesse generale”.
Caratteristica principale è la meritorietà della finalità civilistica, solidaristica e di utilità sociale che si concretizzano nello svolgimento delle attività di interesse generale e che giustificano da una parte la deroga di un’attività finanziaria al di fuori dei canali istituzionali di raccolta del risparmio, e dall’altra le agevolazioni fiscali e tributarie che accompagnano tale attività da parte dell’ETS.
La stessa raccolta fondi può essere sia pubblica che privata: la raccolta pubblica, in particolare, si riferisce alle proposte dirette al pubblico che vengono solitamente svolte mediante i normali canali di comunicazione. Sotto il profilo contabile, la raccolta fondi rientra tra le operazioni non sinallagmatiche secondo la definizione dell’OIC 35. In genere le offerte non hanno contropartita per i sovventori e la raccolta deve avvenire in occasione di particolari circostanze.
In generale, l’art. 20 del DPR 600/1973 dispone che indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico, finanziario, gestionale, gli enti non commerciali che effettuano raccolta pubblica di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto.
[1] ex art. 48, comma 3, CTS.
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4) Organo di controllo e revisore: la relazione al bilancio per gli ETS
Le relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, sono emesse, unitamente ai bilanci, a disposizione dell'organo cui è demandata l'approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest'ultimo di formulare il proprio giudizio sull'operato dell'organo amministrativo, in analogia a quanto disposto dall’art. 2429 c.c.
I documenti in oggetto non possono essere considerati logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato.
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