In data 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha diramato la versione definitiva della circolare n. 34/E/2022, dedicata alla fiscalità del trust, la quale recepisce anche alcune osservazioni che gli operatori avevano trasmesso.
La Circolare, dopo un sommario inquadramento civilistico dell’Istituto, affronta tre macro temi:
- la fiscalità diretta, laddove l’Agenzia delle Entrate affronta soprattutto il caso del trust estero opaco collocato in paesi a fiscalità privilegiata;
- la fiscalità indiretta, con recepimento dell’orientamento della Cassazione secondo cui l’imposta di donazione e le imposte ipotecarie e catastali proporzionali non sono, generalmente, dovute nella fase dispositiva di passaggio dei beni dal disponente al trustee, bensì, nella fase finale di passaggio degli stessi dal trustee al beneficiario;
- il monitoraggio fiscale, con l’Agenzia semplifica gli adempimenti in capo ai titolari effettivi.
Vediamo insieme alcuni dei chiarimenti affrontati dalla circolare in oggetto.
Questo articolo è un estratto dalla Circolare del giorno n.293 del 17 novembre 2022 La fiscalità del trust alla luce della circolare 34/E/2022 disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del giorno. Degli stessi autori segnaliamo un manuale completo Fiscalità e adempimenti del trust . |
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1) Differenze tra trust trasparente e trust opaco
I beneficiari di un trust trasparente vantano un diritto soggettivo alla percezione dei frutti e sono sempre tassati per competenza sui redditi determinati dal trust. Ciò, a prescindere dal fatto che:
- il trust sia fiscalmente residente in Italia o all’estero;
- il reddito imputato sia prodotto all’estero o in Italia.
I beneficiari di un trust opaco non vantano un diritto soggettivo alla percezione dei frutti.
La circolare n. 34/E/2022, in linea con la bozza e con la circolare n. 48/E del 06.08.2007, chiarisce che il beneficiario non risulta assoggettato a tassazione sui redditi attribuiti da un trust opaco. Ciò, tuttavia, a condizione che il trust sia fiscalmente residente in Italia.
Se il trust è residente all’estero il beneficiario risulta assoggettato a tassazione sui frutti attribuiti dal trust, secondo un principio di cassa, ma solamente nel rispetto di determinate condizioni.
Per approfondimenti: Circolare del giorno n.293/2022 del 17 novembre 2022 La fiscalità del trust alla luce della circolare 34/E disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del giorno di Fisco e Tasse |
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2) Imposta di donazione nel trust
Il documento di prassi in esame recepisce l’orientamento, ormai consolidato della Cassazione, secondo cui l’imposta di donazione proporzionale è dovuta solamente al momento in cui interviene l’arricchimento del beneficiario: di norma ciò accade nella fase finale in cui i beni passano dal trustee ai beneficiari.
La circolare, tuttavia, limando quanto scritto in sede di bozza, precisa che non risulta scontato che l’arricchimento si realizzi alla fine, ben potendosi configurare il caso in cui, già nella fase dispositiva, i beneficiari siano titolari del diritto di pretendere i beni.
La circolare ha altresì affrontato il problema degli atti dispositivi in trust già intervenuti ed assoggettati ad imposta di donazione, stabilendo che l’imposta può dirsi assolta a titolo definitivo solamente al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
- i beni assegnati ai beneficiari al termine del trust sono gli stessi trasferiti, all’epoca, dal disponente;
- i beneficiari finali del trust coincidono con i beneficiari attuali alla data di disposizione dei beni in trust.
Qualora anche una sola delle condizioni non sia soddisfatta l’imposta liquidata in sede di atto dispositivo non risulta più definitiva, ma costituisce un credito da scomputare in sede di nuova liquidazione del tributo al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari.
La circolare n. 34/E/2022 offre un importante riconoscimento al trust liquidatorio e di garanzia, precisando che per tali casi l’imposta di donazione è applicabile solo in ipotesi residuali, ossia quando, una volta assolta la sua funzione liquidatoria o di garanzia, il trust comporti l’attribuzione di un patrimonio ad un soggetto beneficiario.
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3) Il trust dopo di noi
La circolare fornisce un importante chiarimento in tema di fiscalità indiretta del trust “Dopo di noi”[1], precisando che l’art. 6, comma 6 della Legge 112/2016, il quale prevede l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa, trova applicazione non solo nel caso di disposizione di beni immobili in trust, bensì anche nell’ipotesi in cui gli immobili siano acquistati dal trust stesso.
Ciò rappresenta un evidente vantaggio del trust “Dopo di noi” rispetto a quello ordinario il quale, nell’ipotesi di acquisto di un immobile di civile abitazione, dovrebbe scontare l’imposta di registro del 9% senza, peraltro, poter fruire del metodo del prezzo valore.
[1] che rappresenta uno strumento funzionale a pianificare la gestione del patrimonio da parte dei genitori di un figlio disabile in modo grave all’epoca in cui essi non saranno più in vita, mentre il figlio sarà incapace di provvedere autonomamente a sé stesso.
Sul tema si consiglia una guida pratica e completa La tutela dei soggetti disabili di 328 pagine edito da Maggioli a novembre 2022. |
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4) Il monitoraggio fiscale dei titolari effettivi
La circolare n. 34/E/2022 fornisce interessanti chiarimenti relativamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) ricadenti sui titolari effettivi.
In particolare, in linea con la bozza, l’Agenzia delle Entrate esonera dall’adempimento:
- il trustee;
- il guardiano;
- il disponente;
a condizione che non siano anche beneficiari del trust.
La compilazione del quadro RW da parte dei beneficiari residenti in Italia, libera il trust dall’adempimento.
Una importante novità, rispetto alla bozza, tuttavia, è rappresentata dalle nuove indicazioni relative ai beneficiari.
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