Nel disegno di legge di bilancio 2023 sono previste oltre alla definizione agevolata art.42 che riguarda tutti i gradi di giudizio, anche delle alternative percorribili mediante gli articoli 43 (in primo e secondo grado) e 44 (dinanzi alla Corte di Cassazione).
Vediamo infine la regolarizzazione dell'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
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1) Finanziaria 2023: definizione controversie con accordo conciliativo
Art. 43 – La conciliazione delle controversie tributarie
La procedura è alternativa a quella prevista dall’art. 42 di cui abbiamo parlato nell’articolo: Legge di bilancio 2023: definizioni agevolate del contenzioso tributario.
Le controversie pendenti al giorno 1.1.2023 in primo e secondo grado relative ad atti impositivi di cui è parte l’Agenzia delle entrate, entro il 30.6.2023, possono essere definite con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (in luogo del 40%) ma con computo delle imposte e degli interessi e degli eventuali accessori.
Il versamento delle somme dovute o della prima rata va eseguito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di conciliazione. È possibile ripartire il pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla prima rata, maggiorando le rate successive con gli interessi legali decorrenti dal pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241.
Nell’ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate entro il termine di scadenza della rata successiva, si verifica la decadenza dal beneficio con la conseguente iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni nonché della sanzione del 45% applicata sul debito d’imposta.
La norma non si applica per le controversie che hanno per oggetto:
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
- l’IVA riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- le controversie di cui non è parte l’Agenzia delle entrate;
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2) Finanziaria 2023: la rinuncia al ricorso tramite Cassazione
Art. 44 – La rinuncia dei giudizi pendenti in Cassazione
La norma è alternativa a quella prevista dall’art. 42.
Per le controversie tributarie, pendenti al giorno 1.1.2023 innanzi alla Corte di cassazione in cui è parte l’Agenzia delle entrate (per cui sono escluse le cause tributarie di altra natura) il contribuente ha la possibilità di rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
La definizione, che comporta il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, degli interessi e degli eventuali accessori, si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Sono escluse dal beneficio le controversie che hanno per oggetto:
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
- l’IVA all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- tributi non amministrati dall’Agenzia delle entrate.
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3) Finanziaria 2023: regolarizzazione versamenti
Art. 45 – Regolarizzazione di omessi pagamenti di somme dovute a seguito di rateazione
L’art. 45 prevede la regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate dovute ai sensi dell’art. 15-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, cioè a seguito di:
- accertamento con adesione;
- di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e liquidazione;
- reclamo;
- mediazione.
Il contribuente può regolarizzare l’omesso o carente versamento:
a. delle rate successive alla prima delle somme dovute per i suddetti atti, scadute al giorno 1.1.2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
b. degli importi rateali delle conciliazioni di cui agli artt. 48 e 48-bis del d.lgs. 31.12. 1992, n. 546, scaduti al giorno 1.1.12023 e per i quali non è stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante pagamento integrale della sola imposta.
Quanto dovuto va versato integralmente entro il 31.3.2023 o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31.3.2023 e conteggiando gli interessi legali dal giorno successivo per le rate seguenti (in scadenza il 30.6, il 30.9, il 220.12 e il 31.3 di ciascun anno), ma senza poter eseguire la compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241.
Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale dovuto della prima rata. L’inosservanza comporta l’iscrizione a ruolo dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni nonché quella del 45% applicata sul residuo importo dell’imposta. La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento, anche solo parziale di quanto è dovuto.
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