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LEGGE DI BILANCIO 2023: DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI

Legge di bilancio 2023: definizione agevolata avvisi bonari

Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni dovute al 3% (in luogo del 10%), senza riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo

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Dalla Legge di Bilancio 2023 emerge un’importante novità in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari (ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973 e 54bis D.p.r. n. 633/1972). 

Vediamo il dettaglio.

1) Definizione agevolata avvisi bonari: le novità 2023 in arrivo

In particolare, il DDL di Bilancio 2023 in bozza, si prevede che le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni:

  • relative ai periodi di imposta in corso:
    • al 31 dicembre 2019 
    • al 31 dicembre 2020 
    • al 31 dicembre 2021 (cioè per gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021),
  • per le quali il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto o in caso di pagamento rateale, è ancora in corso,
  • potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. 

La novità è costituita dal fatto che le sanzioni saranno dovute nella misura del 3% (in luogo del 10%), senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Tale norma si applica agli avvisi bonari (per le annualità sopra indicate), ma che non siano già scaduti al momento dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità (01 gennaio 2023).

Quindi, nel caso siano stati notificati gli avvisi bonari nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 potrebbe essere utile chiedere la dilazione degli importi dovuti, al fine di iniziare l’anno con un avviso bonario rateizzato e non decaduto.

In buona sostanza potranno essere definiti gli avvisi bonari il cui termine di pagamento non è ancora scaduto oppure quelli già rateizzati, il cui pagamento rateale (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997) è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. 

La definizione comporterà quindi che venga corrisposto:

  • il 100% di imposta (importo residuo, in caso di rateazione in corso), interessi e somme aggiuntive;
  •  il 3% delle sanzioni.

Non si applicherà alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Ulteriore novità è costituta dal fatto che le dilazioni di pagamento saranno concesse con 20 rate trimestrali e non più con 8 rate per importi inferiori ad €5.000,00. 

Unica conseguenza è costituita dall’aumento dei termini decadenziali previsti per la notifica delle cartelle di pagamento e contenuti nell’art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 602/1973; i termini saranno prorogati di un anno, in deroga all’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

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