Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella recente Nota n. 17416, 15.11.2022[1], ha fornito nuovi chiarimenti in ordine ai dubbi interpretativi per la stesura del bilancio degli Enti del Terzo Settore, ETS, in conformità al D.M. 39/2020 e la relativa esigibilità del deposito ex art. 48, D. Lgs. 117/2017, Codice Terzo Settore, agli effetti del perfezionamento della trasmigrazione, ex art. 54, o della nuova iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, RUNTS. Tra i diversi punti della citata Nota, il MLPS si è espresso in merito a:
- il dovere e la responsabilità degli amministratori e dell’ organo di controllo, ove previsto, per il monitoraggio del patrimonio minimo , comma 5, art. 22, CTS;
- la perdita della personalità giuridica dell’ente; nonché
- la scelta dell’amministratore di redigere il “rendiconto gestionale” o il “rendiconto cassa” passibile delle azioni di responsabilità di cui all’art. 28, CTS, nonché dell’art. 2349 C.c.
[1] Per gli altri punti della Nota MLPS, si veda di Peta M. “La revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore, Collana Ebook Fisco e Tasse, Maggioli
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1) L’ente con personalità giuridica: la norma
L’articolo 22 del Codice del Terzo Settore, specifica che “le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, (in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361), acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore[1]. Il comma 4, del medesimo articolo fissa l’entità del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica pari ad una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni, e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La costituzione dell’ente deve avvenire davanti al notaio che, ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare delle disposizioni del Codice Terzo Settore con riferimento alla natura di ETS, nonché del patrimonio minimo, e provvede al deposito con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio Runts.
La riduzione del patrimonio minimo di oltre un terzo in conseguenza di perdite, impone il dovere all'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, all'organo di controllo, ove nominato, di convocare senza indugio, in un’associazione per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione[2], la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione[3] o lo scioglimento dell'ente per la perdita dei requisiti .
[1] Il medesimo art. 22 disciplina al comma 1-bis dispone che “Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
[2] Al riguardo si veda Gabbanelli L., Moroni F., Peta M., Le operazioni straordinarie negli enti del terzo settore, aspetti civilistici, contabili, fiscali, Maggioli, settembre 2022.
[3] Al riguardo si veda Gabbanelli L., Moroni F., Peta M., Fusioni e scissioni, collana Ebook Fisco e Tasse, Maggioli, settembre 2022.
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2) La scelta tra “rendiconto gestionale” e “rendiconto per cassa” pesa sulla responsabilità dell’amministratore dell’ETS
Si ricorda che, il comma 2, dell’articolo 13 del Codice Terzo Settore, prevede che il bilancio degli Enti “piccoli” con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nel caso di enti che hanno acquisito la personalità giuridica tramite l'iscrizione al RUNTS o ne disponevano già, tale modalità potrebbe comportare in capo agli organi responsabili: organo di amministrazione ed organo di controllo, ove presente, difficoltà peculiari in assenza di un bilancio redatto in forma economico-patrimoniale, nell'effettuazione del monitoraggio del patrimonio minimo. Ai sensi del comma 5 dell’art. 22, Codice del Terzo Settore, ove dal monitoraggio del patrimonio emergesse una riduzione dello stesso sotto la soglia sopra indicata, gli amministratori, o l'organo di controllo in caso di inerzia dei primi, sono tenuti a promuovere l'adozione delle delibere conseguenti.
La Nota MLPS, n. 17416/22, per il punto qui in commento, osserva che la scelta di redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa, come chiarito anche dal già citato D.M. 39/2020, è una facoltà alla quale gli amministratori possono ricorrere o alla quale possono rinunciare. Nel primo caso, tuttavia ciò non può tradursi in un'attenuazione delle responsabilità connesse al loro ruolo. Lo stesso dicasi per l'organo di controllo, che ben potrebbe essere presente anche in enti con entrate inferiori ai 220.000 euro, ad esempio nell’ipotesi di fondazioni, per le quali l'organo di controllo è sempre obbligatorio – ex articolo 30, comma 1, Codice Terzo Settore.
Di conseguenza, pesa sugli amministratori dell'ente con personalità giuridica ed eventualmente sull'organo di controllo ove istituito, la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro, la cui consistenza ed eventuale composizione al momento dell'iscrizione, risulterà dall'atto notarile, l'adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio: all'esito della valutazione gli stessi potranno in ogni caso optare eventualmente per un bilancio in termini economico-patrimoniali, dato il carattere facoltativo della previsione di legge, espressa in termini generali.
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3) La responsabilità ex art. 28, Codice Terzo Settore
L’articolo 28 del Codice Terzo Settore recita che, “Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili”.
Di conseguenza, la scelta di adottare un rendiconto gestionale o redatto per cassa, potrebbe rilevare ai fini delle eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori , del Collegio Sindacale, e del Revisore, ove previsti, incluse quelle esperite dai creditori dell'ente qualora dall'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio dell'ente consegua che lo stesso è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, senza che tale situazione fosse oggettivamente conoscibile o prevedibile sulla base dei dati di bilancio resi disponibili tramite il Runts.
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4) Considerazioni aggiuntive sull’adeguatezza dell’assetto contabile e la continuità aziendale dell’Ente
Alla luce di quanto detto sopra, a parere di chi scrive, alcune considerazioni aggiuntive devono essere espresse in ordine agli obblighi previsti dall’articolo 2086 c.c., ricordando che ai fini del Codice della crisi d’impresa, D. Lgs. 14/2019 vigente, CCI, l’adozione di adeguati assetti potrebbe essere esimente circa la responsabilità ex art. 3, CCI (dell’ amministratore dell’ ETS al pari dell’imprenditore individuale e collettivo), se idonei per la rilevazione tempestiva della pre-crisi. Nel caso poi, di ETS con personalità giuridica, dove i vincoli sul patrimonio sono maggiori, il Codice della Crisi rafforza i doveri e le responsabilità dell’amministratore e dell’organo di controllo[1] ove previsto.
[1] Sulla responsabilità dell’organo di controllo nel codice della Crisi d’impresa si veda dello stesso autore “L’adeguatezza degli assetti organizzativo. Amministrativo e contabile e la responsabilità del Collegio Sindacale nel nuovo Codice della crisi d’impresa, in Rivista 231, 4/2022.
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