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INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E VALUTAZIONI DI FINE ESERCIZIO

Investimenti in beni strumentali e valutazioni di fine esercizio

Valutazioni di fine esercizio per gli investimenti in beni strumentali in prossimità della scadenza del 31 dicembre per eseguire o prenotare gli stessi

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Il prossimo 31 dicembre 2022 scade il termine entro il quale le imprese e/o  lavoratori autonomi devono eseguire o prenotare (tramite l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) gli investimenti in beni strumentali “generici” al fine di usufruire dello specifico credito d’imposta pari al 6%. 

In riferimento ai beni “Industria 4.0” tali valutazioni devono essere effettuate per poter fruire del maggior vantaggio previsto, ovvero  nella misura del 40% del costo se l’investimento in un bene materiale 4.0 è effettuato entro il 31.12.2022 / 30.6.2023 (per investimenti inferiori ad € 2.500.000). 

Relativamente ai beni materiali e immateriali “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B della legge Finanziaria 2017 l’agevolazione è scalettata con l’applicazione di percentuali decrescenti  a seconda dell’anno di effettuazione degli investimenti (fino al 31/12/2025).

Si ricorda che possono beneficiare del credito d'imposta i lavori autonomi e tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Il credito d’imposta vantato potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e tale utilizzo è correlato all’entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni “ordinari”, o all’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale, nel caso di investimenti in beni “Industria 4.0”.

Le suddette misure derivano della legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 184-197, legge n. 160/2019) che, in luogo di prorogare il super e iper ammortamento, ha sostituito tali agevolazioni con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 1051-1063 e 1065, legge n. 178/2020) ha sviluppato la disciplina fino al 31 dicembre 2022 e rafforzato la misura. La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 44, legge n. 234/2021) ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta, lasciando inalterato il regime vigente fino al 2022.

La misura è stata poi consolidata dal decreto Aiuti (art. 21, D.L. n. 50/2022) e dal decreto Milleproroghe 2022 (art. 3-quater, D.L. n. 228/2021) che ha prolungato di sei mesi il termine per l’ ultimazione dell’investimento al fine di applicare la misura più favorevole del credito d’imposta (prevista dalla legge di Bilancio 2021) per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021.

Diventa pertanto fondamentale valutare l’opportunità di effettuare gli investimenti entro il 31.12.2022 o, quanto meno, prenotare gli stessi entro tale data, con effettuazione entro il 30.6.2023, al fine di usufruire dell’agevolazione ovvero beneficiare di percentuali più elevate.

Per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento e pertanto la spettanza dell’agevolazione / misura del beneficio applicabile, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, è necessario avere riguardo, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. 

Si ricorda inoltre che:

  • per i beni in leasingrileva
    • la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario;
       ovvero
    • qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.
       Non assume rilevanza la data del riscatto;
  • per i beni realizzati in economia vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
  • se l’investimento è realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
    • alla data di ultimazione dei lavori;
    • in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione dell’opera è verificata ed accettata dal committente.

In particolare possono fruire dell’agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale / ultrannuale del contratto.

Sulla base di quanto sopra riportato le valutazione dovranno essere impostate ragionando, in primo luogo, sul tipo di investimento effettuato e sulla competenza temporale dello stesso.

Di seguito, si riepilogano le diverse tipologie di investimenti, suddivisi per anno di sostenimento (secondo i principi di competenza sopra enunciati) 

1) Beni strumentali materiale tecnologicamente avanzati

(Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento)

2021

  • 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2022

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal 2023 al 2025

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2) Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanziati

(Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

  • 2021: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2022: 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

 Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3) Altri beni sterumentali materiali (ex super ammortamento)

Diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A

  • 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
  • 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

4) Altri beni strumentali immateriali

Diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:

  • 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
  • 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

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