Con il D.M. 128 del 22 giugno scorso, pubblicato sulla G.U. del 29 agosto, sono stati definiti, in attuazione della Legge 296/2006, i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. In proposito l’art. 526 c.c. stabilisce, che “In mancanza di altri aventi diritto, l’eredità è devoluta alla Stato. L’acquisto dell’eredità vacante da parte dello Stato opera di diritto e senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia […]”.
L'obiettivo del nuovo decreto è, quindi, quello di assicurare un continuo ed aggiornato flusso di informazioni, gestite dall’Agenzia del Demanio, relative a tutti quei beni (immobili e mobili) ereditari che risultando vacanti, e che possono quindi ricadere nella proprietà dello Stato.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 265 del 17 ottobre 2022 "Le regole per l’acquisizione dei dati rilevanti per individuare beni ereditieri vacanti" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse |
1) La successione ereditaria
L’istituto giuridico della successione ereditaria ha come scopo quello di devolvere il patrimonio del de cuius ripartendolo, secondo determinati criteri, tra gli aventi diritto (eredi)[1].
Quando la successione si apre in assenza di parenti in vita in grado di succedere in base alle disposizioni sulla successione legittima, il codice civile, nel chiaro intento di non lasciare che i beni rimangano in stato di abbandono o che siano oggetto di occupazione da parte di chi non vanti su di essi alcun diritto, lasciando irrisolta la gestione dei rapporti giuridici, dispone che l'eredità sia devoluta allo Stato.
È in particolare l'art. 586 c.c. che, al primo comma, dispone che in mancanza di altri successibili l'eredità sia devoluta allo Stato: tale particolare tipologia di successione assume un carattere residuale nel diritto successorio, rispondendo all'interesse generale dell'ordinamento di individuazione e gestione delle situazioni soggettive che fanno capo al de cuius.
[1] Codice civile Art. 565 - Categorie dei successibili: “Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 265 del 17 ottobre 2022 "Le regole per l’acquisizione dei dati rilevanti per individuare beni ereditieri vacanti" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse |
2) Eredità giacente ed eredità vacante
Il concetto di eredità vacante viene spesso confuso con quello di eredità giacente, attribuendogli lo stesso significato giuridico.
In realtà, a differenza dell’eredità vacante, che presuppone l’accertata effettiva mancanza di tutti i successibili, l’eredità giacente costituisce una situazione completamente differente.
La nozione di eredità giacente, infatti, identifica una situazione temporanea in cui vi sono uno o più chiamati che non hanno accettato l’eredità, sia in modo espresso o tacito, ma non hanno neanche dichiarato di volervi rinunciare, e non siano ancora decaduto il termine decennale per farlo e diventare eredi. Per evitare che in questo lasso di tempo i beni rientranti nell’asse ereditario possano deteriorarsi o rimanere privi di tutela giuridica a favore di terzi, che seppur non legittimati, possano impossessarsene o maturare diritti nei loro confronti, il legislatore ha previsto la nomina di un curatore dell’eredità giacente.
L'apertura dell'eredità giacente, di fatto, si concretizza proprio con la nomina, da parte del Tribunale territorialmente competente, di un curatore[1] che è chiamato a gestire il patrimonio ereditario fino al momento:
- dell’accettazione[2];
- della rinuncia[3] espressa;
- dello spirare del termine[4] ultimo per esercitare l'accettazione.
Esperita inutilmente la ricerca dei chiamati all'eredità del de cuius ad opera del curatore, ovvero recepita la rinuncia da parte degli stessi l’eredità verrà considerata vacante, la curatela potrà essere chiusa, ed i beni dell'asse ereditario saranno devoluti allo Stato.
D.M. 128/2022 - Art. 2 Beni ereditari vacanti (In vigore dal 13.09.2022): “ Ai fini del presente regolamento, per beni ereditari vacanti si intendono: i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonché' i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano, facenti parte di: a) eredità devolute allo Stato all'esito delle procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile; b) eredità devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile per le quali non sono state attivate le procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile. |
[1] Codice civile Art. 528 - Nomina del curatore: “Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione , su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità . Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni”.
[2] Codice civile Art. 474 - Modi di accettazione: “L'accettazione può essere espressa o tacita”.
[3] Codice civile Art. 519 - Dichiarazione di rinunzia: “La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente”.
[4] Codice civile Art. 480 - Prescrizione: “Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni . Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione [c.c. 633, 1353]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa . Il termine non corre per i chiamati ulteriori [c.c. 674], se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno”.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 265 del 17 ottobre 2022 "Le regole per l’acquisizione dei dati rilevanti per individuare beni ereditieri vacanti" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse |
3) La devoluzione dell’eredità vacante allo stato
La successione dello Stato nell’ambito dell’eredità vacante rappresenta, come detto, l’estrema ratio per supplire alla mancanza di eredi ovvero alla mancata accettazione dell’eredità da parte dei legittimati.
L’acquisto dell'eredità da parte dello Stato, che subentra iure successionis con la qualificazione di erede a titolo derivativo, opera di diritto e senza bisogno di accettazione.
Rispetto ai principi generali in materia successoria occorre notare che lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati[1] oltre il valore dei beni acquistati. A tal proposito si osserva che la giurisprudenza ha da tempo stabilito che tale limitazione:
- operi unicamente con riguardo ai debiti inerenti all'eredità;
- siano escluse le eventuali spese di soccombenza cui può andare incontro lo Stato in giudizio.
Da notare che la devoluzione allo Stato italiano dell’eredità vacante opera solo nel caso in cui il de cuius abbia la cittadinanzaitaliana. A ciò si aggiunge la previsione dell'art. 49 della Legge 218/1995 in materia di diritto internazionale privato, la quale stabilisce che, laddove la legge applicabile alla successione non attribuisca la successione allo Stato, siano devoluti allo Stato italiano anche i beni di un cittadino straniero esistenti in Italia.
[1] Codice civile Art. 586 - Acquisto dei beni da parte dello Stato: “In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 265 del 17 ottobre 2022 "Le regole per l’acquisizione dei dati rilevanti per individuare beni ereditieri vacanti" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse |
4) Il D.M. 128/2022
Con il regolamento emanato con D.M. n. 128 del 22.06.2022, pubblicato in G.U. il 29.08.2022, è stata data attuazione alla Lege 296/2006, che dispone che allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti fossero determinati i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato.
L'obiettivo della norma primaria è quello di assicurare un flusso di informazioni sui beni (immobili e mobili) caduti in successione che, non essendo stati assegnati ai legittimati, siano classificabili come eredità vacanti e risultino quindi ricadenti nella previsione di cui all’art. 526 del c.c. come assegnabili in proprietà dello Stato.
Il regolamento di attuazione di cui al D.M. 128/2022 prevede, all’art. 3, comma 2 la comunicazione all’Agenzia del Demanio di una serie di informazioni relative ai beni ereditari vacanti che saranno raccolti in un “elenco provvisorio”. A dover comunicare i dati sono chiamati, in assenza di procedura per eredità giacente:
- i curatori dell’eredità giacente;
- le cancellerie dei Tribunali;
- i notai;
- le amministrazioni locali;
- l’Agenzia delle Entrate.
Nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'art. 528 del c.c. per la gestione delle eredità giacenti, compete alla cancelleria del tribunale che ha disposto la nomina del curatore di comunicare, entro 10 giorni dalla sua adozione, all'Agenzia del demanio, attraverso il sistema di rilevazione dei dati appositamente predisposto, il provvedimento di nomina dello stesso, indicandone i dati anagrafici del professionista, unitamente a quelli del defunto.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 265 del 17 ottobre 2022 "Le regole per l’acquisizione dei dati rilevanti per individuare beni ereditieri vacanti" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse |