A ridosso della scadenza del 31 gennaio le Entrate, il giorno 27 hanno pubblicato un nuovo chiarimento sull'autodichiarazione aiuti di stato. In particolare viene chiarito che la società di partecipazione la quale, al tempo di fruizione degli aiuti, non lo era, è comunque tenuta a inviare l’autodichiarazione, in quanto la stessa si riferisce alla data in cui gli aiuti sono concessi. Clicca qui per la sezione FAQ
Ricordiamo inoltre, che con avviso del 16.01 si informava di un aggiornamento del modello e delle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ai sensi del punto 1.6 del provvedimento del 27 aprile 2022)
In particolare, veniva specificato che:
a) nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;
b) alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO
Inoltre, qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri:
- Dichiarante;
- Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede);
- Sottoscrizione;
- Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).
Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio.”.
Infine, ricordiamo che in data 29 novembre con Provvedimento n 439400 le Entrate hanno prorogato la scadenza, prevista per il 30 novembre, dell'invio della Autodichiarazione aiuti di stato covid, al 31 gennaio 2023.
Di seguito alcuni dei chiarimenti delle Entrate, che nel dettaglio sono disponibili nella sezione delle FAQ clicca qui per accedervi.
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1) Scomputo aiuti successivi: le istruzioni delle Entrate
Le Entrate ricordano che, il comma 3 dell’articolo 4 del DM 11/12/2021 dispone che «In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato».
In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:
- Bonus tessile;
- Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
- CFP wedding, intrattenimento, horeca;
- CFP servizi di ristorazione collettiva;
- CFP discoteche e sale da ballo;
- Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
- Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
- Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.
Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo).
Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.
- indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
- compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
- indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.
Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:
- nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
- nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
- nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
- nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.
2) Autodichiarazione aiuti di stato: istruzuoni per impresa unica che eccede i massimali
Nel caso di un ’impresa unica costituita dalla società A e dalla società B che:
- abbiano complessivamente superato il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.1;
- non abbiano la possibilità di allocare l’eccedenza di aiuti nella Sezione 3.12;
- decidano, per comodità, di far riversare l’eccedenza interamente dalla società A.
Si chiede se la società B, all’interno della propria autodichiarazione, debba:
- barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i limiti di cui alla sezione 3.1;
- barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
- compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando l’eccedenza che verrà riversata da società A;
- lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.
Le Entrate hanno replicato quanto segue.
Nel caso prospettato in cui, a livello di impresa unica costituita dalle società A e B, sia stato superato il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework e la quota di aiuti eccedente detto massimale sia riversato interamente dalla società A, si conferma che la società B è, comunque, tenuta a presentare l’autodichiarazione nella quale dovrà:
- barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;
- barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
- compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando la quota di aiuti fruiti dall’impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A);
- lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.
Ciò premesso, sentito il Dipartimento delle Finanze, non si rinvengono limiti al soggetto che opera il riversamento volontario (articolo 4, comma 2, del DM 11/12/2021), nella misura in cui si tratta di uno dei componenti dell’impresa unica che ha fruito degli aiuti inclusi nel cd. regime ombrello per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire.
3) Autodichiarazione aiuti di stato: attività cessate prima del termine di invio
Le Entrate specificano che in linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione.
Quest’ultima rappresenta lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.
In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria, in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998, si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.
Attenzione al fatto che l’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono:
- illimitatamente, se trattasi di società di persone,
- ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).
Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. decreto semplificazioni), che ha modificato il citato articolo 36, dispone al comma 4 che «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»
Al riguardo si ricorda che in tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 15/E del 2020).
Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.
4) Autodichiarazione aiuti di stato: mancata compilazione del modello redditi 2021
Le Entrate hanno chiarito che, come specificato nelle istruzioni ai modelli REDDITI e IRAP, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui al DM 31 maggio 2017, n. 115, sono necessari «ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».
Tuttavia, come precisato anche dalla citata risoluzione n. 58/E del 29 settembre 2021 (ai fini IRAP), la mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei quadri RS e IS, rispettivamente, dei modelli REDDITI e del modello IRAP può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione (REDDITI/IRAP) integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Si conferma, pertanto, che è possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello REDDITI 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa.