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TRASPARENZA: GLI OBBLIGHI NEI CASI DI DISTACCO ALL'ESTERO

Trasparenza: gli obblighi nei casi di distacco all'estero

Gli obblighi di informativa completa e trasparente ai lavoratori distaccati all'estero dopo il Decreto legislativo 104 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto Trasparenza  n. 104 2022  prevede nuovi obblighi di fornire informazioni adeguate e complete al lavoratore,  da parte del  datore di lavoro, sia all'inizio del rapporto di lavoro che  nel prosieguo, per i casi in cui intervengano rilevanti variazioni.

 Una particolare attenzione va posta alla gestione dei  lavoratori  dipendenti delle imprese italiane chiamati a svolgere la propria prestazione all’estero, ad esempio, nelle ipotesi di distacco transnazionale. 

Vediamo di seguito la disciplina ante e post decreto trasparenza e gli obblighi in particolare in caso di modifiche al contratto.

L'articolo è tratto dall'E-book L'informativa trasparenza ai lavoratori  di P. Ballanti PDF 2022  - 94 pagg.  normativa e facsimili 

1) La disciplina ante Decreto Trasparenza: distacco all'estero

La disciplina è contenuta all’articolo 2 del Decreto legislativo numero 152/1997 che, prima delle modifiche del D.Lgs. numero 104/2022, imponeva al datore di lavoro di fornire “al lavoratore inviato all’estero per un periodo superiore a trenta giorni, prima della partenza” (e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 1, comma 1) le seguenti ulteriori informazioni: 

•    La durata del lavoro da effettuare all’estero;

•    La valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;

•    Gli eventuali vantaggi in denaro o in natura, collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all’estero;

•    Le eventuali condizioni di rimpatrio del lavoratore. 

Il secondo comma dispone che l’informazione relativa alla valuta ed agli eventuali vantaggi in denaro o in natura, può essere effettuata mediante rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

Leggi anche obblighi trasparenza i chiarimenti ai datori di lavoro dell'INL e  Contratto intermittente: le novita dopo il d.lgs trasparenza

2) La discplina per i distacchi dopo il decreto Trasparenza

Il nuovo articolo 2 del Decreto legislativo numero 152/1997 dispone, nei confronti del datore di lavoro che distacca in uno Stato membro dell’Unione europea o extra-UE un lavoratore, nell’ambito di una prestazione transazionale di servizi, l’obbligo di fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto, di cui all’articolo 1, comma 1, Legge numero 152/1997.

Vanno specificate inoltre le seguenti informazioni:

  •  Il paese o i paesi in cui dev’essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;
  • La valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
  • eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
  • Ove sia previsto il rimpatrio, vanno evidenziate anche le condizioni che lo disciplinano;
  •  La retribuzione cui ha diritto il lavoratore, conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
  • Le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
  • L’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.

Al lavoratore che è inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto, prima della partenza:

  1.  qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro (di cui all’articolo 1, comma 1), nonché
  2.  le ulteriori informazioni citate nei primi quattro punti  (paese, valuta, prestazioni ulteriori in denaro o in natura, condizioni per il rimpatrio). 

Sono in ogni caso esclusi dalle disposizioni dell’articolo 2,:

  • dipendenti di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero
  • i lavoratori marittimi e della pesca.  


3) Modifiche agli elementi del contratto dopo l’assunzione


Il successivo articolo 3 dispone che il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro “il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica” qualsiasi variazione riguardante:

  •   Le informazioni contrattuali, di cui all’articolo 1, comma 1 del Decreto legislativo numero 152/1997, così come modificato dal Decreto Trasparenza;
  •   Le informazioni sull’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, di cui all’articolo 1-bis del Decreto legislativo numero 152/1997, così come modificato dal Decreto Trasparenza;
  •   Le informazioni concernenti le prestazioni di lavoro all’estero, di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo numero 152/1997, così come modificato dal Decreto Trasparenza.

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