Il Decreto Trasparenza n. 104 2022 prevede nuovi obblighi di fornire informazioni adeguate e complete al lavoratore, da parte del datore di lavoro, sia all'inizio del rapporto di lavoro che nel prosieguo, per i casi in cui intervengano rilevanti variazioni.
Una particolare attenzione va posta alla gestione dei lavoratori dipendenti delle imprese italiane chiamati a svolgere la propria prestazione all’estero, ad esempio, nelle ipotesi di distacco transnazionale.
Vediamo di seguito la disciplina ante e post decreto trasparenza e gli obblighi in particolare in caso di modifiche al contratto.
L'articolo è tratto dall'E-book L'informativa trasparenza ai lavoratori di P. Ballanti PDF 2022 - 94 pagg. normativa e facsimili |
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1) La disciplina ante Decreto Trasparenza: distacco all'estero
La disciplina è contenuta all’articolo 2 del Decreto legislativo numero 152/1997 che, prima delle modifiche del D.Lgs. numero 104/2022, imponeva al datore di lavoro di fornire “al lavoratore inviato all’estero per un periodo superiore a trenta giorni, prima della partenza” (e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 1, comma 1) le seguenti ulteriori informazioni:
• La durata del lavoro da effettuare all’estero;
• La valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
• Gli eventuali vantaggi in denaro o in natura, collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all’estero;
• Le eventuali condizioni di rimpatrio del lavoratore.
Il secondo comma dispone che l’informazione relativa alla valuta ed agli eventuali vantaggi in denaro o in natura, può essere effettuata mediante rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
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2) La discplina per i distacchi dopo il decreto Trasparenza
Il nuovo articolo 2 del Decreto legislativo numero 152/1997 dispone, nei confronti del datore di lavoro che distacca in uno Stato membro dell’Unione europea o extra-UE un lavoratore, nell’ambito di una prestazione transazionale di servizi, l’obbligo di fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto, di cui all’articolo 1, comma 1, Legge numero 152/1997.
Vanno specificate inoltre le seguenti informazioni:
- Il paese o i paesi in cui dev’essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;
- La valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
- eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
- Ove sia previsto il rimpatrio, vanno evidenziate anche le condizioni che lo disciplinano;
- La retribuzione cui ha diritto il lavoratore, conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
- Le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
- L’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.
Al lavoratore che è inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto, prima della partenza:
- qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro (di cui all’articolo 1, comma 1), nonché
- le ulteriori informazioni citate nei primi quattro punti (paese, valuta, prestazioni ulteriori in denaro o in natura, condizioni per il rimpatrio).
Sono in ogni caso esclusi dalle disposizioni dell’articolo 2,:
- dipendenti di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero
- i lavoratori marittimi e della pesca.
3) Modifiche agli elementi del contratto dopo l’assunzione
Il successivo articolo 3 dispone che il datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunicano per iscritto al lavoratore, entro “il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica” qualsiasi variazione riguardante:
- Le informazioni contrattuali, di cui all’articolo 1, comma 1 del Decreto legislativo numero 152/1997, così come modificato dal Decreto Trasparenza;
- Le informazioni sull’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, di cui all’articolo 1-bis del Decreto legislativo numero 152/1997, così come modificato dal Decreto Trasparenza;
- Le informazioni concernenti le prestazioni di lavoro all’estero, di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo numero 152/1997, così come modificato dal Decreto Trasparenza.
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