Le società benefit sono state introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), entrata in vigore il 1 gennaio 2016.
A quasi sette anni dalla promulgazione di tale norma, il numero delle società benefit in Italia ammonta a 2.146 unità (dato aggiornato al giugno 2022), cifra che risulta essere in crescita esponenziale tenendo conto che, nel giugno 2020 tali enti raggiungevano la ben più modesta somma di 511 unità. L’incremento risulta essere, pertanto, costante e, avendo a disposizione un veicolo innovativo di portata significativa, si stanno delineando nel mercato del lavoro figure professionali innovative tra le quali risalta quella del responsabile di impatto, che altro non è che il soggetto responsabile della realizzazione del “beneficio comune”, come previsto dai commi 380 e 381 dell’art. 1 della richiamata legge n. 208/2015.
Infatti, le imprese che divengono società benefit e che, pertanto, integrano il loro oggetto sociale attraverso l’introduzione dello “scopo di beneficio comune”, al fine di evitare di incorrere in violazioni della norma e di essere esposti alle correlate sanzioni, hanno l’obbligo di rendicontare e di rendere di dominio pubblico il raggiungimento delle menzionate finalità; a tal fine, può essere utile individuare una figura professionale che svolga le tipiche funzioni di raccordo.
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Per un riepilogo sulla disciplina delle società benefit leggi anche "Società benefit, cosa sono?"
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1) Responsabile di impatto delle società benefit : formazione e ruolo
L’introduzione del responsabile di impatto all’interno dell’organico comporta un’inevitabile ricaduta organizzativa in capo alla società benefit e, a fronte di tali considerazioni, sono stati avviati i primi studi per attribuire un corretto inquadramento a tale figura professionale oltre che per comprendere le correlate ricadute sulle dinamiche aziendali.
Un’indagine condotta di recente da Assobenefit e da Fondazione OIBR ha consentito di catalogare le risposte fornite da un campione significativo di società benefit in merito alla figura del responsabile di impatto, andando a delineare un primo profilo orientativo.
Si tratta di una nuova figura di riferimento, complementare all’organo amministrativo, orientata al perseguimento del beneficio comune e deputata alla promozione, in totale trasparenza, delle attività finalizzate a tale scopo tra quelle demandate alle società benefit.
Il responsabile di impatto ha, preferibilmente, una formazione economico/aziendale, giuridica o tecnica anche se la tendenza che prevale è quella di andarlo a individuare tra le maestranze dell’organizzazione aziendale, nella rosa delle figure apicali dell’ente.
Il responsabile di impatto è coinvolto nei rapporti con la filiera delle attività orientate al beneficio comune, nei processi aziendali strategici e operativi e nella gestione delle relazioni con gli stakeholders.
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2) Responsabile di impatto ESG: a chi risponde
Per la peculiarità delle funzioni che gli vengono attribuite, il responsabile di impatto è chiamato a riferire direttamente al CdA, a partecipare alle riunioni di verifica orientate alla realizzazione del “beneficio comune”, alle attività di comunicazione e marketing, agli incontri con le risorse umane oltre che a gestire le relazioni con i diversi responsabili aziendali, con i clienti, con i fornitori, con le istituzioni, con gli enti del terzo settore e con gli operatori finanziari.
La ragione di tutto ciò è rintracciabile nel fatto che, tra le funzioni che gli competono, vi è quella di svolgere un ruolo di raccordo tra le strategie, i processi e le procedure che condizionano o, quantomeno, hanno attinenza con gli impatti di beneficio comune, assumendo una funzione collaterale anche relativamente alle attività non specificamente collegate all’area benefit, spingendosi fino a contribuire alla definizione degli obiettivi aziendali strategici e tattici, coerentemente allo scopo di beneficio comune.
Il responsabile di impatto, pertanto, raccoglie le informazioni e i dati utili alla stesura della valutazione dell’impatto di beneficio comune, oltre ad affiancare l’organo amministrativo nell’individuazione dello standard ottimale per la misurazione dell’influsso, finalizzata alla stesura e alla pubblicazione del report di impatto da allegare necessariamente al bilancio civilistico.
Il legislatore pare aver avuto una felice intuizione nel prevedere una figura di riferimento non esposta a rischi di natura penale e, pur costituendo un gravame all’interno dell’organigramma, il responsabile di impatto è certamente un facilitatore nell’attuazione di una sostenibilità di sostanza, permettendo di andare oltre il mero adempimento in quanto il legislatore richiede non solo una banale misurazione della performance, ma la realizzazione, il miglioramento e l’implementazione di obiettivi sostenibili anno per anno, finalizzati a rendere le imprese sempre più “sustainable” col trascorrere del tempo.
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