Con la pubblicazione del “decreto correttivo” – Decreto legislativo 05 ottobre 2022 n. 163 avvenuta lo scorso 2 novembre la Riforma dello sport è ormai definitiva e entrerà in vigore come noto a gennaio 2023. Si dovranno attendere per molti aspetti anche alcuni decreti attuativi per l'operatività.
Il decreto correttivo è intervenuto pesantemente sul d.lgs. 36 2022,soprattutto in materia di lavoro sportivo dilettantistico e di disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici.
Vediamo in sintesi le principali novità:
• i collaboratori potranno assumere solo due ruoli alternativi :
- volontario (che puo percepire solo rimborsi spese, come negli enti del terzo settore ) o
- lavoratore sportivo.
• Il lavoratore sportivo potrà essere atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, collaboratorie tecnico amministrativo oltre a figure che gli enti affilianti procederanno ad individuare con specifiche delibere e il suo lavoro potrà avere natura subordinata, autonoma o di co.co.co.
• A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
Obbligatorio anche l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ( TU 81 2008)
• Non esisteranno più gli sportivi professionisti e i dilettanti, ma continuano ad esistere :
- società sportive professionistiche (con scopo di lucro) e
- associazioni e società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro). con regole parzialmente diverse per i lavoratori che vi operano .
• Nel settore professionistico il rapporto di lavoro ordinario sarà quello subordinato , tranne nel caso di prestazioni per singola manifestazione sportiva
• Nel settore dilettantistico, le prestazioni possono essere nella forma di co.co.co.” con durata delle prestazioni non superiore le 18 ore settimanali (gare escluse) , purché in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.
• Per entrambi nell’ottica della formazione sarà possibile stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età.
Leggi anche Riforma dello sport tutte le novità dopo l'approvazione definitiva
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1) Fisco e previdenza per il lavoro sportivo dilettantistico
La disciplina fiscale e contributiva per le ASD verso i propri lavoratori è diversa per le tre fasce economiche annue seguenti
- compensi inferiori a 5.000,00 euro
- compensi tra 5 e 10 mila euro
- compensi di entità superiore ai 15.000,00 euro
Per permettere al datore di lavoro di conoscere il trattamento applicabile il lavoratore dovra per legge rilasciare una autocertificazione dichiarando l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.
Questo il regime impositivo fiscale e contributivo:
COMPENSI | TRATTAMENTO FISCALE | TRATTAMENTO PREVIDENZIALE |
| nessuna imposta | nessun contributo |
compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro | nessuna imposta | contribuzione ordinaria (al 50% fino al 2027) |
compensi di entità superiore ai 15.000,00 euro | aliquote ordinarie, solo sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione | contribuzione ordinaria (al 50% fino al 2027) |
ATTENZIONE I premi per le competizioni sportive non vanno dichiarati e scontano solo una ritenuta alla fonte del 20%
Secondo i dati a disposizione di Sport &Salute e dell’Agenzia delle Entrate, queste franchigie dovrebbe assicurare un’invarianza di costi, rispetto ad oggi , per circa l’82% dei soggetti che percepiscono.
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2) Gli adempimenti per le ASD: nuovo registro nazionale
Per semplificare gli adempimenti legati ai rapporti di lavoro, pesante in particolare per le piccole realtà dilettantistiche, si prevede una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla loro gestione , attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che:
- raccoglie i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – nella forma del contratto di co.co.co e comprenderà anche le comunicazioni obbligatorie all'INPS e all'INAIL
- la comunicazione al Registro sostituisce la comunicazione al centro per l’impiego;
- nel registro ci sarà modo di generare il modello F24 per i versamenti contributivi per compensi sopra i 5mila euro
- non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
- non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) per compensi annuali inferiori a euro 15.000,00.
- Anche la certificazione Unica potrà essere predisposta tramite Registro mentre l’invio telematico del file all'Agenzia sarà a cura dell’intermediario abilitato.
Leggi in merito anche Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche al via
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