Sono sempre più frequenti i casi in cui molti lavoratori, soprattutto giovani Italiani decidono di recarsi all’estero per fare un’esperienza lavorativa più o meno lunga o per soggiornarvi definitivamente; ma cosa succede quando un lavoratore, dopo aver trascorso parte dell’anno all’estero torna in Italia iniziando un nuovo lavoro?
Come ogni contribuente anche quest’ultimo sarà obbligato alla presentazione di una dichiarazione dei redditi.
Ti potrebbero interessare gli ebook:
- Il lavoro all'estero 2024 (eBook)
- I regimi fiscali degli impatriati (eBook 2024)
- Manuale di fiscalità internazionale (eBook 2024)
e il tool di calcolo in excel: Frontalieri Italia-Svizzera: confronto tassazione Excel
1) Rientro dei cervelli: dove presentare il modello dichiarativo
Sarà necessario verificare il requisito oggettivo che riguarda la residenza del contribuente.
Tutti coloro che risultano iscritti all’Anagrafe italiana per almeno 183 giorni l’anno dovranno presentare dichiarazione dei redditi in Italia.
Il nostro Paese applica il “principio della tassazione mondiale” per cui i contribuenti hanno l’obbligo di dichiarare al Fisco tutti i redditi percepiti all’estero.
Nel caso ci si domandasse se vi è rischio di incorrere in una doppia tassazione, la risposta è negativa, in quanto le tasse pagate all’estero diventano credito d’imposta per le tasse da pagare in Italia.
Non potranno essere usate a rimborso o in compensazione, ma bensì possono abbattere l’imposta IRPEF che scaturisce dalla dichiarazione del contribuente, qualora debba versare le tasse al Fisco.
Prendiamo l’esempio di una giovane ragazza che decide di andare a fare un’esperienza lavorativa in Francia e il 1° Aprile 2021 decide di tornare in Italia, per lavorare nell’azienda di famiglia come lavoratrice dipendente.
Avendo due contratti di lavoro per l’anno d’imposta 2021, nel 2022 sarà obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi.
Rientrando ad Aprile 2021 in Italia i giorni di residenza sono di 275, superando il limite dei 183 giorni l’anno.
In questo caso la contribuente presenterà la dichiarazione in Italia.
Se dal conguaglio delle imposte dovute in Italia la contribuente deve versare 1.500 euro ma dalla cu estera ne ha versate 1.800 euro, queste ultime verranno considerate credito d’imposta.
Il credito dovrà risultare nel Quadro CE della dichiarazione, per cui la contribuente per l’anno d’imposta 2021 non dovrà versare IRPEF, a seguito della compensazione del credito utilizzato fino a capienza dell’imposta dovuta.
I restanti 300,00 euro versati all’estero, risultanti dal credito d'imposta, non possono essere utilizzati in nessun altro modo.
Ti potrebbero interessare gli ebook:
|
Ti potrebbero interessare gli ebook:
- Il lavoro all'estero 2024 (eBook)
- I regimi fiscali degli impatriati (eBook 2024)
- Manuale di fiscalità internazionale (eBook 2024)
e il tool di calcolo in excel: Frontalieri Italia-Svizzera: confronto tassazione Excel
2) Lavoratore impatriato docente o ricercatore
La legge di bilancio 2022 ha confermato le agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli in Italia.
Si tratta di un’agevolazione fiscale per i docenti e ricercatori che fanno rientro in Italia e svolgono
- attività lavorativa come lavoro dipendente,
- assimilata al lavoro dipendente,
- lavoro autonomo
- nonché attività d’impresa avviata dal periodo successivo al 31 dicembre 2019.
La durata del beneficio è di 5 anni per il quale si applica un abbattimento dell’imponibile del 70%, cosicché le imposte restano dovute sul 30% dei redditi percepiti e sono esclusi da questi gli eventuali redditi prodotti all’estero.
I requisiti per poter accedere all’agevolazione da parte dei contribuenti che abbiano svolto esperienza all’estero sono:
- l’obbligo di rimanere residente in Italia per almeno 2 periodi d’imposta;
- non essere risultato residente in Italia per i 2 periodi d’imposta precedente al rientro in Italia;
- svolgere la futura attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Durata del beneficio superiore a 5 anni
- lavoratore che abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.
- lavoratore che diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia
In tali casi i redditi che concorrono alla formazione del reddito imponibile sarà limitato al 50% del loro ammontare, negli ulteriori cinque periodi d’imposta.
Il reddito sarà invece imponibile, negli ulteriori cinque anni d’imposta, solo al 10% nel caso di lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
In questo modo i redditi risultano detassati del 90%.
L’art. 5 del Decreto Crescita 2019, relativo al “rientro dei cervelli” ha ampliato le agevolazioni per il rientro dei docenti e dei ricercatori anche ai contribuenti che:
- sono in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- siano stati non occasionalmente residenti all’estero;
- abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati per almeno 2 anni continuativi;
- svolgono l’attività di docenza e ricerca in Italia;
- acquisiscono conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano.
Ti potrebbero interessare gli ebook:
|
Per approfondire consigliamo i nostri ebook disponibili nella nostra sezione dedicata alla Fiscalità Estera - E-Book tra questi: