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GARANTE NAZIONALE DEL CONTRIBUENTE: I COMPITI DOPO LA RIFORMA FISCALE

Garante Nazionale del Contribuente: i compiti dopo la Riforma Fiscale

Garante Nazionale del Contribuente: cosa prevede il Dlgs n 219/2023 di attuazione della Riforma Fiscale

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Il Decreto legislativo n. 219/2023 pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio 2024 contiene norme che modificano lo Statuto del Contribuente, le cui norme entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in GU avvenuta appunto il 3.01.2024.

Ricordiamo che, lo Statuto dei diritti del contribuente, approvato dalla Legge n 212/2000 dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini.

Lo Statuto contiene disposizioni generali dell'ordinamento tributario in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti delle disposizioni di legge, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, di capacità contributiva e progressività del sistema tributario, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Le disposizioni contenute nello Statuto possono essere ricondotte nell'ambito di tre distinti temi: 

  • redazione delle norme tributarie; 
  • informazione e semplificazione in materia tributaria; 
  • diritti e garanzie a tutela dei contribuenti.

La concreta attuazione delle disposizioni dello Statuto è avvenuta anche con il Dlgs. n 32/2001 che contiene interventi correttivi di leggi tributarie in vigore, al fine di renderle aderenti ai principi dello Statuto.
Si sottolinea inoltre che l'Ocse ha elaborato un Modello di Carta dei Contribuenti, invitando gli Stati membri ad adeguarsi.

Lo statuto del contribuente, ora modificato dal Dlgs n 219/2023, con l'art 13 disciplina i poteri del Garante Nazionale del Contribuente, tale articolo viene interamente sostituito, vediamo le norme prima e dopo la riforma.

1) Garante Nazionale Contribuente: compiti prima della riforma fiscale

L'art 13 dello Statuto del contribuente prevede la figura del Garante del Contribuente, ora Garante Nazionale del Contribuente.

Il Garante aveva il compito di:

  • tutelare i diritti del contribuente
  • garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria.

Il Garante, organo monocratico istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, poteva:

  • richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;
  • rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
  • richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta;
  • segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione;
  • accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente.

Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:

  • rivolgeva richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, 
  • attivava le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. 

Il Garante del contribuente comunicava l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente noncheé agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

Accedi qui alla pagina del sito MEF con tutti gli indirizzi mail e i contatti telefonici dei Garanti delle regioni italiane

2) Garante del Contribuente: le novità della Riforma fiscale

Il nuovo articolo 13 (Garante Nazionale del Contribuente) della Legge n 212/2000 prevede quanto segue.

E' istituito il Garante nazionale del contribuente:

  • organo monocratico con sede in Roma 
  • che opera in piena autonomia 
  • e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze
  • per la durata di quattro anni, rinnovabile una  sola  volta  tenuto  conto  della  professionalita', produttivita' ed attivita' svolta.

Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra:

  • a) magistrati, professori universitari di materie  giuridiche  ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
  • b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri  collegiati,  in pensione, designati  in  una  terna  formata  dai  rispettivi  ordini nazionali di appartenenza.

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al  Garante nazionale  del  contribuente  dagli  uffici  del  Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il  Garante  nazionale  del  contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che  lamenti  disfunzioni,  irregolarità,  scorrettezze,   prassi amministrative   anomale  o irragionevoli o qualunque   altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:

  • a) può rivolgere raccomandazioni ai  direttori  delle  Agenzie fiscali ai fini  della  tutela  del  contribuente  e  della  migliore organizzazione dei servizi;
  • b) può accedere  agli  uffici  finanziari  per  controllarne  la funzionalità dei  servizi  di  assistenza  e  di  informazione   al contribuente, nonche' l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
  • c) può richiamare gli uffici finanziari al  rispetto  di  quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonchè al rispetto dei  termini previsti per il rimborso d'imposta;
  • d) relaziona ogni sei  mesi  sull'attività svolta  al  Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,  individuando  gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
  • e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. 

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