Con risposta a interpello n. 526 del 26 ottobre 2022, le Entrate forniscono chiarimenti in riferimento ai soggetti che possono fruire del credito di imposta di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 (cd. Art Bonus).
Nel dettaglio, tale richiamata disposizione prevede un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate
- in denaro
- da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa
per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Inoltre, tale credito d'imposta viene riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo.
In aggiunta viene riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
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1) Art bonus: il parere del Ministero della Cultura al caso di una Fondazione privata
Nel caso in esame, la Fondazione Istante, senza scopo di lucro e iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, in attuazione degli articoli 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), rappresenta di essere stata costituita nel 2018 con lo scopo di "promuovere la diffusione della cultura e dello spettacolo dal vivo, la formazione in ambito musicale e in senso più ampio artistico, la ricerca nell'ambito dei linguaggi contemporanei e delle nuove tecnologie digitali".
La Fondazione Istante dichiara, inoltre, che nell'ambito della propria attività istituzionale e, in particolare, della valorizzazione della cultura locale e del territorio, ha acquistato una cava dismessa, senza sovrastanti fabbricati allo scopo di insediare in questo spazio un teatro per le attività di spettacolo dal vivo.
Ciò posto, la Fondazione Istante chiede se le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione della struttura dedicata allo spettacolo dal vivo possano essere ammesse al credito di imposta di cui al già citato articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (cd. Art-Bonus).
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, le Entrate hanno acquisito il parere dal competente Ministero della cultura.
Quest'ultimo ha confermato come l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 preveda che siano ammissibili all'Art-bonus erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelli esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Ai sensi della normativa vigente, dunque, in caso di realizzazione di nuove strutture destinate allo spettacolo dal vivo, il riconoscimento del credito di imposta in questione è subordinato alla sussistenza cumulativa di tre presupposti:
- la natura pubblica dell'ente destinatario dell'erogazione liberale,
- l'assenza di scopo di lucro
- lo svolgimento esclusivo da parte dell'ente pubblico di attività di spettacolo.
Nel caso sottoposto in esame, difetta il presupposto della veste pubblicistica dell'ente destinatario delle donazioni, trattandosi di una fondazione privata costituita in forma di ente del terzo settore.
Pertanto, non si ritengono ammissibili all'Art-Bonus le erogazioni destinate al finanziamento dei lavori di realizzazione del teatro da insediare nella cava dismessa della Fondazione di diritto privato istante.
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