La legge di Bilancio 2025 ha apportato novità al regime forfettario a partire dall'anno 2025.
Prima dei dettagli, riepiloghiamo chi può accedere al regime agevolato e nel dettaglio, accedono i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.
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1) Forfettari 2025: cause di accesso, permanenza o uscita dal regime
Attenzione al fatto che, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui tale soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.
Vediamo una tabella ripeilogativa dei requisiti per accedere al regime forfettario nel 2025 tenendo quindi d'occhio i ricavi del 2024:
Nel periodo d’imposta 2024 si potranno avere tre diverse situazioni rispetto alla verifica del limite dei ricavi:
Ricavi conseguiti nel 2024 | Regime Forfettario |
---|---|
Ricavi compresi tra 0 e 85.000 euro | contribuente ammesso o permane nel regime |
Ricavi > di 85.000 euro ma < di 100.000 | contribuente esce dal regime dal 2025 |
Ricavi < di 100.000 euro | contribuente esce dal regime nel 2024 |
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2) Regime forfettario 2025: cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfetario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro (fino al 2024, il limite è stato 30.000 euro), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Tale novità è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2025.
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3) Regime forfettario: come è tassato
Chi adotta il regime forfetario applica una tassazione sostitutiva dell'Irpef.
Nel dettaglio il soggetto forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (Varia al variare del codice ATECO)
Scarica qui la tabella di riferimenti (Allegato 2 alla alla legge n. 145/2018).
In particolare, dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).
Ipotesi 1: I ricavi e compensi relativi ad un’attività di ristorazione corrispondono ad euro 55.000,00. Il coefficiente di redditività del settore di appartenenza è del 40% Reddito imponibile: 55.000 x 40%= 22.200 Contributi previdenziali obbligatori: 5.800,00 euro da dedurre dal reddito lordo. Il reddito imponibile - contributi previdenziali: 23.200 - 5.800 = 17.400,00 Reddito netto Tassazione sostitutiva al 15 per cento: 2.610,00 euro Quindi su 58.000,00 euro di ricavi e compensi il contribuente dovrà versare 5.800,00 euro di contributi e 2.610,00 euro di imposta sostitutiva. |
Attenzione al fatto che, nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.
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4) Regime forfettario 2025: nuove attività e flat tax al 5%
Una ulteriore agevolazione spetta alle nuove attività, per tali contribuenti l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti quali:
- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
- l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
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5) IVA e regime forfettario: le agevolazioni
Come chiarito anche recentemente dalla Circolare n 32 del 5 dicembre 2023, ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione:
- sia dell’applicazione dell’imposta in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi
- sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.
È, inoltre, previsto l’esonero dai seguenti adempimenti :
liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti soggetti al reverse-charge;
- registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, si ricorda che l’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha abrogato la parte dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l’obbligo di emettere fattura elettronica:
- a partire dal 1° luglio 2022, in capo ai forfetari che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno;
- a decorrere dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti che adottano il forfetario.
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