Con Risposta a interpello n. 522 del 21 ottobre 2022, le Entrate forniscono chiarimenti in merito alla corretta fruizione del credito d'imposta (per beni strumentali nuovi) di cui al comma 1051 dell'art. 1 della L. n. 178 del 2020.
Tale agevolazione spetta nell’ipotesi esclusiva in cui i beni strumentali nuovi agevolabili vengano acquistati per l’esercizio di attività che, ai fini fiscali, hanno natura commerciale.
Ne deriva che una ONLUS o un ente non commerciale non possono avvalersi di tale credito qualora sia utilizzato per attività non commerciali.
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1) Il caso concreto oggetto d'interpello
L’Istante dichiara di essere una ONLUS che ha intenzione di iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore e di aver già adeguato il proprio statuto alla nuova disciplina ETS.
L’ente opera nel sociale (interventi e servizi sociali; alloggio sociale; accoglienza umanitaria; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti) e svolge attività “diverse” ai sensi dell’art. 6, CTS.
Inoltre, l'Istante dispone di partita Iva con il codice attività 879000 (altre strutture di assistenza sociale), avendo stipulato convenzioni con la Prefettura per l'affidamento del servizio di gestione di centri di accoglienza a favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale; con alcuni Comuni per l'accoglienza di perone in situazioni disagiate ivi residenti.
La Onlus ritiene dunque che la predetta attività esercitata in convenzione costituisca attività commerciale "direttamente connessa" e soggetta ad IVA.
Inoltre, rappresenta di aver acquistato nel 2021 e di aver in programma di acquistare nel 2022 "beni strumentali nuovi" per l'esercizio delle descritte "attività direttamente connesse" e, pertanto, chiede di avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 1051 a 1065 della legge n. 178 del 2020 (cd. "credito d'imposta per beni strumentali nuovi").
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2) Il quadro normativo di riferimento
Sul piano normativo, occorre ricordare che l'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
Successivamente, l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha riformulato la disciplina agevolativa in oggetto confermandone la struttura fondamentale ma con alcune novità:
- il perimetro di applicazione viene esteso anche ai beni immateriali generici;
- è stata potenziata l'entità del bonus tramite innalzamento delle aliquote agevolative;
- sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili;
- sono stati modificati i tempi di fruizione del credito.
Da ultimo, l'articolo 1, commi da 44 a 46, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta limitatamente agli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (per chiarimenti si rimanda anche alla circolare n. 9/E del 23 luglio 2021).
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3) Ambito soggettivo di applicazione del credito di imposta
Per quanto di interesse nel caso di specie, si riporta il comma 1051 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020, in relazione al quale:
«A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».
L'ambito soggettivo delineato dalla disposizione normativa in commento ricomprende, come precisato nella circolare 9/E del 2021, quesito 1.1, anche "gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata".
Pertanto, chiariscono le Entrate, nel caso in esame, la Onlus istante potrà fruire dell'agevolazione in oggetto, se le attività per cui sono acquistati i "beni strumentali nuovi" agevolabili, si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.
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4) ONLUS: Attività istituzionali e attività direttamente connesse
Come noto, la lettera a), comma 1, dell'articolo 10 D.lgs. n. 460/1997 elenca i settori di attività nei quali le Onlus possono operare e la successiva lett. b) inoltre, stabilisce che le Onlus devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Le "finalità di solidarietà sociale" si considerano immanenti, con riguardo ai settori tassativamente elencati al comma 4 del medesimo articolo 10; per gli altri settori di attività, invece, le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni di svantaggio dei destinatari (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 168 del 26 giugno 1998, pag. 5, primo paragrafo).
Come evidenziato dalla medesima circolare ministeriale, con l'introduzione nel TUIR dell'articolo 111-ter (ora articolo 150 del Tuir) disciplinante il trattamento delle attività svolte dalle Onlus ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha operato una netta distinzione tra attività istituzionali indicate al comma 1, lett. a), art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 intese all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e attività connesse.
Le attività istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall'area della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
A differenza delle attività istituzionali, le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 111-ter del T.U.I.R.
Le uniche attività aventi natura commerciali che le Onlus possono svolgere, dunque, sono:
- quelle "direttamente connesse" all'attività istituzionale, ossia le attività ricomprese nei settori di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, svolte in assenza delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari degli interventi,
- quelle "accessorie" per natura a quelle istituzionali.
Nel caso in esame, l'Istante dichiara di svolgere per gli anni d'imposta 2021 e 2022 le seguenti attività: "accoglienza minori tolti alle famiglie d'origine con decreto del Tribunale minorile" e di "accoglienza di richiedenti asilo così come richiesto dal competente Ufficio Territoriale Governativo".
Al riguardo, si ritiene che tali attività essendo svolte nell'esclusivo perseguimento di "finalità di solidarietà sociale" rientrino tra i settori istituzionali previsti dal comma 1, dell'articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 e, come detto, non si possono qualificare come commerciali, ai fini delle imposte dirette ai sensi dell'art. 150 del TUIR.
Di conseguenza, l'Istante, per gli acquisti "di beni strumentali nuovi", effettuati negli anni 2020 e 2021, nell'ambito delle attività di accoglienza di cittadini stranieri e di "minori tolti alle famiglie di origine", non possa avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020 (cd. "credito d'imposta per beni strumentali nuovi").
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