L’Organismo italiano di Contabilità (OIC) in data 17 ottobre, ha approvato il documento interpretativo 11- in consultazione fino al 2 novembre 2022- contenente gli emendamenti contabili in attuazione della deroga introdotta dai commi 3-octies, 3-decies dell’articolo 45 della Legge 4 agosto 2022 n° 122, legge di conversione del DL Semplificazioni n. 73/20221.
In particolare, i soggetti OIC adopter [1] possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Si tratta di una deroga, di carattere transitorio seppure prevedibilmente suscettibile di proroga, al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del Codice civile e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, da applicarsi ai titoli iscritti nell’attivo circolante che subiscono perdite temporanee a seguito dell’andamento eccezionalmente turbolento dei mercati e con effetti sui bilanci 2022.
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1) I titoli di debito: aspetti definitori dell’OIC 20
L’OIC 20 indica le regole di rappresentazione in bilancio dei titoli di debito quali “strumenti finanziari che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha emessi”.
Sono esposti nello stato patrimoniale, nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante secondo la classificazione prevista dall'articolo 2424 del Codice civile:
- i titoli immobilizzati: BIII3) “altri titoli”;
- i titoli non immobilizzati: CIII6) “altri titoli”.
La classificazione nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo.
I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante.
Ai fini di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.
In relazione alle proprie strategie aziendali è possibile che gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell’attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell’attivo circolante.
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2) Ambito di applicazione della deroga: comma 3- octies, articolo 45, Legge 122/22
L’ambito di applicazione della deroga si evince dalla disposizione del comma 3-octies, dell’articolo 45, che recita: “Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L’applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”
Rientrano nell’ambito di applicazione della deroga, dunque, i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale (valutati ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 9 del Codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato) risultanti dal bilancio 2021, o acquisiti durante l’esercizio 2022.
Devono escludersi le perdite di carattere durevole.
Al riguardo l’OIC 20 precisa che, le fluttuazioni temporanee dei titoli al ribasso di per sé non sono da considerarsi perdite durevoli, seppure possano essere un segnale di allarme.
Per valutare che vi sia effettivamente una perdita durevole di valore di un titolo, è opportuno verificare che l’emittente abbia la capacità di corrispondere gli interessi o che il possessore possa realizzare il titolo, oppure ancora, osservare la capacità di rimborso del titolo alla scadenza da parte della società emittente.
Gli indicatori di deterioramento della solvibilità dell’emittente sono:
- il ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi;
- la ristrutturazione del debito;
- il valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilanci;
- gli indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell’emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza;
- l’evento di default;
- l’ammissione a procedure concorsuali.
Per le perdite durevoli che si manifestano solo alla fine dell’esercizio, ai fini di quanto stabilito dall’articolo 45, comma 3-octies della citata Legge, si tiene conto delle disposizioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
Il documento interpretativo 11 non trova applicazione:
- agli strumenti finanziari derivati rientranti nella disciplina dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell’articolo 2426 del Codice civile (e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato)
- ai titoli oggetto di copertura del fair value, OIC 32;
- ai titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC 32.
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3) L’esercizio della deroga ed il trattamento tecnico-contabile
Sotto il profilo contabile la società che si avvale della facoltà della deroga di cui all’articolo 45 comma 3- octies, della Legge, deve rilevare:
a) i titoli sono presenti nel bilancio al 2021 al valore di iscrizione;
b) i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021 al costo d’acquisizione sostenuto nel corso dell’esercizio 2022;
c) la riserva indisponibile, voce “altre Riserve” del “Patrimonio netto”, pari all’ ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2021 (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nel corso dell’esercizio 2022) e i valori di mercato rilevati al 31 dicembre 2022 (al netto del relativo onere fiscale), in sede di destinazione dell’utile/approvazione del bilancio.
Qualora gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti o capienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare di cui sopra, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
I soggetti OIC adopter che non adottano la deroga di cui all’articolo 45, seguono la regola contabile ordinaria del principio contabile OIC 20, iscrivendo la riduzione del valore dei titoli di debito:
- in Conto economico alla voce D) Rettifiche di valore di attività finanziarie al punto 19) Svalutazioni. Nel caso dovessero venire meno le ragioni che avevano indotto l’organo amministrativo a svalutare il valore del titolo, si deve procedere al ripristino di valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario. Il ripristino di valore deve essere iscritto ugualmente:
- in Conto economico nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie al punto 18) Rivalutazioni.
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4) L’informativa in nota integrativa
La ratio sottostante alla deroga prevista dall’articolo 45 in commento è volta a consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, per effetto dell’andamento dei mercati legati a cause di turbolenza del mercato attribuibile al momento storico-economico, con effetti negativi sui risultati del bilancio 2022.
Continuano ad applicarsi a tali titoli le altre disposizioni in tema di:
- valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell’OIC 20;
- conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell’OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”.
Fermo restando l’informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell’OIC 20, dell’OIC 21 e dell’OIC 28 “Patrimonio Netto”, le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:
- le modalità con cui si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.
Prospetto di sintesi Documento Interpretativo 11 dell’OIC
Regole tecno-contabili Documento Interpretativo 11 dell’OIC Deroga comma 3-octies, art. 45 L. 122/2022 | ||
Requisiti soggettivi |
Soggetti OIC adopter
|
Esclusi soggetti IFRS |
Ambito di applicazione |
Titoli di debito non immobilizzati
|
Esclusi i titoli di debito immobilizzati |
Presupposto oggettivo |
Perdita temporanea
|
Esclusa la perdita durevole |
Criteri di valutazione
|
-Valore di iscrizione bilancio 2021
- Costo di acquisizione esercizio 2022 |
Deroga al “minore valore tra costo di acquisto e valore desumibile dall’andamento del mercato”
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Rilevazione contabile |
Riserva indisponibile : differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato
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Possibilità di rinvio ad esercizi successivi per incapienza dell’utile o delle altre riserve disponibili
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Nota integrativa | - modalità con cui si è avvalsa della deroga - differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea |
Ad integrazione dell’informativa dell’OIC 20, OIC 21 ed OIC 28 |
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