La legge n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Aiuti-bis ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le misure semplificate del lavoro agile, già in essere durante l’emergenza sanitaria.
Dal 1° settembre 2022 il lavoro agile avrebbe dovuto essere attivato solo con accordo tra le parti, tant’è che è stato varato il nuovo modello di comunicazione.
La proroga intervenuta al 31 dicembre 2022 ha modificato un po’ la situazione, infatti:
- il regime emergenziale (cioè senza accordo scritto) non decorrerà dal 1° settembre 2022, ma dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Aiuti-bis;
- il 31 agosto 2022 è cessato il regime transitorio applicato in fase pandemica e gli SMART WORKING attivati dal 1° settembre 2022 dovevano essere assistiti dall’accordo scritto;
- i nuovi SMART WORKING e quelli modificati dal 1° settembre 2022 possono essere comunicati al Ministero del Lavoro col nuovo modello entro il 1° novembre 2022.
Si ritiene comunque che l’entrata in vigore della predetta legge porterà a sanare quelle situazioni di fatto che hanno continuato il lavoro agile, con modalità a distanza, senza accordo per i giorni del mese di settembre in cui è venuta meno la vigenza della fase emergenziale.
Vediamo nell'informatvia che segue le novità introdotte dalla citata legge n. 142/2022.
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1) Proroga lavoro agile semplificato
Il 21 settembre 2022 è’ stata pubblicata la legge n. 142- 2022 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n 115 del 9 agosto 2022, c.d. Decreto Aiuti-bis.
La predetta legge, in vigore dal 22 settembre 2022, introduce alcune novità in materia di lavoro agile
Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale è possibile usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione anche in assenza degli accordi individuali. Inparticolare, rimangono in essere le regole in materia di lavoro agile in base alle quali:
- i datori di lavoro comunicano al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla modalità resa disponibile nel sito internet dello stesso Ministero.
- La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro anche in assenza di accordi individuali, che la legge prevede debbano essere preventivamente stipulati tra il datore di lavoro e il lavoratore.
- Gli obblighi di informativa sulla sicurezza previsti dalla legge sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.
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2) Proroga del lavoro agile per i genitori lavoratori con figli under 14 e altre categorie
Viene disposta la proroga del lavoro agile per:
- i genitori lavoratori dipendenti che abbiamo almeno un figlio minore di 14 anni a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione (ad esempio, in cassa integrazione) o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, in NASpI disoccupazione) e che non vi sia genitore non lavoratore.
- I lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
I suddetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2022 (in precedenza era 31 luglio 2022), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, senza che il datore di lavoro possa opporre un qualche rifiuto, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Con la conversione in legge del DL Aiuti-bis è ripristinata la modalità di comunicazione semplificata, fino al 31 dicembre 2022, pertanto le aziende interessate potranno continuare ad avvalersi di tale modalità di comunicazione, ferma restando la possibilità per le stesse di utilizzare la nuova procedura di comunicazione disponibile dal 1° settembre 2022 qualora ricorra la stipula degli accordi individuali.
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3) Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili.
Viene disposta la proroga del lavoro agile per i c.d. lavoratori fragili, ossia:
- i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
- i lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/1992.
I suddetti lavoratori fragili, fino al 31 dicembre 2022 (in precedenza era fino al 30 giugno 2022) hanno diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.