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PERSONE FISICHE: CAPITAL GAIN VS REDDITI DI CAPITALE

Persone fisiche: capital gain vs redditi di capitale

Tassazione IRPEF persone fisiche redditi di tipo finanziario: utili di capitale o plusvalenze? Il punto

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Per i contribuenti persone fisiche, la tassazione IRPEF sui redditi di tipo finanziario differenzia i proventi derivanti dal possesso / gestione di attività finanziarie rispetto a quelli che discendono dal “realizzo” di tali attività. Nel primo caso, si tratta di utili di capitale; nel secondo, di plusvalenze (redditi diversi) di natura finanziaria.

Nel presente intervento si esaminano, comparativamente, le modalità di imposizione per le due diverse tipologie reddituali e i relativi vantaggi / svantaggi per i contribuenti.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 230 del 02.09.2022 "Persone fisiche: capital gain vs redditi di capitale" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

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1) Aspetti generali

Sia per quanto riguarda gli utili da partecipazione (in particolare i dividendi), sia relativamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, per le persone fisiche che non esercitano attività di impresa, la tassazione IRPEF è stata a lungo caratterizzata dalla presenza di un regime duplice: meno gravoso per le partecipazioni c.d. non qualificate, e più pesante per le partecipazioni c.d. qualificate

Questa modalità di tassazione, in generale (ma non sempre) meno vantaggiosa per le partecipazioni rappresentanti una certa parte “significativa” del capitale della società partecipata, ha subìto un radicale mutamento a opera della “Legge di bilancio 2018”[1], nel senso dell’armonizzazione del trattamento delle due tipologie di partecipazioni.

[1] Legge 205/2017.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 230 del 02.09.2022 "Persone fisiche: capital gain vs redditi di capitale" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

2) Imposizione del 26%

Allo stato, ambedue le “componenti” (redditi di capitale e plusvalenze finanziarie) sono quindi sottoposte all'imposizione del 26%, rispettivamente a mezzo di ritenuta a titolo di imposta (redditi di capitale) e di imposta sostitutiva (plusvalenze). 

Quanto alla decorrenza, si precisa che:

  • per i dividendi, la tassazione del 26% riguarda gli utili percepiti dal 1° gennaio 2018;
  • per le plusvalenze, quelle realizzate dal 1° gennaio 2019.

 In base alla disciplina transitoria, per gli utili “qualificati” formatisi fino al 2017[1] si applicano le previgenti percentuali di concorso al reddito.

[1] ai fini, quindi, dell’accertamento e del contenzioso.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 230 del 02.09.2022 "Persone fisiche: capital gain vs redditi di capitale" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

3) Tassazione previgente

Secondo quanto previsto prima delle modifiche del 2018, i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, relativi a partecipazioni qualificate, erano soggetti a imposizione limitatamente al 49,72% del relativo ammontare[1]

L’aliquota di concorso alla base imponibile IRPEF era stata elevata – rispetto al previgente 40% - dal D.M. 02.04.2008.

Le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate concorrevano all’imponibile del cedente nella medesima misura del 49,72%, a norma degli artt. 67 e 68 del TUIR

Tale aliquota di concorso al reddito, però, doveva ritenersi modificata in conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES a opera della legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208), dal 27,50% al 24%.

In particolare, secondo quanto previsto dal D.M. 26.05.2017:

  • agli utili qualificati prodotti a decorrere dall’esercizio 2017 (per i soggetti “solari”), si applicava la percentuale di imponibilità del 58,14%;
  • la medesima percentuale di imponibilità del 58,14% doveva applicarsi alle plusvalenze qualificate realizzate a partire dall’01.01.2018.

In considerazione della diversa decorrenza dell’innovazione normativa apportata dalla legge di bilancio, l’aliquota del 58,14% risultava applicabile solamente:

  • agli utili qualificati prodotti nel 2017;
  • alle plusvalenze qualificate realizzate nel 2018.

[1] art. 47, comma 1 del TUIR.

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4) Soglia di qualificazione

Le partecipazioni si considerano qualificate quando rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata superiore al: 

  • 2% per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
  • 20% per le altre partecipazioni;

(ovvero) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al: 

  • 5% per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
  • 25% per le altre partecipazioni.

 

Tabella 1: vecchio regime utili qualificati (fino al 2017). Percipienti persone fisiche

fino al 31/12/2007

concorso al reddito limitato al Þ

40%

1/1/2008 – 31/12/2016

concorso al reddito limitato al Þ

49,72%

2017

concorso al reddito limitato al Þ

58,14%

 

Gli utili “non qualificati” delle persone fisiche, al di sotto delle due soglie indicate, erano invece soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta[1].

 

Tabella 2: nuovo regime utili qualificati (dal 2018). Percipienti persone fisiche

Dal 2018 in poi

Ritenuta a titolo di imposta Þ

26% (sul 100% dell’ammontare)

[1] art. 27 del D.P.R. 600/1973.

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5) Plusvalenze finanziarie

I redditi diversi[1] genericamente definibili “di natura finanziaria” si suddividono nelle seguenti categorie:

  • plusvalenze realizzate mediante cessione onerosa di partecipazioni qualificate;
  • plusvalenze, diverse da quelle del punto 1, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società personali o di capitale, nonché di diritti o titoli attraverso cui tali partecipazioni possono essere acquisite ;
  • ulteriori plusvalenze, realizzate mediante cessione onerosa o rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempre che siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo; 
  • redditi comunque realizzati mediante rapporti dai quali derivi il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria; 

plusvalenze e altri proventi, diversi da quelli già menzionati, realizzati attraverso la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, e quelli realizzati attraverso rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto .

[1] di cui all’art. 67 del TUIR.

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Fonte immagine: Foto di klimkin da Pixabay
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