A breve è atteso il provvedimento del Mise che attesta l’operatività del registro dei titolari effettivi.
Il decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022 ha finalmente istituito il registro dei titolari effettivi, un registro che permette di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. e società cooperative), delle persone giuridiche private, (fondazioni e associazioni riconosciute), e Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini.
Pertanto sono escluse le società di persone (società di semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice).
Questo rappresenta un grande passo avanti per la lotta al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Infatti la verifica del titolare effettivo è lo strumento più utilizzato dagli istituti bancari e dalle imprese in un’ottica dell’antiriciclaggio.
1) Come identificare i titolari effettivi
Importante è capire cosa si intende per titolare effettivo delle imprese e delle società e quali sono gli adempimenti di antiriciclaggio stabiliti per identificarlo.
Il D.lgs 231/2007 all’art.20 stabilisce che “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”.
Esistono tre criteri per individuare il titolare effettivo, uno conseguente all’altro.
Il primo criterio è quello dell’assetto proprietario per cui vengono individuati i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale sociale.
Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite:
1) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
2) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
3) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
Il terzo criterio residuale individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.
Nei trust, la figura del titolare effettivo è definita dall’art.22 del D.lgs 231/2007, che identifica i titolari effettivi in tutte le persone che sono coinvolte nel trust, quindi il disponente, il beneficiario, il trustee e tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sul trust, oppure che esercitano un controllo sui beni conferiti nel trust.
2) Come si compone il registro dei titolari effettivi
Il registro è composto da due sezioni:
- La sezione autonoma, che accoglierà le informazioni e i dati riguardanti le imprese e le persone giuridiche private;
- La sezione speciale, che accoglierà le informazioni e i dati riguardanti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.
I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente
- da parte degli amministratori, per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica;
- da parte dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, per quanto riguarda le persone giuridiche private;
- dal fiduciario del trust o di istituti giuridici affini, per quanto riguarda il trust e gli istituti giuridici affini.
Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento ad un professionista.
Nel registro dovranno essere indicati i dati anagrafici dei soggetti che risultano essere titolari effettivi.
Per le persone giuridiche dovrà essere indicata:
- l’entità della partecipazione al capitale sociale determinata ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 231/2007;
- le modalità di esercizio del controllo, ovvero i poteri di rappresentanza legale, di amministrazione e di direzione;
inoltre, per le persone giuridiche private, dovrà essere indicata:
- la denominazione dell’ente;
- la sede legale e amministrativa;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata;
ancora, per i trust e gli istituti affini, dovrà essere indicata:
- la denominazione
- la data, il luogo e gli estremi dell’atto costitutivo.
La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e presentata in modalità telematica, pertanto è necessario che i soggetti tenuti alla comunicazione siano provvisti di firma digitale.
Una volta che il Mise pubblicherà il provvedimento, il sistema di comunicazione diventerà operativo e i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati e delle informazioni dei titolari effettivi avranno 60 giorni per procedere all’inoltro dell’autodichiarazione al registro delle imprese.
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data dell’atteso provvedimento, dovranno procedere alla comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri. I Trust e gli istituti giuridici affini invece entro 30 giorni dalla loro costituzione.
Inoltre eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che ha dato luogo alla variazione.
Entro i dodici mesi dalla prima comunicazione o dalla comunicazione della variazione, i soggetti obbligati devono comunicare ogni anno la conferma dei dati e delle informazioni riguardanti i titolari effettivi. Le imprese dotate di personalità giuridica possono confermare i dati contestualmente al deposito del bilancio.
Le modalità di consultazione saranno diverse a seconda dei soggetti che vi possono accedere:
- le autorità pubbliche potranno, in genere, consultare entrambe le sezioni del registro;
- i soggetti obbligati alla identificazione della clientela, ai sensi del D.lgs 231/2007, potranno consultare entrambe le sezioni del registro ai fini dell’adeguata verifica della clientela, previa procedura di accreditamento;
- accesso di altri soggetti è consentito purché si rispettino determinate condizioni e in particolari circostanze, come previsto dall’art. 7 del decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022.