Con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 1° settembre 2022 sono stati adottati i nuovi ISA ITALIA[1] con applicazione già a partire dai bilanci 2022, e gli ISA del Codice del terzo Settore, CTS. (Della stessa autrice leggi anche Bilanci 2022: i nuovi principi di revisione internazionale)
In riferimento alle novità introdotte per il terzo settore, viene approfondito il tema della responsabilità del revisore legale.
In particolare, gli ISA ITALIA per i quali viene specificato il riferimento al Terzo Settore afferiscono a:
- l’ISA ITALIA nn. 200,260,700;
- l’SA ITALIA nn 250B,720B.
La novità dei citati principi che recepiscono a tutti gli effetti il processo pienamente avviato di aziendalizzazione degli ETS, voluto dalla riforma, si legge in più punti del loro contenuto che, richiamando:
- l’”impresa” o la “società” intendono fare riferimento anche agli ETS;
- gli “amministratori” intendono fare riferimento anche agli organi di amministrazione degli ETS.
Si ricorda che, la qualifica di ETS è definita dall’art. 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, CTS, e l’art. 31 (come integrato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 che ha confermato l’applicabilità del D. Lgs n. 39 del 2010 ). Le ipotesi in cui l’attività di revisione legale debba ritenersi obbligatoria sono quando:
- l’ente ha costituito patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 CTS, oppure
- supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (l’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti non sono superati):
- a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
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1) Bilanci 2022 ETS: Nuovi principi ISA ITALIA, attività di revisione e responsabilità amministratori
I nuovi principi di revisione trattano della responsabilità del revisore con riferimento:
- agli obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento dell’attività di revisione in conformità ai principi di revisione internazionali, ISA ITALIA 200;
- alle verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale, SA ITALIA 250B;
- alla comunicazione con i responsabili dell’attività di governance, ISA ITALIA 260;
- alla responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico, ISA ITALIA 700 B[3];
applicati al bilancio d’esercizio degli enti del terzo settore, estendono da una parte la responsabilità del revisore in ordine alla pianificazione e strategia dell’attività di revisione e alla sua condotta, e, dall’altra parte specificano la responsabilità degli organi di amministrazione sulla redazione del bilancio, compreso quello in formato elettronico. Non si può non commentare che, tale estensione parifica la responsabilità degli amministratori degli ETS a quella delle società.
Il principio ISA ITALIA 700 integra i destinatari della relazione di revisione, come appropriato in base alle circostanze dell’incarico, prevedendo tra gli eventuali azionisti/soci delle società, anche gli enti del terzo settore.
Gravano sugli organi di amministrazione degli ETS le responsabilità relative al controllo interno.
Analoghe responsabilità competono all’organo di controllo degli ETS relativamente alla vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’ente, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile e dell’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
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2) Bilanci 2022 ETS: responsabilità del revisore e specificità ETS
Il soggetto incaricato alla revisione legale degli ETS, oltre alle verifiche contabili, alla verifica circa la congruità e l’adeguatezza del patrimonio dell’ente, all’esistenza di un inventario dei beni di proprietà, all’esistenza e la valorizzazione del magazzino, all’esistenza e all’effettiva consistenza dei crediti ecc.…deve prestare attenzione a tutta una serie vincoli, previsti dal CTS, che si riflettono in modo importante sulla rappresentazione contabile e sul bilancio dell’Ente e che, se non rispettati, possono anche far perdere la qualifica di ETS all’ente stesso.
Le principali disposizioni oggetto di verifica nell’ambito dell’attività di revisione sono state rappresentate nella forma di una check list di tipo esemplificativo, ma non esaustivo:
Art. CTS | Oggetto della verifica | Descrizione della verifica |
Art. 6 | Attività diverse | Verificare il carattere di secondarietà e strumentalità |
Art. 7 | Raccolta fondi | Verificare la corretta destinazione dei fondi raccolti e la predisposizione dell’apposito rendiconto |
Art. 8 | Distribuzione indiretta di utili | Verificare i limiti previsti dalla norma |
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art. 10 | Patrimoni destinati | Verificare la tenuta delle scritture contabili separate |
Art. 13 | Bilancio | Verifiche propedeutiche e corretta predisposizione dei documenti ed il corretto deposito |
Art. 15 | Libri sociali obbligatori | Verificare la corretta tenuta dei libri sociali obbligatori |
Art. 16 | Costi dei dipendenti | Verificare il rispetto di differenze retributive previste dalla norma |
Art. 17 | Rimborso spese volontari | Verificare le delibere autorizzative, i documenti di supporto e il rispetto della norma |
Art. 33 | Dipendenti ODV | Verificare il rispetto dei limiti previsti dalla norma |
Art. 36 | Dipendenti APS | Verificare il rispetto dei limiti previsti dalla norma |
Art. 56 | Attività in convenzione con enti pubblici | Verificare che il rimborso non ecceda i costi sostenuti |
Art. 79 | Commercialità e non commercialità | Verificare la corretta allocazione contabile e la corretta tenuta della contabilità separata per le attività commerciali |
Art. 80 | Regime forfettario | Verificare il corretto rispetto dei requisiti |
Art. 84 | Entrate non commerciali ODV | Verificare il corretto rispetto dei requisiti |
Art. 85 | Entrate non commerciali APS | Verificare il corretto rispetto dei requisiti |
Art. 87 | Scritture contabili ETS | Verificare la tenuta della contabilità separata per l’attività commerciale e la redazione del rendiconto delle raccolte fondi. |
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3) NOTE
[1] In particolare, con Determina del Ministero dell’economia e delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) prot. n. 219019 del 01/09/2022, tra le altre modifiche i principi ISA Italia sono stati aggiornati al fine di recepire, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 117/17 “Codice del Terzo Settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, le previsioni normative aventi ad oggetto la disciplina della revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore.
[2] Tale principio deve essere letto congiuntamente al principio di revisione Isan. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali
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