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SOCIETÀ BENEFIT: GLI STRUMENTI PER VALUTARE L’IMPATTO

Società Benefit: gli strumenti per valutare l’impatto

Come deve procedere la società benefit per la valutazione del proprio impatto, da allegare al bilancio nella relazione annuale. Indicazioni DI ASSOBENEFIT sui migliori strumenti

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Orientarsi tra la varietà di strumenti di reporting e di valutazione non è semplice né per il management aziendale, né per i consulenti d’impresa, né tantomeno per i responsabili d’impatto. 

Preso atto di ciò, il gruppo di ricerca sulle valutazioni di impatto di Assobenefit, Associazione Nazionale per le Società Benefit (S.B.), ha predisposto un documento che analizza le modalità con le quali una S.B. svolge la valutazione del proprio impatto e che viene inclusa nella relazione annuale unitamente al bilancio civilistico come richiesto dall’art. 1 comma 382 della legge 208/2015. 

Vediamo nei paragrafi seguenti un riepilogo del documento “Strumenti e matrice di compliance per la valutazione di impatto”  che analizza i piu diffusi strumenti a disposizione delle aziende.

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Per un riepilogo sulla disciplina delle società benefit leggi anche "Società benefit, cosa sono?"

Per approfondire ti può interessare l'e-book    Responsabilità sociale di impresa  e società benefit

1) La relazione di impatto delle società benefit: a cosa serve

La relazione d’impatto descrive le metodologie utilizzate per la creazione del beneficio comune, gli obiettivi raggiunti o le ragioni che ne hanno impedito il raggiungimento, oltre alla definizione di targets ulteriori da centrare nell’esercizio successivo. Nel caso  in cui gli obiettivi di beneficio non dovessero essere raggiunti, la S.B. risulterebbe perseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 384 della L. 208/2015 per pubblicità ingannevole mentre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dispone della facoltà di avviare delle concrete attività di controllo sull’effettivo perseguimento di obiettivi ambientali e/o sociali dichiarati dalle Società Benefit.

Di conseguenza, il documento “Strumenti e matrice di compliance per la valutazione di impatto” prova a mettere ordine e a fare un po’ di chiarezza tra gli strumenti maggiormente utilizzati, e rappresenta un significativo contributo al quale, con ogni probabilità, seguiranno in futuro altri ancora più analitici e “performanti”. 

Tale documento rappresenta un’analisi dei “dispositivi” disponibili e ne evidenzia la compliance rispetto alla normativa vigente attraverso una matrice che consente di valutare la presenza degli elementi richiesti dalla normativa per i singoli congegni. 


2) Gli strumenti disponibili per le società benefit

La “matrice di compliance con la normativa S.B.” è stata sviluppata restando fedeli al testo della legge di riferimento e, in particolare, agli allegati n. 4 e n. 5 della legge 208/2015, nel tentativo di limitare al massimo la soggettività nella attribuzione della valutazione di compliance. Tale matrice, seguendo l’impostazione della normativa S.B. (e, in particolare, l’articolo 1, comma 382, lett. b della legge 208/2015 e dei relativi allegati n. 4 e n. 5) è suddivisa in due fogli di lavoro o sub-matrici: la prima relativa alla valutazione dello Standard di Valutazione Esterno (Allegato n. 4) e la seconda afferente alle Aree di Valutazione (Allegato n. 5).

Gli strumenti considerati adeguati da Assobenefit per la valutazione di impatto sono numerosi ma di questi, solo i sei più diffusi nelle procedure delle imprese sono stati selezionati per confrontarne la compliance rispetto al testo di legge : si tratta i 

  1. B Impact Assessment (BIA), 
  2. S.A.B.I.,
  3.  NeXt Index, 
  4. Matrice del Bene comune, 
  5. GRI e, infine, 
  6. Ecovadis.

La tabella “requisiti sulle aree di valutazione” risulta essere suddivisa in quattro aree: governo d’impresa, lavoratori, altri portatori d’interesse e ambiente. 

  • Il requisito n.1 stabilisce che lo standard di valutazione debba dimostrarsi esauriente e articolato nel valutare l’operato della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune (art. 1, comma 378 lett. a., L. 208/2015). 
  • Il requisito n. 2 non viene valutato dalla matrice realizzata dal gruppo di lavoro poiché non risulta essere riferibile allo standard, ma esclusivamente all’impresa utilizzatrice. 
  • Il requisito n. 3 si occupa della valutazione della credibilità dell’ente che sviluppa lo standard. 
  • Il requisito n. 4, infine, è dedicato alla trasparenza sia dell’ente che dello standard di riferimento.

Oltre alla matrice, è stata realizzata anche una sub-matrice “requisiti sullo standard di valutazione esterno” che prevede per ciascun requisito, quali devono essere le variabili da tenere in considerazione nella valutazione. 

Affinché un requisito possa risultare esauriente e articolato nel valutare l’operato della società nel perseguimento della finalità di beneficio comune (art. 1, comma 378 lett. a. L. 208/2015), lo stesso deve essere sviluppato da un ente indipendente dalla società benefit e, infine, deve risultare credibile.

Insieme alla matrice, il gruppo di lavoro ha elaborato anche una tavola sinottica che contiene la sintesi del risultato della matrice di compliance oltre a ulteriori informazioni utili alle imprese per individuare lo standard più adatto alle loro peculiarità.

3) Conclusioni

Tutti gli strumenti analizzati risultano conformi alla norma S.B., seppur mantenendo significative differenze tra loro. 

In particolare, GRI e di riflesso SASB, essendo standard di reporting di sostenibilità e non strumenti puramente di valutazione d’impatto, sono ritenuti conformi alla norma SB solo “a patto di considerare per estensione il concetto di "valutazione" come "standard che rende possibile la valutazione".

Il lavoro, nel suo complesso, rappresenta un significativo strumento di gestione per le imprese in quanto la metodologia prescelta per la valutazione deve essere in grado di dare forma a comportamenti e scelte del management tali da determinare il vantaggio competitivo, la profittabilità e la sostenibilità dei percorsi aziendali senza incorrere in errori che impediscano il raggiungimento del beneficio comune generando, di conseguenza, pubblicità ingannevole.


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