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RILEVAZIONI CONTABILI OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

Rilevazioni contabili operazioni in valuta estera

Registrazione operazioni in valuta : aspetti contabili, commerciali e finanziari

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Gli acquisti e le vendite di beni e servizi regolati in valuta estera sono da rilevare come operazioni in valuta (art.2425 bis c.c.), il cui cambio corrente è determinato facendo riferimento alla data in cui tale operazione è compiuta.

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1) Le scritture contabili delle operazioni in valuta

È opportuno ricordare che sono da considerare operazioni in valuta  anche "..prestiti erogati o ricevuti in cui l’ammontare è espresso in valuta estera; acquisto di un bene strumentale in valuta estera. Un’operazione in valuta estera può determinare l’iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie."

Nelle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ossia le operazioni nelle quali c'è l’obbligo di riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e ad un certo prezzo, sia i proventi e gli oneri, sia la differenza di prezzo a termine e a pronti, devono essere iscritti per quote di competenza dell'esercizio.

Per cambio corrente si intende il cambio a pronti riferito alla data dell'operazione, ossia il rapporto tra l'euro e la valuta estera oggetto della trattazione (cambio) per le operazioni prontamente liquidabili in tempo reale o entro la giornata successiva (pronti).

Come tutte le operazioni dobbiamo distinguere  due aspetti : quello commerciale e quello finanziario.

L'aspetto commerciale si conclude con la consegna del bene o con l'ultimazione dei servizi, mentre quello finanziario attiente al credito o al debito insorto nell'operazione medesima.

Secondo i principi dettati dall'OIC 26, la data dell'operazione rappresenta il momento in cui si rileva inizialmente l'operazione e viene regolata in Euro, ma bisogna ricordare che fino a quando non c'è il successivo regolamento in valuta, i flussi finanziari futuri di talune operazioni restano in valuta estera.

Tuttavia, il codice civile (art.2426 n.8 bis) prevede una distinzione dei criteri di conversione in valuta tra le poste monetarie e le poste non monetarie:

  • le poste monetarie sono quelle che sottendono un diritto ad incassare o un obbligo a pagare, importi in denaro in valuta quantificati o quantificabili. Nella fattispecie sono i crediti e i debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.
  • le poste non monetarie, invece, sono le attività e le passività che non comportano il diritto a incassare o l’obbligo di pagare importi in denaro in valuta quantificati o quantificabili. Tra le poste non monetarie, ci sono le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e gli altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente, le rimanenze, gli anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.

Dal punto di vista contabile le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio, col tasso di cambio a pronti, alla data di chiusura dell'esercizio. Gli utili e le perdite sui cambi sono imputati al conto economico (voce C17-bis “utili e perdite su cambi”).

Le attività e le passività in valuta, aventi natura non monetaria, sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto.

L'art.110 c.3 del TUIR chiarisce che fiscalmente non assume rilevanza la  valutazione   del  cambio   in base alla   data  di   chiusura dell'esercizio, dei crediti e debiti in valuta, anche sottoforma  di obbligazioni,  di  titoli   cui  si  applica    la   disciplina   delle obbligazioni ai sensi del c.c. o di altre leggi o di  titoli assimilati.

Dal punto di vista dichiarativo, le variazioni in aumento vanno indicati nello specifico rigo ( RF 28) deputato ad accogliere le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti.

Nel caso si realizzino utili sui cambi da valutazione, questo va indicato sempre nel modello dichiarativo ( rigo RF45) come variazione in diminuzione.

Infine, anche l'eventuale discrepanza dei crediti e debiti in valuta, tra il valore civile e il valore fiscale va segnalata nel modello dichiarativo, come anche all'atto del realizzo, il maggiore utile o la minore perdita derivante (quadro RV).

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