L’Agente sportivo è la nuova figura professionale istituita dal uno dei decreti legislativi , il n. 37 2021, attuativi della Riforma dello sport.
All'art. 3 è presente la definizione ufficiale per la quale l’agente sportivo è il soggetto che:
- fornisce servizi professionali di consulenza assistenza e mediazione, in esecuzione di un contratto di mandato sportivo, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione, e
- mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito delle discipline sportive riconosciute:
- dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato olimpico internazionale (CIO),
- Comitato paralimpico internazionale (IPC) e
- dal Comitato italiano paralimpico (CIP),
I soggetti possono essere sia lavoratori sportivi che società o associazioni sportive,
ATTENZIONE il decreto definisce principi fondamentali della materia, al fine di garantire l’esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale, senza comunque attribuire all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Infatti sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti ad un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive.
Al comma 9 si specifica inoltre che l'iscrizione all’albo degli avvocati e quella al Registro nazionale degli agenti sportivi sono compatibili.
Leggi per approfondire il trattamento fiscale del reddito per l'agente all'estero : Procuratore sportivo: al reddito è applicabile il regime impatriati.
Vedi anche Il trattamento fiscale dei compensi dell'agente sportivo.
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1) Agente sportivo: requisiti per l'iscrizione al Registro nazionale
Il decreto istituisce presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi e l’iscrizione a tale Registro diventa condizione necessaria per lo svolgimento della professione di agente sportivo, attraverso la quale è possibile acquisire i mandati dagli atleti.
Le regole ed il regolamento del Registro devono ra essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del dipartimento delegato in materia di sport netro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto 37 2021
Al Registro potranno iscriversi, i cittadini italiani o di altro Stato membro dell’UE con i seguenti requisiti:
- pieno godimento dei diritti civili,
- assenza di condanne penali per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio,
- in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e
- che abbia superato un esame di abilitazione.
Il titolo abilitativo ha carattere permanente ed è personale e incedibile.
Il procedimento per l’iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo, le cause di cancellazione, l’obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione, l’obbligo di copertura assicurativa, le regole e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione, saranno oggetto del decreto attuativo
L'esame di ammissione sarà articolato in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazione, organizzate in almeno due sessioni all’anno.
Sarà presente inoltre una apposita sezione per cittadini dell’UE, abilitati in altro Stato membro all’esercizio dell’attività di agente sportivo, “Agenti sportivi stabiliti” per l'accesso al quale il decreto citato potra prevedere una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento.
L'iscrizione al Registro sarà soggetta a un’imposta di bollo annuale di € 250.
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