Pubblicata in GU n 204 del 1 settembre la Legge n 130 del 31 agosto 2022 che entra il vigore dal 16 settembre recante Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario.
L’art. 4, comma 1, lett. f), della legge di riforma del processo tributario accelera i tempi per la trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato sostituendo il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda con il termine di 30 giorni.
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1) La trattazione dell’istanza di sospensione
Secondo la nuova stesura dell’art. 47 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ricevuta l’istanza, il presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado fissa con decreto la sua trattazione per la prima camera di consiglio utile e comunque entro il 30° giorno successivo alla presentazione della richiesta (e non più entro 180 giorni) disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni prima della camera di consiglio.
La data dell’udienza non può in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito. La norma evita che l’organo giudicante non esamini l’istanza di sospensione anticipando la data di trattazione del ricorso. Pertanto, è necessario fissare dapprima la data di trattazione della richiesta di sospensione e successivamente la data di trattazione del merito della controversia, che, nel caso di sospensione, deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia. Si tratta, comunque, di termini ordinari e non perentori.
Sentite le parti in camera di consiglio e delibato sull’istanza di sospensione, il collegio provvede con ordinanza non impugnabile nella stessa udienza di trattazione. Il dispositivo deve essere comunicato alle parti in udienza.
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2) L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione
Come regola generale, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1°settembre 2023, la trattazione della sospensione dell’atto si svolge esclusivamente a distanza ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. 23.10.2018, n. 119. Tale regola che trova applicazione anche in secondo grado per i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello di cui all’art. 52, comma 3.
Tuttavia, il contribuente solo nel ricorso e la controparte nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, può richiedere la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. La stessa regola si applica anche nel giudizio in secondo grado.
La procedura non è operante automaticamente con la presentazione dell’istanza, ma è subordinata al vaglio del giudice il quale ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza.
La sospensione dell’atto impugnato
Descrizione | Vecchia regola | Nuova regola |
Fissazione dell’udienza di discussione | Prima camera di consiglio utile | Prima camera di consiglio utile, non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza |
Comunicazione alle parti | Almeno 10 giorni prima | Almeno 5 giorni prima |
Decisione | Entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza | Non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza |
Modalità di trattazione | Sentite le parti | Sentite le parti esclusivamente a distanza. Facoltà di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo e nell’appello la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte |
La comunicazione del dispositivo va fatta esclusivamente in udienza.
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