HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

TEMPI BREVI PER LA SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI

Tempi brevi per la sospensione degli atti impugnati

Termini piu' brevi per la trattazione dell'istanza di sospensione che passa da 180 a 30 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicata in GU n 204 del 1 settembre la  Legge n 130 del 31 agosto 2022 che entra il vigore dal 16 settembre recante Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario.

L’art. 4, comma 1, lett. f), della legge di riforma del processo tributario accelera i tempi per la trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato sostituendo il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda con il termine di 30 giorni.

1) La trattazione dell’istanza di sospensione

Secondo la nuova stesura dell’art. 47 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ricevuta l’istanza, il presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado fissa con decreto la sua trattazione per la prima camera di consiglio utile e comunque entro il 30° giorno successivo alla presentazione della richiesta (e non più entro 180 giorni) disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni prima della camera di consiglio.

La data dell’udienza non può in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito. La norma evita che l’organo giudicante non esamini l’istanza di sospensione anticipando la data di trattazione del ricorso. Pertanto, è necessario fissare dapprima la data di trattazione della richiesta di sospensione e successivamente la data di trattazione del merito della controversia, che, nel caso di sospensione, deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia. Si tratta, comunque, di termini ordinari e non perentori.

Sentite le parti in camera di consiglio e delibato sull’istanza di sospensione, il collegio provvede con ordinanza non impugnabile nella stessa udienza di trattazione. Il dispositivo deve essere comunicato alle parti in udienza.

2) L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione

Come regola generale, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1°settembre 2023, la trattazione della sospensione dell’atto si svolge esclusivamente a distanza ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. 23.10.2018, n. 119. Tale regola che trova applicazione anche in secondo grado per i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello di cui all’art. 52, comma 3.

Tuttavia, il contribuente solo nel ricorso e la controparte nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, può richiedere la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. La stessa regola si applica anche nel giudizio in secondo grado.

La procedura non è operante automaticamente con la presentazione dell’istanza, ma è subordinata al vaglio del giudice il quale ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. 

La sospensione dell’atto impugnato

Descrizione

Vecchia regola

Nuova regola

Fissazione dell’udienza di discussione

Prima camera di consiglio utile

Prima camera di consiglio utile, non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza

Comunicazione alle parti

Almeno 10 giorni prima

Almeno 5 giorni prima

Decisione

Entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza

Non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza

Modalità di trattazione

Sentite le parti

Sentite le parti esclusivamente a distanza.

Facoltà di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo e nell’appello la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte

 La comunicazione del dispositivo va fatta esclusivamente in udienza.

Ti potrebbero interessare i seguenti eBook e libri di carta:

Nel Focus "Difendersi dal Fisco" e-book, libri, formulari per aiutarti a gestire il contenzioso.

3) Leggi anche

Riforma Giustizia Tributaria: La conciliazione proposta dal giudice tributario

Proposta conciliativa su iniziativa della Corte per controversie di facile e pronta risoluzione di valore non superiore a 50.000 euro

Riforma Giustizia Tributaria: Onere della prova per l'Ente impositore

L'ente impositore deve motivare le sue pretese dando prova in giudizio delle violazioni contestate con l’atto impugnato

Tempi brevi per la sospensione degli atti impugnati

Termini piu' brevi per la trattazione dell'istanza di sospensione che passa da 180 a 30 giorni

Riforma Giustizia Tributaria: Processo tributario con bollino di affidabilità fiscale

L'atto impugnato puo' essere sospeso senza garanzia se il contribuente, soggetto agli ISA, ha un punteggio pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi di imposta

Riforma Giustizia Tributaria: Rifiuto della proposta di mediazione con aggravio di spese

Aggravio del 50% delle spese processuali se la parte, senza giustificato motivo, rifiuta la proposta conciliativa proposta dalla controparte o dal giudice

La difficile difesa personale del contribuente per le liti minori

La scelta della difesa personale e le difficolta per il contribuente che voglia difendersi personalmente contro le pretese dell’Amministrazione finanziaria

La prova testimoniale nel processo tributario

Ammessa la prova testimoniale sia in primo grado sia in secondo grado ma solo in forma scritta, escluso il giuramento

La riforma del processo tributario per le liti minori

La figura del giudice monocratico nella riforma del processo tributario per le liti minori fino a 3000 euro

La riforma del processo tributario 2022: cosa cambia

Giudice monocratico, prova testimoniale, proposta conciliativa, reclamo-mediazione, sospensione dell’atto impugnato, udienze da remoto, definizione agevolata liti Cassazione

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 · 19/12/2024 Autotutela obbligatoria e facoltativa: funzionamento, tempi e modi

I meccanismi di funzionamento delle due nuove forme di autotutela, obbligatoria o facoltativa, sono diversi a seconda della tipologia

Autotutela obbligatoria e facoltativa: funzionamento, tempi e modi

I meccanismi di funzionamento delle due nuove forme di autotutela, obbligatoria o facoltativa, sono diversi a seconda della tipologia

Notifica a casella PEC piena

Sentenza Cassazione n. 28452/2024: pronuncia su impossibilità di notifica di atti con casella di posta (PEC) piena per incuria del titolare

Che cos'è l'autotutela?

Che cos'è l'autotutela, quanti tipi di autotutela esistono, quando si applica, quali sono gli effetti: le risposte della Banca dati con l'intelligenza artificiale

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.