L’art. 2 della legge di riforma del processo tributario contiene una norma ulteriore di riconoscimento di benefici per i contribuenti cui è attribuito il “bollino di affidabilità fiscale”.
Secondo il comma 5 dell’art. 47 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, qualora il contribuente richieda la sospensione dell’atto impugnato, l’organo giudicante può accogliere l’istanza in tutto o in parte subordinandola alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2.
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1) Condizioni per l'esclusione della garanzia dovuta per la sospensione dell'atto impugnato
Secondo l’innovazione la “prestazione della garanzia è esclusa per il ricorrente con “bollino di affidabilità fiscale”, cioè se l’interessato è in possesso dei seguenti requisiti:
- il contribuente è soggetto alla disciplina degli ISA (cioè, gli indici sintetici di affidabilità fiscale);
- al contribuente è stato attribuito un punteggio di affidabilità pari al meno a 9 negli ultimi tre periodo di imposta antecedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi sono disponibili.
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La disciplina squisitamente amministrativa degli ISA irrompe, quindi, nel processo tributario, assumendo valenza anche qualora sussista il parere contrario dell’organo giudicante qualora questo fosse dell’opinione di concedere la sospensione dell’atto impugnato ma cautelativamente subordinandola alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma2.
Va precisato, preliminarmente, che soltanto se può derivargli “un danno grave ed irreparabile” il contribuente può richiedere alla corte di giustizia tributaria provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato con “istanza motivata” nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti.
Anche il contribuente soggetto agli ISA con bollino di affidabilità fiscale e con punteggio pari almeno a 9 per i tre periodi di imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso deve attivarsi evidenziando le condizioni che legittimano la presenza della condizione di danno grave e irreparabile.
L’assenza della dimostrazione dei requisiti sostanziali espressi nell’istanza fa sì che l’organo giudicante si esprima per il rigetto. Se, invece, sono presenti, la domanda è accolta.
Soltanto se l’organo giudicante ritenga di accogliere l’istanza ma cautelativamente ritenga opportuno che a tutela delle ragioni dell’ente impositore il beneficio debba essere subordinato alla prestazione della garanzia, trova applicazione la norma di favore facendo prevalere l’esonero in argomento privilegiando l’aspetto amministrativo su quello giudiziale.
In definitiva, se le condizioni fissate dalla normativa sono presenti, è sufficiente che il contribuente esibisca il bollino di affidabilità fiscale per beneficiare della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato senza dover prestare la garanzia richiesta dall’art. 69, comma 2.
Va sottolineato che all’art. 15 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, la sospensione della riscossione a titolo provvisorio, nella misura di un terzo, degli importi dovuti per imposte, contributi e premi accertati dall’ufficio impositore è sospesa nel caso di accoglimento dell’istanza di di cui all’art. 47 del d.lgs 31.12.1992, n. 546.
Anche se non è espressamente previsto, la regola si applica anche per le cartelle di pagamento sempre che l’istanza sia stata accolta.
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