Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché rispettino alcuni requisiti previsti dalla legge e, al tempo stesso, non incorrano in cause di esclusione.
Possono aderire al regime forfettario coloro che non superano i seguenti limiti:
- Conseguimento di ricavi o percepito compensi, che ragguagliati all’anno, non siano superiori a 65.000 euro;
- non aver sostenuto spese per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
- non conseguimento nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni superiori a 30.000 euro.
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1) Cause di esclusione dal regime forfettario
Le cause di esclusione al regime forfettario sono:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
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2) Flat tax, agevolazioni contributive e contabili per i forfettari
Il regime forfettario consente al contribuente di beneficiare di una tassazione agevolata, di una riduzione dei contributi Inps e di semplificazioni sia ai fini Iva che ai fini Irpef.
Infatti, il reddito del contribuente viene determinato applicando un coefficiente di redditività, diverso a seconda dell’attività economica svolta, all’importo dei ricavi e dei compensi percepiti.
Il contribuente forfettario applica un’unica imposta, nella misura del 15 per cento, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Per le start up la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento per i primi cinque periodi d’imposta, purché siano rispettati requisiti ben precisi.
I titolari di partita iva, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti Inps, possono beneficiare di una riduzione del 35% rispetto alla contribuzione ordinaria.
Inoltre i contribuenti in regime forfettario hanno semplificazioni ai fini IVA, in quanto:
- non addebitano l’iva in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati;
- sono esonerati dall’obbligo di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale IVA ;
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
Parimenti i contribuenti in regime forfettario hanno semplificazioni anche ai fini Irpef, in quanto:
- Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- Sono esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
- Non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati;
- Non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti, ma devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.
Dal 01 luglio 2022 , vige l’obbligo per i contribuenti forfettari della fatturazione elettronica che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
3) Quando l'erede puo' aderire al regime forfettario
Tra le cause di esclusione abbiamo visto che non è consentito a coloro che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
Pertanto la sola partecipazione del soggetto alla società di persone rappresenta una causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario.
L’erede del socio di snc può aderire al regime forfettario soltanto in due casi:
- nel caso di liquidazione della sua quota societaria,
- oppure nel caso di scioglimento della società medesima.
Ai sensi dell’art. 2284 del codice civile con la morte del socio, salvo diversa disposizione del contratto sociale , gli altri soci possono liquidare la quota agli eredi, oppure sciogliere la società , od anche continuare l’attività con gli eredi se questi vi acconsentano.
Nel caso in cui l’erede del socio opti per la liquidazione, oppure gli altri soci non ricostituiscano la compagine sociale nel termine di 6 mesi e quindi venga deciso lo scioglimento della società, l’erede non diviene socio , ma ottiene il diritto alla liquidazione della quota del socio defunto, cosi come previsto dall’art. 2289 del codice civile.
Nelle società di persone il vincolo sociale è fondato sull’elemento personale, “intuitus personae”, pertanto la morte del socio non determina la trasmissione della qualità di socio agli eredi, ma dà il diritto alla liquidazione della quota sociale divenendo cosi gli eredi dei creditori della società.
L’erede che si trova in questa situazione può aderire al regime forfettario in quanto non ha alcuna partecipazione nella società del de cuius, ma è solo titolare del diritto di credito.
Situazione diversa nel caso in cui l’erede decida di dare esplicito consenso per continuare l’attività della società.
In questo caso entra a far parte della società e pertanto, l’erede, per poter applicare il regime forfettario è tenuto a cedere la quota della sua partecipazione nella snc entro la fine dell’anno, pena la decadenza o la non adesione a tale regime agevolato.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10 del 04/04/2016 e poi, a seguito delle modiche introdotte dalla normativa con la circolare n.9 del 10/04/2019, ammette la possibilità che “nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta.
In questo caso l’erede divenuto socio della snc può aderire al regime solo qualora rimuova la causa ostativa entro la fine dell’anno.