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CREDITO DI IMPOSTA CARBURANTI PER GLI AUTOTRASPORTATORI: LE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE

Credito di Imposta carburanti per gli autotrasportatori: le modalità per l'erogazione

Pronte le modalità di erogazione del credito di imposta per autotrasportatori, si attende ora l'apertura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande

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L’art.3 del D.L. .n 50 del 17/05/2022 ha riconosciuto un contributo straordinario, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 relativo al consumo di gasolio, per le imprese del settore dell’autotrasporto conto terzi. Il decreto legislativo ha destinato risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 496.945.000,00, rivolte a fronteggiare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei prezzi dei carburanti che hanno determinato un aumento dei costi sostenuti dalle imprese del settore degli autotrasporti.

Il decreto ministeriale n. 217 del 13/07/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183  il 06 agosto 2022,  e il decreto direttoriale n. 329 del 29/07/2022 ne indicano  le modalità di erogazione.

I soggetti beneficiari di tale contributo, sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, e che esercitano attività di trasporto merci per conto terzi,  indicate all’articolo 24-ter c.2 lettera a) del testo unico delle accise, con utilizzo di veicoli di massa totale pari o superiore a 7.50 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.  Al momento della presentazione della domanda devono essere  iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l’anno 2022.

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1) In arrivo la piattaforma dedicata

Il contributo straordinario riguarda il 28% della spese sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati nello svolgimento di attività di trasporto merci conto terzi, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

La spesa deve essere comprovata dalle relative fatture di acquisto che sono state emesse nel primo trimestre 2022.

Il credito d’imposta può essere cumulato con altre agevolazioni, che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

La domanda deve essere presentata tramite una piattaforma informatica, dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli che sarà disponibile per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura

La piattaforma si distingue in due aree: un’area di gestione, in cui sarà possibile inserire o eliminare l’istanza, e un’area di consultazione dello stato dell’istanza.

Gli operatori possono accedere alla piattaforma tramite SPID/CNS/CIE, e, una volta superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, possono procedere  con l’inserimento dell’istanza, che deve essere unica per ogni azienda.

L’operatore deve selezionare il soggetto per cui intende operare: per se stesso, cioè azienda di cui è titolare (ditta individuale, oppure azienda di cui è rappresentante legale o incaricato, ossia una specifica figura individuata dal legale rappresentante dell’impresa per operare con l’agenzia delle Entrate .

Non è possibile delegare altri soggetti.

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2) Il contenuto della domanda per accedere al credito

 La domanda deve contenere  gli identificativi SDI delle fatture di acquisto del gasolio effettuato in Italia, emesse nel  primo trimestre 2022.  E’ possibile anche inserire le fatture di acquisto di fornitori con sede legale all’estero e, privi dunque dell’ identificativo SDI, trattandosi di spese effettuate con carte, purché nell’istanza  sia indicato  “operazione netting”.

Non è consentito invece il rimborso per rifornimenti effettuati all’estero.

La domanda deve essere corredata da files che contengono le informazioni necessarie per la determinazione del credito d’imposta e   che  devono essere compilati  secondo i modelli pubblicati dal Decreto Direttoriale n. 324 del 29 luglio 2022.

I files sono di due tipologie: 

File”fatture”:  che richiede:

  •  l’identificativo SDI che è un numero attribuito da SDI al file della fattura elettronica e che può raggiungere 36 caratteri, è reperibile dal file metadati;
  • Tipo fattura (CARB/NO CARB) in cui l’identificativo NO CARB deve essere riportato  accanto a tutte le fatture che non riportano al loro interno l’identificativo della targa del veicolo;
  • Importo totale della fattura;
  • Importo a rimborso ( quota parte dell’importo utilizzato per i veicoli Euro  V e VI o totale della fattura);

L’importo totale della fattura e l’importo a rimborso devono essere esposti al lordo dell’iva, in quanto Il soggetto preposto al controllo, dopo aver effettuato le dovute verifiche, determina in automatico l’importo ammesso a rimborso.

File “targhe”: che richiede:

  • l’identificativo SDI che è un numero attribuito da SDI al file della fattura elettronica e che può raggiungere 36 caratteri. Tale identificativo SDI è reperibile dal file metadati;
  • Targa del veicolo;
  • Contratto di noleggio (SI/NO). Per quanto riguarda i veicoli utilizzati in leasing dovrà essere indicato NO, in quanto riguarda esclusivamente veicoli utilizzati a noleggio;
  • Codice paese automezzo,  ossia il codice ISO. 

Nel caso in cui l’operatore che presenta la domanda sia un’azienda che rifornisca cisterne, quindi in possesso di fatture di acquisto di gasolio prive dell’indicazione della targa a cui si riferisce il rifornimento, è possibile presentare la domanda inserendo per la stessa fattura di acquisto tutte le targhe dei veicoli che rispettano i requisiti per il rimborso..

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Durante il periodo di 30 giorni in cui è aperta la piattaforma l’operatore ha la possibilità di :

  •  inserire una nuova istanza;
  •  inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente, purché non risulti già accettata
  • Inserire una nuova istanza, in sostituzione della precedente, nel caso di esito negativo.

Il contributo straordinario è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Ogni volta che viene ripresentata una domanda, la   ripresentazione determina un nuovo posizionamento nella graduatoria.

La presentazione della domanda, dà avvio alla fase di verifica e controllo da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili attraverso il Consap S.p.a., che, alla fine dei controlli trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle aziende   ammesse a fruire dell’agevolazione con l’indicazione dell’importo del credito concesso.

Da questo momento, decorrono i dieci giorni, decorsi i quali è possibile utilizzare il contributo, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con codice tributo ancora in attesa di emanazione.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può esercitare il potere dell’autotutela, ossia la facoltà di effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti necessari anche dopo l’erogazione del contributo, nonchè di procedere alla sua revoca con provvedimento, qualora venga accertato che, dal cumulo con un'altra agevolazione oppure dall’esito delle verifiche effettuate, emergano  delle gravi irregolarità  in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

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