La legge di conversione del “Decreto Aiuti” ha integrato e modificato il comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevedendo l'incremento da € 60.000 a € 120.000 dell'importo delle somme iscritte a ruolo al cui superamento la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 16.07.2022.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 213 del 26 luglio 2022 "Nuova rateazione ruoli per debiti fino a 120.000 euro" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse |
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1) Premessa
La legge di conversione (L. 91/2022) del “Decreto Aiuti” (DL 50/22) recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, ha introdotto alcune novità importanti in materia di riscossione.
In particolare:
- per le richieste di rateizzazione presentate dal 16.07.2022, viene elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia per ottenere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica – da notare che la soglia di 120.000 euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione;
- per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16.07.2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, invece delle cinque precedentemente previste. In caso di decadenza tali carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.
La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Qualora si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione relativamente a richieste presentate entro il 16.7.2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, sia effettuato il pagamento delle rate scadute a tale data: in tal caso al nuovo piano di rateazione sono applicabili le novità introdotte dalla Legge 91/2022.
Vediamo quindi la disciplina delle rateizzazioni alla luce della novità introdotte.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 213 del 26 luglio 2022 "Nuova rateazione ruoli per debiti fino a 120.000 euro" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse |
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2) Istanze per debiti fino a 120.000 euro
Per importi fino a 120.000 euro è possibile ottenere la rateizzazione:
- direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata;
- compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ma senza aggiungere alcuna documentazione.
In questo caso si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni), con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020) , possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione di pagamento ai sensi dell'art. 19 DPR 602/73) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (Rottamazione-ter; Saldo e Stralcio, Definizione agevolata risorse UE) , per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
La soglia di 120.000 euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.
Dalla presentazione della richiesta, e finché il contribuente risulta in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:
- non iscrive nuovi fermi o ipoteche;
- né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA: in tal caso la rateizzazione sarà concessa, se sussistenti i requisiti, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.
Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30.11.2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina altresì l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che:
- non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo, o
- non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero
- il terzo non abbia reso dichiarazione positiva, o ancora
- non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, si possono interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 213 del 26 luglio 2022 "Nuova rateazione ruoli per debiti fino a 120.000 euro" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse |
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3) Istanze per debiti superiori a 120.000 euro
Per importi superiori a 120.000 euro la richiesta di rateizzazione avviene presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi PEC riportati nel modello di rateizzazione, allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica:
Se la richiesta è accolta si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti. Anche in questo caso la soglia di 120.000 euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.
Come già visto in precedenza, dalla presentazione della richiesta e, finché si è in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:
- non iscrive nuovi fermi o ipoteche;
- né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
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4) Richiesta di un piano straordinario (fino a 120 rate)
Se l'impresa non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.11.2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
Il contribuente deve presentare alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:
Dalla presentazione della richiesta e, finché si è in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:
- non iscrive nuovi fermi o ipoteche;
- né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanzanon viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA . In tal caso, come si è già visto per le istanze relative a debiti fino a 120.000 euro, la rateizzazione sarà concessa – in presenza dei requisiti previsti in base alla tipologia di richiesta – al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 213 del 26 luglio 2022 "Nuova rateazione ruoli per debiti fino a 120.000 euro" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse |