La responsabilità del Collegio Sindacale per le operazioni straordinarie, aumenti e diminuzioni di capitali, scissioni e fusioni, nonostante sia uno dei temi più annosi del diritto societario, appare al centro dell’attenzione della giurisprudenza più recente per l’impatto di dette operazioni su:
- l’integrità del capitale sociale,
- la continuità aziendale;
- la tutela degli stakehoders,
Si ricorda che, la norma che individua i doveri e la funzione del collegio sindacale si legge rispettivamente negli articoli 2403 (Doveri) e 2403 -bis (Poteri) C.c..: “Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, (ed esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.
La vigilanza del Collegio si riassume in:
- osservanza degli atti e delle deliberazioni sociali alla legge ed allo statuto;
- rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società ed il suo concreto funzionamento;
- altre attività specifiche[1].
Invero, anche nell’ambito delle operazioni straordinarie, la vigilanza del Collegio non deve limitarsi alla verifica dell'esistenza fisica e/o alla correttezza dei documenti relativi all'operazione straordinaria, ma deve estendersi all’ idoneità dei medesimi a fornire il livello minimo di qualità e quantità informativa necessarie a valutare la correttezza dell'intera operazione, deve dunque essere un controllo di legalità e di adeguatezza, sena alcuna possibile ingerenza sul merito stretto delle scelte che fanno capo direttamente ed esclusivamente agli amministratori.
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1) I poteri dell’Organo di controllo e le attività secondo il Codice civile
La norma che indica gli autonomi poteri dei quali è investito l’Organo di controllo, articolo 2403 -bis C.c. – Poteri dell’Organo di controllo – già citato e ss., è integrata dalle norme di comportamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialista e degli Esperti contabili[2] che individuano le regole di conduzione del collegio sindacale. In particolare, il collegio nell’attività di vigilanza può:
- attuare ispezione e controlli anche con l’utilizzo di propri dipendenti e propri ausiliari, e richiedere informazioni agli amministratori;
- convocare gli organi sociali in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori ovvero qualora il collegio ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere , ex art. 2406 C.C;
- formulare indagini sui fatti censurabili denunciati dai soci, ex art. 2408 C.c.:
- ricorrere alla denuncia al tribunale in caso di fondato o sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori, ex art. 2409 C.c.;
- il collegio sindacale può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione, in caso di cessazione di tutti gli amministratori, secondo le previsioni dell’art. 2386 C.c.
Attività di vigilanza su: | Verifica su: | Attività/Attività specifiche |
Osservanza della legge e dello statuto; |
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Ispezioni e controlli;
Pareri, attestazioni e proposte;
Acquisizione di informazioni;
Relazioni ed osservazioni |
Principi di corretta amministrazione;
Princi di corretta gestione; |
| |
Adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo, contabile e corretto funzionamento dell’organizzazione |
|
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2) L’ ampiezza dei poteri del Collegio sindacale estesa dal Codice della Crisi d’impresa al giudizio prognostico
Coerentemente con quanto detto sopra, anche le disposizioni codicistiche che disciplinano in maniera analitica le operazioni straordinarie confermano che il Collegio sindacale si trova a dover svolgere istituzionalmente il controllo di gestione ( il controllo contabile è ormai residualmente riservato alle ipotesi in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 2409-bis comma 2 c.c..) che dottrina e giurisprudenza legano alla ragionevole valutazione del collegio medesimo. La medesima sentenza di Cassazione n. 21662, del 5 settembre 2018, già sopra citata afferma che, il Collegio dispone fra l'altro di ampi mezzi di tutela effettiva, fra cui la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.
A ben vedere, guardando anche le previsioni del Codice della Crisi d’Impresa, ciò, deve fare accendere un alert o per lo meno una riflessione, giacché l’estensione al Collegio del dover di segnalare una grave crisi d'impresa è di fatto praticabile in tutti quei casi si individuino gravi e reiterate violazioni di legge e quando il giudizio prognostico sui loro effetti sia tale da non consentire nessuna azione riparatoria da parte dell'amministrazione aziendale.
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3) NOTE
[1] Cfr. artt. 2381, 2389, 2391, 2412, 2429, 2441, 2482.bis, 2447-novies, Codice civile.
[2] Cfr. Norma 3.5 delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate”, 2020: “l’organo di controllo vigila sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo acquisendo informazioni rilevanti per l’attività di vigilanza”
[4] Cfr. Tribunale di Milano, Sezione II penale, 7 aprile 2021 (ud. 15 ottobre 2020), n. 10748, “Nel caso di specie – osserva il Collegio – l’obbligo giuridico di impedire l’evento delittuoso (ossia la posizione di garanzia) «trova sicuro ancoraggio nell’art. 149 TUF (sui doveri dei sindaci), a mente del quale il collegio sindacale vigila (per quanto qui rileva): i) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; iii) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione”