Le società c.d. “non operative” (o “di comodo”) sono società che, presuntivamente, il legislatore associa a un possibile abuso dello strumento societario, in quanto “probabilmente” prive di un’attività economica concreta e finalizzate a fruire indebitamente dei benefici associati alla determinazione analitica del reddito di impresa e alla possibilità di fruire dell’IVA a credito. Questa “probabile inattività” e preordinazione a vantaggi fiscali indebiti viene desunta dagli insufficienti risultati economici di questi soggetti e comporta conseguenze particolarmente penalizzanti sotto il profilo tributario. Alle società non operative si sono affiancate in seguito le società in perdita sistemica, che, indipendentemente dai beni strumentali detenuti, sono caratterizzate da una situazione di perdita fiscale protratta per più periodi di imposta.
La materia nel corso degli anni è stata oggetto di modifiche normative di numerosi interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché delle precisazioni della giurisprudenza di legittimità, che si esamineranno.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 170 del 17 giugno 2022 "Società non operative: situazione attuale" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse. Sullo stesso argomento segnaliamo anche il tool Società di comodo e perdite sistematiche (Excel) |
1) Aspetti generali
Le società non operative e in perdita sistemica sono soggetti societari che, in virtù di presunzioni legali, vengono considerati come mancanti di quella condizione di “commercialità” sostanziale che giustifica l’applicazione delle norme sul reddito di impresa e sulle detrazioni IVA, e perciò penalizzati dal legislatore.
La normativa primaria di riferimento in materia è rappresentata:
- per le società non operative (“di comodo”) dall’art. 30 della Legge 724/1994, modificato dapprima dal D.L. 223(2006 (convertito dalla Legge 248/2006) e poi dalla Legge 296/2006 e dalla Legge 244/2007;
- per le società in perdita sistemica (a cui si applicano le stesse restrizioni delle società “di comodo”) dall'art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011.
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2) Snop e Sps
La condizione di società non operativa (snop) scaturisce dalla presenza di un determinato volume di asset patrimoniali, con i quali vengono confrontati i ricavi della società (“test di operatività”): se questi sono troppo bassi rispetto a un valore percentualmente determinato in base ai beni patrimoniali (immobilizzazioni), la società ha l’obbligo di dichiarare un reddito minimo presunto, anch’esso determinato percentualmente in base agli asset.
La condizione di società in perdita “sistemica” o “sistematica” (sps) origina, a partire dal sesto periodo di imposta, dall’aver presentato:
- cinque dichiarazioni fiscali in perdita consecutive all’interno del quinquennio di osservazione, ovvero
- quattro sole dichiarazioni in perdita, se nel rimanente periodo di imposta del quinquennio il reddito dichiarato è inferiore rispetto a quello minimo presunto.
Pertanto, nel caso in cui ricorra la condizione di perdita sistemica, la società può essere soggetta ai vincoli previsti per le società di comodo anche se risulta operativa (presentando ricavi superiori ai valori del test di operatività).
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3) Reddito minimo
La condizione di snop o sps obbliga le società a:
- dichiarare – come si è già detto - un “reddito minimo presunto”, anch’esso determinato – analogamente al test di operatività - applicando alcune percentuali fisse alle varie tipologie di beni;
- non poter fruire, né avere a rimborso od ottenere in compensazione, né cedere, il credito IVA;
- applicare al reddito minimo presunto (e non al reddito determinato in base alle scritture contabili) una maggiorazione IRES di 10,5 punti percentuali.
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4) Disapplicazione automatica società di comodo
Sia per le snop che per le sps sono previste specifiche cause di esclusione e di disapplicazione automatica. In particolare:
- le cause di esclusione (per le quali la normativa speciale non si applica mai) sono previste dalla stessa norma primaria;
- le cause di disapplicazione automatica (per le quali la situazione può variare di anno in anno) sono previste da due provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Tra le prime, limitatamente alle snop:
soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali |
soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta |
società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiori alle 10 unità |
società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo |
Tra le seconde:
società in liquidazione che si impegnano a procedere alla cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione |
società sottoposte a sequestro penale o confisca o in amministrazione giudiziaria |
società che detengono partecipazioni in società non di comodo |
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5) Società non operative: interpello
La prova contraria richiesta dalla norma può essere prodotta:
- sia tramite un’autodichiarazione da rendere nel modello REDDITI,
- sia mediante interpello (probatorio) all’Agenzia delle Entrate.
In caso di società non operative , l’interpello probatorio serve a dimostrare al fisco che nel caso specifico esistevano condizioni in grado di legittimare la non applicazione della normativa speciale (e quindi di giustificare il contribuente che anziché adeguarsi al “reddito minimo presunto” dichiara il reddito reale).
La presentazione dell'istanza di interpello – in precedenza obbligatoria - è stata resa facoltativa; specularmente è stato introdotto un obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi.
L’omessa o incompleta segnalazione in dichiarazione (rigo RS116) circa la sussistenza di cause di non applicazione delle disposizioni in esame, è sanzionata in via amministrativa (da 2.000 a 21.000 euro)
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