HOME

/

FISCO

/

SOCIETÀ DI COMODO 2024

/

LE SOCIETÀ NON OPERATIVE 2022: SITUAZIONE ATTUALE

Le società non operative 2022: situazione attuale

Società di comodo: dagli aspetti generali al reddito minimo. Guida alle società non operative 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le società c.d. “non operative” (o “di comodo”) sono società che, presuntivamente, il legislatore associa a un possibile abuso dello strumento societario, in quanto “probabilmente” prive di un’attività economica concreta e finalizzate a fruire indebitamente dei benefici associati alla determinazione analitica del reddito di impresa e alla possibilità di fruire dell’IVA a credito. Questa “probabile inattività” e preordinazione a vantaggi fiscali indebiti viene desunta dagli insufficienti risultati economici di questi soggetti e comporta conseguenze particolarmente penalizzanti sotto il profilo tributario. Alle società non operative si sono affiancate in seguito le società in perdita sistemica, che, indipendentemente dai beni strumentali detenuti, sono caratterizzate da una situazione di perdita fiscale protratta per più periodi di imposta.

La materia nel corso degli anni è stata oggetto di modifiche normative di numerosi interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché delle precisazioni della giurisprudenza di legittimità, che si esamineranno.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 170 del 17 giugno 2022 "Società non operative: situazione attuale" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse.
Sullo stesso argomento segnaliamo anche il tool Società di comodo e perdite sistematiche (Excel) 

1) Aspetti generali

Le società non operative e in perdita sistemica sono soggetti societari che, in virtù di presunzioni legali, vengono considerati come mancanti di quella condizione di “commercialità” sostanziale che giustifica l’applicazione delle norme sul reddito di impresa e sulle detrazioni IVA, e perciò penalizzati dal legislatore.

La normativa primaria di riferimento in materia è rappresentata:

  • per le società non operative (“di comodo”)  dall’art. 30 della Legge 724/1994, modificato dapprima dal D.L. 223(2006 (convertito dalla Legge 248/2006) e poi dalla Legge 296/2006 e dalla Legge 244/2007;
  • per le società in perdita sistemica (a cui si applicano le stesse restrizioni delle società “di comodo”) dall'art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 170 del 17 giugno 2022 "Società non operative: situazione attuale" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse.
Sullo stesso argomento segnaliamo anche il tool Società di comodo e perdite sistematiche (Excel) 

2) Snop e Sps

La condizione di società non operativa (snop) scaturisce dalla presenza di un determinato volume di asset patrimoniali, con i quali vengono confrontati i ricavi della società (“test di operatività”): se questi sono troppo bassi rispetto a un valore percentualmente determinato in base ai beni patrimoniali (immobilizzazioni), la società ha l’obbligo di dichiarare un reddito minimo presunto, anch’esso determinato percentualmente in base agli asset.

La condizione di società in perdita “sistemica” o “sistematica” (sps) origina, a partire dal sesto periodo di imposta, dall’aver presentato:

  • cinque dichiarazioni fiscali in perdita consecutive all’interno del quinquennio di osservazione, ovvero 
  • quattro sole dichiarazioni in perdita, se nel rimanente periodo di imposta del quinquennio il reddito dichiarato è inferiore rispetto a quello minimo presunto. 

 Pertanto, nel caso in cui ricorra la condizione di perdita sistemica, la società può essere soggetta ai vincoli previsti per le società di comodo anche se risulta operativa (presentando ricavi superiori ai valori del test di operatività).

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 170 del 17 giugno 2022 "Società non operative: situazione attuale" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse.
Sullo stesso argomento segnaliamo anche il tool Società di comodo e perdite sistematiche (Excel) 

3) Reddito minimo

La condizione di snop o sps obbliga le società a:

  • dichiarare – come si è già detto - un “reddito minimo presunto”, anch’esso determinato – analogamente al test di operatività - applicando alcune percentuali fisse alle varie tipologie di beni;
  • non poter fruire, avere a rimborso od ottenere in compensazione, né cedere, il credito IVA;
  • applicare al reddito minimo presunto (e non al reddito determinato in base alle scritture contabili) una maggiorazione IRES di 10,5 punti percentuali.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 170 del 17 giugno 2022 "Società non operative: situazione attuale" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse.
Sullo stesso argomento segnaliamo anche il tool Società di comodo e perdite sistematiche (Excel) 

4) Disapplicazione automatica società di comodo

Sia per le snop che per le sps sono previste specifiche cause di esclusione e di disapplicazione automatica. In particolare:

  • le cause di esclusione (per le quali la normativa speciale non si applica mai) sono previste dalla stessa norma primaria;
  • le cause di disapplicazione automatica (per le quali la situazione può variare di anno in anno) sono previste da due provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Tra le prime, limitatamente alle snop:

soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali

soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta

società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiori alle 10 unità

società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo

Tra le seconde:

società in liquidazione che si impegnano a procedere alla cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione

società sottoposte a sequestro penale o confisca o in amministrazione giudiziaria

società che detengono partecipazioni in società non di comodo


Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 170 del 17 giugno 2022 "Società non operative: situazione attuale" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse.
Sullo stesso argomento segnaliamo anche il tool Società di comodo e perdite sistematiche (Excel) 

5) Società non operative: interpello

La prova contraria richiesta dalla norma può essere prodotta:

  • sia tramite un’autodichiarazione da rendere nel modello REDDITI
  • sia mediante interpello (probatorio) all’Agenzia delle Entrate.

In caso di società non operative , l’interpello probatorio serve a dimostrare al fisco che nel caso specifico esistevano condizioni in grado di legittimare la non applicazione della normativa speciale (e quindi di giustificare il contribuente che anziché adeguarsi al “reddito minimo presunto” dichiara il reddito reale).

La presentazione dell'istanza di interpello – in precedenza obbligatoria - è stata resa facoltativa; specularmente è stato introdotto un obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi. 

L’omessa o incompleta segnalazione in dichiarazione (rigo RS116) circa la sussistenza di cause di non applicazione delle disposizioni in esame, è sanzionata in via amministrativa (da 2.000 a 21.000 euro)

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 170 del 17 giugno 2022 "Società non operative: situazione attuale" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse.
Sullo stesso argomento segnaliamo anche il tool Società di comodo e perdite sistematiche (Excel) 
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SOCIETÀ DI COMODO 2024 · 29/02/2024 Quando si può disapplicare la norma sulle società di comodo: chiarimenti ADE

Le Entrate chiariscono quando è possibile disapplicare la norma sulle società di comodo nel caso di condizioni avverse del mercato e riduzione dei ricavi

Quando si può disapplicare la norma sulle società di comodo: chiarimenti ADE

Le Entrate chiariscono quando è possibile disapplicare la norma sulle società di comodo nel caso di condizioni avverse del mercato e riduzione dei ricavi

Società di comodo: le novità normative sul modello Redditi SC 2023

L’abrogazione della disciplina sulla perdita sistematica, con decorrenza dall’anno d’imposta 2022, ha richiesto l’aggiornamento dei modelli Redditi SC 2023 e Redditi SP 2023

Società di comodo: l’abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica

Il Decreto Semplificazioni abroga le norme relative alle società in situazione di perdita sistematica, a partire dal periodo di imposta 2022

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.