Dal 09.06.2022 le dichiarazioni doganali di importazione saranno progressivamente sostituite dai nuovi tracciati H1-H7. L’Agenzia delle dogane ha dato il via all’informatizzazione delle bollette doganali di import, abbandonando il tradizionale messaggio IM. Numerose le novità per gli importatori, che non potranno più utilizzare il formulario cartaceo per gli adempimenti doganali.
Con le Circolari n. 15/D del 03.05.2022 e n. 22/D del 06.06.2022, l’Agenzia delle dogane ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle modalità di compilazione delle nuove dichiarazioni.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 168 del 16 giugno 2022 Novità per le dichiarazioni doganali di importazione disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse |
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1) Semplificare gli scambi attraverso dichiarazioni doganali completamente telematizzate
Come previsto dal Codice doganale dell’Unione europea, gli scambi di informazioni tra le Autorità doganali e gli operatori economici devono essere effettuati mediante procedimenti informatici .
“Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali, nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l‘archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”. |
Entro il 31 dicembre 2022 tutti gli Stati membri UE dovranno implementare i propri sistemi doganali, sostituendo i precedenti mezzi non informatici.
Il fine ultimo di tali riforme è quello di uniformare le procedure doganali, semplificando gli scambi commerciali e rafforzando la lotta contro le frodi. Un obiettivo al quale l’Agenzia delle dogane italiana si è già allineata, aggiornando, a partire dal 9 giugno 2022, il sistema doganale di importazione.
Attraverso la reingegnerizzazione del sistema informatico doganale, la Dogana italiana si è adeguata al modello di dati previsto dall’Unione europea, denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), sostituendo la tradizionale dichiarazione con i nuovi tracciati H1-H7.
Occorre segnalare che al momento le novità riguardano le dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, mentre per le dichiarazioni semplificate, sarà necessario un ulteriore aggiornamento.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 168 del 16 giugno 2022 Novità per le dichiarazioni doganali di importazione disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse |
2) Le nuove dichiarazioni di importazione H1-H7
Il nuovo sistema di gestione delle dichiarazioni doganali all’importazione consente l’invio incrementale e differito dei dati, grazie a codici di svincolo non più legati solamente alle bollette doganali.
Aumenta il numero massimo di prodotti inseribili in ogni dichiarazione, fino a 999 singoli. Il formato XML (extensible markup language) fornisce, infatti, un linguaggio standard per il tracciamento delle merci, permettendo di superare il limite di 40 singoli per dichiarazione doganale.
Sono previste, inoltre, nuove modalità di supporto per gli operatori, basate sui più recenti standard internazionali. In particolare, sarà possibile lo scambio di messaggi in formato XML tramite web services e, oltre al riconoscimento di numerose Certification authorities per l’identificazione e la firma digitale, gli utenti potranno accedere al sistema tramite SPID o CNS.
La versione reingegnerizzata di Aida distingue le diverse fasi di lavorazione della dichiarazione doganale, ossia registrazione, accettazione, eventuale controllo e svincolo. Tale approccio consente di accedere a banche dati esterne (come per esempio Certex, Customs Decisions System, REX) senza pregiudicare la tempestività della registrazione della dichiarazione doganale.
L’accettazione della dichiarazione è notificata al dichiarante attraverso l’attribuzione del numero di registrazione MRN (Master Reference Number).
Il progetto finale supporterà anche numerose semplificazioni previste dal Codice doganale dell’Unione, come:
- la dichiarazione semplificata,
- l’iscrizione nelle scritture del dichiarante e
- lo sdoganamento centralizzato.
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3) Nuovo sistema gestione dichiarazioni importazioni: prospetto sintetico
NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DI IMPORTAZIONE PROSPETTO SINTETICO DELLA DICHIARAZIONE PROSPETTO DI SVINCOLO | invio incrementale dei dati della dichiarazione (in un’unica soluzione o in più step) |
maggiore numero massimo di articoli per dichiarazione (999 singoli vs 40 singoli) | |
svincolo delle merci per articolo | |
nuove modalità di colloquio con i dichiaranti, basate sui più recenti standard internazionali (scambio di messaggi in formato XML tramite web services) | |
riconoscimento delle altre Certification authorities per l’identificazione e la firma digitale | |
riconoscimento degli utenti tramite SPID o CNS | |
per ogni dichiarazione vengono distinte le fasi di registrazione, accettazione e attribuzione del controllo (esito CDC e svincolo) | |
accesso a banche dati esterne (es. Certex, Customs Decisions System, REX, etc.) | |
attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number (MRN) |
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4) I chiarimenti dell’Agenzia delle dogane
Con la Circolare 6 giugno 2022, n. 22/D l’Agenzia delle dogane ha definito alcuni aspetti significativi in relazione alle modalità di compilazione dei tracciati H1-H5, intervenendo anche sullo svincolo della dichiarazione, sulla liquidazione dei diritti, sui controlli doganali e sulla gestione dei documenti.
Con riferimento al tracciato H7, relativo allo sdoganamento di beni di modico valore, l’Agenzia delle dogane aveva già fornito alcune importanti precisazioni con le Circolari 3 maggio 2022, n. 15/D e 7 maggio 2022, n. 18/D.
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5) I soggetti della dichiarazione doganale
Un primo fondamentale chiarimento dell’Agenzia riguarda le modalità di compilazione dei campi H1- H5 e H7 relativi ai soggetti che intervengono nella presentazione della dichiarazione doganale.
Occorre, infatti, distinguere tra:
- importatore, ossia la persona, fisica o giuridica, che acquista la merce;
- dichiarante, inteso come colui che presenta la dichiarazione in Dogana;
- rappresentante doganale, definito dal Codice doganale dell’Unione come colui che gestisce le procedure doganali e si rapporta direttamente con la Dogana, nell’interesse non proprio, ma di un'altra persona (art. 5, par. 6, Cdu). In particolare si distingue tra:
- rappresentanza diretta, in cui il delegato agisce in nome e per conto del proprio cliente;
- rappresentanza indiretta, quando il rappresentante agisce per conto dell’importatore, ma in nome proprio, con conseguenti implicazioni in ordine alla responsabilità dell’operazione.
La figura dell’importatore e quella del dichiarante possono coincidere se l’importatore decide di agire autonomamente, senza avvalersi di un soggetto terzo. Tuttavia, a causa del tecnicismo delle procedure doganali, è frequente che l’acquirente si avvalga di un intermediario, come un corriere espresso, un operatore postale o un rappresentante doganale, che agirà come dichiarante.
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