La legge di riforma del processo tributario introduce una modifica sostanziale alla disciplina del processo tributario con la figura del giudice monocratico.
Secondo l’art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. 31.12.1992, n. 545, il presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado assegna il ricorso al giudice monocratico ma soltanto nei casi previsti dall’art. 4-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.
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1) Giudice monocratico solo per liti fino a 3000 euro
La procedura è ammessa soltanto se:
- la controversia è di valore non superiore a 3.000 euro; pertanto ne sono escluse le controversie di valore indeterminabile;
- il valore della lite considera soltanto l’importo del tributo cioè la pretesa impositiva al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; se la controversia ha per oggetto soltanto le irrogazioni delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
- il valore della lite considera anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
Nel procedimento si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate, le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale.
Se il giudice in composizione monocratica o collegiale rileva che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.
E’ stata soppressa la proposta contenuta nel disegno di legge che limitativa l’impugnazione della sentenza pronunciata dal giudice monocratico.
Più in particolare, il ricorso in appello poteva essere proposto “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.6.2007, e 20147335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.5.2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione”.
La sentenza sfavorevole può essere impugnata liberamente.
Va prestata attenzione al nuovo contenuto dell’art. 16, comma 4, del d.l. 23.10.2018, n. 119, secondo cui, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1°.9.2023, l’udienza pubblica di trattazione (art. 34 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546) è tenuta esclusivamente a distanza.
Tuttavia, il contribuente può richiedere nel ricorso o l’ente impositore nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia.
La domanda non produce automaticamente l’effetto ma è vagliata dal giudice dandone notizia alle parti con l’avviso di trattazione.
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2) Il giudizio avanti il giudice monocratico
Controversie | |
ammesse | se il valore della lite non è superiore a 3.000 euro; |
escluse | se il valore della lite è superiore a 3.000 euro |
Valore della lite | |
atto impositivo | valore delle imposte al netto di sanzioni irrogate con l’atto e di interessi |
solo irrogazioni di sanzioni | somma delle sanzioni non superiore a 3.000 euro |
Perdite fiscali | va considerata sul valore della lite l’imposta virtuale calcolata a seguito di rettifiche di perdita |
Istanza di sospensione dell’atto e udienza pubblica | |
regola | trattazione con udienza a distanza |
eccezione | richiesta nel ricorso, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza presso la sede; il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti |
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