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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

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LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO 2022: COSA CAMBIA

La riforma del processo tributario 2022: cosa cambia

Giudice monocratico, prova testimoniale, proposta conciliativa, reclamo-mediazione, sospensione dell’atto impugnato, udienze da remoto, definizione agevolata liti Cassazione

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La legge di riforma del processo tributario apporta sostanziali modifiche alla disciplina del processo tributario di cui al d.lgs. 31.12.1992, n. 546, tra le quali spiccano la nuova denominazione degli organi giudicanti, il giudice monocratico, la prova testimoniale, la proposta conciliativa, il reclamo-mediazione, la sospensione dell’atto impugnato, le udienze da remoto (art. 4) e la prova delle violazioni contestate (art. 6), nonché la definizione agevolata dei giudici tributari pendenti avanti la Corte di cassazione (art. 5) e la riscossione in pendenza di giudizio (art. 4, comma 1).

1) Cambia il nome degli organi giudicanti e viene istituito il giudice monocratico

La denominazione degli organi giudicanti

Sia nel d.lgs. 31.12.1995, n. 545, sia nel d.lgs 31.12.1992, n. 546, la denominazione “commissione tributaria” è sostituita con “corte di giustizia tributaria”.

La nuova denominazione degli organi giudicanti

Vecchia denominazione
Nuova denominazione
Commissione tributaria provinciale
Corte di giustizia tributaria di primo grado
Commissione tributaria regionale
Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Corte di cassazione
Corte di cassazione-sezione tributaria

Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata di trattare in maniera esclusiva le controversie in materia tributaria. In tale ambito, il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi finalizzati a stabilizzare gli orientamenti di legittimità e ad agevolare la rapida definizione  dei procedimenti pendenti presso la stessa sezione.

Il giudice monocratico 

Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado assegna il ricorso al giudice monocratico ma soltanto nei casi previsti dall’art. 4-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

La procedura è ammessa soltanto se:

  1. la controversia è di valore non  superiore a 3.000 euro; sono escluse le controversie di valore indeterminabile;
  2. il valore della lite è determinato considerando l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; se la controversia ha per oggetto soltanto le irrogazioni delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;
  3. il valore tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

Nel procedimento si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate, le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale.

Se il giudice in composizione monocratica o collegiale rileva che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.

Non è stata recepita la norma contenuta nel disegno di legge che limitativa l’impugnazione della sentenza pronunciata dal giudice monocratico. Più in particolare, il ricorso in appello poteva essere proposto “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.6.2007, e 20147335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.5.2014, e l’imposta sula valore aggiunto riscossa all’importazione”.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1°.9.2023 la discussione in pubblica udienza, comprese quelle relative alla sospensione degli atti impugnati, si svolgono esclusivamente a distanza. Tuttavia, ciascuna delle parti può richiedere nel ricorso o nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia provinciale.

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2) Prova testimoniale, prova in giudizio a carico dell'Amministrazione finanziaria

La prova testimoniale

E’ stato riscritto il testo dell’art. 7, comma 4, che non ammetteva il giuramento e la prova testimoniale.

Permane la non ammissione del giuramento. La prova testimoniale può essere ammessa se ritenuta necessaria, dalla corte di giustizia tributaria, anche senza l’accordo delle parti.

La prova va assunta secondo quanto è previsto dall’art. 257-bis c.p.c.

Qualora la pretesa fiscale sia fondata su verbali o su altri atti che fanno fede fino a querela di falso, la prova testimoniale è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle che sono attestate da pubblico ufficiale.

La prova in giudizio per l’amministrazione finanziaria.

Il nuovo comma 5-bis, primo periodo, dell’art. 7 introduce l’onere della prova a carico dell’ente impositore il quale deve sempre provare in giudizio le violazioni che sono contestate con l’atto impugnato.

Il giudice fonda la decisone sugli elementi di prova che  emergono nell’atto impositivo impugnato. Questo ultimo viene annullato se la fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziale e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive sulle quali è fondata la pretesa fiscale.

L’onere della prova per i rimborsi di somme

Il contribuente deve fornire le ragioni della richiesta di rimborso del proprio credito qualora questo non sia conseguente al pagamento di somme che sono oggetto di accertamenti impugnati (art. 7, comma 5,-bis, secondo periodo).

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3) Proposta conciliativa e spese giudizio, reclamo e mediazione

Le spese di giudizio e la proposta conciliativa

Se  la parte, senza giustificato motivo, non accetta la proposta conciliativa proposta dalla controparte o dal giudice, a suo carico sono poste le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta che ad essa è stata effettuata. 

Qualora si intervenuta la conciliazione, le spese si intendono compensate, fatta eccezione per il caso in cui le parti abbiano convenuto in maniera diversa nella misura indicata nel processo verbale di conciliazione.

Il reclamo-mediazione

All’art. 17-bis è aggiunto il comma 9-bis. Qualora il reclamo del contribuente sia rigettato o la proposta di mediazione formulata dall’ente impositore sia rifiutata, la soccombenza in giudizio di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta un effetto penalizzante per la parte soccombente che viene condannata al pagamento delle relative spese di giudizio.

L’effetto di tale disposizione può essere rilevante ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo o non  ha accolto la proposta di mediazione.

La sospensione dell’atto impugnato

L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione è fissata con decreto per la prima camera di consiglio “utile e comunque non oltre il 30° giorno dalla presentazione della medesima istanza e la comunicazione dell’udienza va data alle parti almeno 5 giorni  (e non più 10 giorni) prima (art. 47, comma 2). Correlativamente è abrogata il comma 5-bis secondo cui l’istanza doveva essere decisa entro 180 giorni dalla presentazione.

 In ogni   caso l’udienza di trattazione dell’istanza non può coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1°.9.2023 (compresi quelli in secondo grado ai sensi dell’art. 52, comma 3) l’udienza pubblica di trattazione si svolge esclusivamente a distanza. Ciascuna delle parti può richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta al’udienza di persona del difensore, del’ufficio e dei giudici. La richiesta va esaminata dal giudice dandone comunicazione con l’avviso di trattazione.

Dopo aver sentito le parti in camera di consiglio e deliberato il merito. Il collegio giudicante emette un’ordinanza che non è impugnabile, nella stessa udienza di trattazione. Il dispositivo dell’ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

La sospensione dell’atto impugnato può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2. Viene introdotto un effetto premiale a favore dei soggetti ai quali si applicano gli indici di affidabilità fiscale: la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Più in particolare il beneficio è riservato a chi sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi  tre periodi di imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili (art. 47, comma 5, ultimi due periodi).

La conciliazione giudiziale

Con il nuovo art. 48-bis.1 viene introdotta la speciale conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria che ha per oggetto le sole controversie soggette a reclamo ai sensi dell’art. 17-bis. La procedura può essere attivata formulando alle parti la proposta avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e provata soluzione.

La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. In quest’ultimo caso, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle pari non comparse.

La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Se questo non si perfeziona avviene la trattazione della causa.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale ove sono indicati:

  1. le somme dovute;
  2. i termini e le modalità di pagamento.

Il processo verbale costituisce titolo per procedere alla riscossione  delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

La sentenza dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La proposta di conciliazione non puo’ costituire motivo di ricusazione o di astensione del giudice.

Si applica l’art. 48-ter per la definizione e il pagamento delle somme dovute anche in forma rateale.

La sospensione della riscossione in pendenza di giudizio

All’art. 15 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, viene aggiunto un ulteriore comma secondo cui se l’istanza di sospensione dell’atto impugnato di cui all’art. 47-bis è accolta, ciò comporta, ovviamente e automaticamente, la sospensione del pagamento di 1/3 delle imposte, dei contributi e dei premi corrispondenti agli imponibili che sono stati accertati ma che non sono ancora definitivi.

4) Udienze da remoto, decorrenza delle norme

Le udienze da remoto

Per i giudizi instaurati in primo e secondo grado   con ricorso notificato a decorrere dal 1°.9.2023 cambiano le regole per la trattazione della controversia con udienza da remoto ai sensi dell’art. 16, del d.l. 23.10.2018, n. 119.

La partecipazione all’udienza a distanza può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno 20 giorni prima della data di trattazione.

L’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo tributario, altrimenti si applica la disciplina dell’art. 34 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546..

Si svolgono esclusivamente a distanza le udienze del giudice monocratico e le camere di consiglio sulla sospensione dell’atto impugnato (art. 47, comma 3) e sulla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata (art. 52 comma 3). Tuttavia, per comprovate ragioni, nel ricorso o nel primo atto difensivo, ciascuna delle parti può richiedere la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta dandone comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’istanza.

In ogni caso, se l’udienza si tiene a distanza, ciascun giudice può essere presente di persona.

La decorrenza delle norme

Dalla data di entrata in vigore della legge si applicano le nuove norme indicate nell’art. 4, comma 1, in materia di:

  • prova testimoniale (lett. c);
  • proposta conciliativa e spese processuali (lett. d);
  • conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria (lett. g) e h).

Per i ricorsi notificati a decorrere dal 1°.1.2023 si applicano le nuove norme indicate nell’art. 4, comma 1, in materia di giudice monocratico (lett. b).

5) Definizione liti innanzi alla Cassazione e il bollino di affidabilità fiscale

La definizione agevolata per le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Le controversie tributarie che alla data del 15.7.2022 sono pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, possono essere oggetto di definizione a condizione che:

  1. l’ente impositore sia l’Agenzia delle entrate;
  2. il valore della lite non sia superiore a 100.000 euro;
  3. la domanda deve essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;
  4. il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge, purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta sentenza definitiva;
  5. la controversia non deve avere per oggetto, anche solo in parte:
  6. le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14.12.2020;
  7. l’Iva riscossa all’importazione;
  8. le somme dovute a titolo dir recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015.

La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il perfezionamento avviene con il pagamento degli importi dovuti. Se non è dovuta alcuna somma la presentazione della domanda perfeziona la procedura.

Le somme dovute

Soccombenza dell’Agenzia delle entrate

Valore della lite massimo

Somma dovuta sul valore della lite

in tutti i precedenti casi di giudizio
100.000
5%
in uno dei gradi di merito
50.000
20%

L’adesione comporta la rinuncia contestuale ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della l. 24.3.2001, n. 89.

In ogni caso le spese del giudizio estinto sono a carico della parte che le ha anticipate.

Fermo restando l’importo esposto nel prospetto, vanno dedotte le somme versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ma la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate in misura eccedente alla percentuale del 5% o del 20%.

Per ciascuna controversia autonoma, da intendersi relativa a ciascun atto impugnato, entro il termine di presentazione della domanda:

  1. va presentata una distinta domanda di definizione, esente da bollo;
  2. va effettuato un distinto versamento.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su eventuali pronunce giurisprudenziali che non sono passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

Le controversie definibili non sono sospese a meno che il contribuente presenti richiesta dichiarando di volersi avvalere della norma agevolativa. In tal caso, il processo è sospeso fino al temine concesso di presentazione dell’istanza di definizione.

Il diniego alla definizione deve essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per gli atti processuali. L’atto è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione entro 60 giorni. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

Il “bollino di affidabilità fiscale”

L’art. 2 della legge prevede un ulteriore effetto premiale per i contribuenti cui si applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) di cui all’art. 9-bis del d.l. 24.4.2017, n. 50, a valere sul contenzioso tributario.

Più in particolare, il contribuente cui è stato notificato l’atto impositivo può chiedere la sospensione dell’atto impugnato ma beneficia automaticamente dell’esonero della garanzia, ai sensi dell’art. 47, comma 5, se gli è riconosciuto il “bollino di affidabilità fiscale” che è riconosciuto se all’interessato è stato attribuito un punteggio di affidabilità parti ad almeno 9 negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi sono disponibili.

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