Il Dl Semplificazioni n. 73/2022 in sede di conversione [1] introduce un nuovo impianto fiscale per gli Enti di Terzo settore. Di rilievo le modifiche all’art. 79 CTS, che innovano i parametri di non commercialità[2]. Ulteriori modifiche di sicuro interesse vengono introdotte in materia di imposte indirette e tributi locali, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, regime fiscale di ODV e APS.
Si prevedono infine novità nella tenuta delle scritture contabili.
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1) Imposte indirette e tributi locali (art. 82 CTS)
Come noto, agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Inoltre, le stesse modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV sono inoltre esenti dall’imposta di registro.
Il Decreto Semplificazioni aggiunge poi un ulteriore periodo al comma 3 dell’art. 82 in esame, stabilendo che: “per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale”.
In aggiunta si introduce il comma 5-bis del seguente tenore: “i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli ETS sono esenti dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
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2) Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 CTS)
L’art. 83 CTS introduce specifiche detrazioni e deduzioni (IRES o IRPEF) a favore di persone fisiche o giuridiche che intendono effettuare liberalità in denaro o in natura a favore degli Enti di Terzo settore.
Il legislatore interviene sull’art. 83 CTS apportando, in sintesi, le seguenti modifiche:
- il comma 1, viene modificato nel senso di ricomprendere anche le cooperative sociali e le imprese sociali (escluse quelle costituite in forma di società) nel novero degli ETS a favore dei quali effettuare la liberalità oggetto poi di detrazione/deduzione. Nella precedente formulazione, erano invece citati i soli enti non commerciali di cui all’art. 79, comma 5 CTS.
- Al secondo comma, si semplifica e modifica la formulazione sulla eventuale eccedenza della deduzione. Infatti, la novella alla norma stabilisce che “l’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare”
- Il terzo comma viene così sostituito: “le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1”. In pratica le erogazioni devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Viene, inoltre abrogato l’onere in capo all’ETS, al fine di poter usufruire dell’agevolazione in esame, di dichiarare la propria natura non commerciale al momento dell’iscrizione al RUNTS nonché di comunicare, ai competenti Uffici, l’eventuale perdita di tale qualifica (con connesso impianto sanzionatorio in ipotesi di inadempimento)
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3) Regime fiscale delle ODV, enti filantropici e APS
Regime fiscale delle ODV e enti filantropici (art. 84 CTS)
La norma (art. 84, comma 2 CTS) dispone l’esenzione IRES per i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale, da parte delle ODV e degli enti filantropici a prescindere dal fatto che questi ultimi enti avessero in precedenza la forma giuridica di ODV.
Si precisa che l’art. 84, comma 2 è stato solo riscritto modificando la punteggiatura, mentre il contenuto è rimasto invariato.
Regime fiscale delle APS (art. 85 CTS)
In primis viene modificata la rubrica della norma, estendendo l’applicazione della stessa anche alle società di mutuo soccorso.
- Si modifica poi il comma 1, dell’articolo in esame, specificando che non si considerano commerciali le attività svolte (…) nei confronti “degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”. Si estende dunque la platea dei soggetti a favore dei quali l’APS può svolgere la propria attività istituzionale.
- La stessa platea di soggetti, come sopra indicati, viene poi richiamata al comma 4, lett. a e b. Si osserva come le modifiche operate al comma 4 sono una conseguenza necessaria della ridefinizione della platea soggettiva operata al comma 1.
- Al comma 7 si conferma che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES).
- In parallelo alla modifica della rubrica della norma, si aggiunge il comma 7-bis in cui si conferma che quanto disposto dall’art. 85, comma 1 si applica anche alle società di mutuo soccorso. L’art. 85, comma 7 è stato infatti soltanto modificato nella punteggiatura, al fine di chiarirne meglio il senso.
4) Agevolazioni operative a seguito dell’iscrizione al RUNTS e adeguamenti statutari
Di rilievo la modifica normativa (nuovo art. 104, comma 1, CTS) per cui le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) “si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”, senza dunque il bisogno di attendere l’autorizzazione della Commissione europea (a differenza invece dell’art. 79 CTS, per cui risulta necessaria tale autorizzazione al fine della piena operatività).
Adeguamenti statutari
Slitta ulteriormente la possibilità di adeguare gli Statuti di ODV, APS e ONLUS, con maggioranze semplificate al 31 dicembre 2022 (nuovo art. 101, comma
5) Tenuta delle scritture contabili (art. 87 CTS).
Si interviene, infine, anche sulla disciplina degli obblighi di tenuta di scritture contabili per gli enti di Terzo settore, da osservare a pena di decadenza dei benefici fiscali. Con la novella operata al comma 1, lettera b) dell’art. 87 CTS, si estendono gli obblighi predetti anche in relazione alle attività svolte con modalità commerciali di cui all’art. 7 CTS (raccolta fondi) rispetto alla disciplina vigente che si limitava a far riferimento alle attività di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale) e 6 (attività diverse).
Si interviene quindi sul comma 5 dell’art. 87 in esame, riguardante l’esenzione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, al fine di estendere l’esenzione anche agli obblighi previsti dall’art. 2 del D.lgs. n. 127/2015 in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
[1] Cfr. Dl S-2681, Conversione in Legge, con modificazioni del DL Semplificazioni n. 72/2022, art. 26.
[2] Per un approfondimento sulle modifiche all’art. 79 CTS si rimanda al recente contributo di L. Gabbanelli, F. Moroni, M. Peta, Decreto Semplificazioni: come cambia la commercialità per gli ETS, in Fisco e Tasse, 7 agosto 2022.