La conversione del DL Aiuti bis, in merito alla definizione delle controversie pendenti in Cassazione, cancella la limitazione ai ricorsi pendenti al 15 luglio prevista dalla norma originaria.
In particolare, secondo la novità dell'emendamento approvato ieri 13 settembre, per accedere alla sanatoria i ricorsi vanno notificati entro il 16 settembre 2022.
Con un emendamento inserito nel decreto Aiuti bis viene infatti abrogata la previsione contenuta nel comma 1 dell'art 5 della Legge n. 130 del 31 agosto 2022 (in G.U. n. 204 dell’01 settembre 2022) secondo la quale costituivano procedimenti suscettibili di definizione quelli pendenti al 15 luglio 2022.
Si intendono pendenti le liti per le quali:
- il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022;
- alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.
Ricordiamo che il disegno di Legge sulla Riforma della Giustizia e del Processo Tributario è stato definitivamente approvato il 9 agosto e la Legge n 130 pubblicata in GU n 204 del 1 settembre.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore devono essere presentate le domande per la definizione dei ricorsi davanti alla Corte di Cassazione.
Tra gli obiettivi della riforma della giustizia tributaria vi è, infatti, l’impegno del Governo di ridurre l’elevato numero di ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
E’ un impegno che il Governo si è assunto con il PNRR da portare a compimento entro il 4 trimestre 2022.
L'obiettivo sarà perseguito tramite diversi interventi tra i quali sicuramente i più incisivi sono:
- la previsione della definizione agevolata del contenzioso tributario pendente
- l’istituzione presso la Corte di cassazione di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.
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1) Come funziona la definizione agevolata delle controversie
La disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione è contenuta nell’art. 5 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130.
Le controversie ammesse alla definizione agevolata sono quelle che presentano i seguenti requisiti.
Escluse dalla definizione
sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (principalmente dazi e tariffe doganali) previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Ammesse alla definizione
Le controversie devono essere pendenti davanti alla Corte di Cassazione e la pendenza è determinata dalla notifica del ricorso alla controparte entro venerdì 16 settembre (come da modifica introdotta da un emendamento al DL Aiuti bis approvato ieri 13 settembre 2022)
Perfezionamento della definizione
Dovrà essere presentata domanda entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge da parte dei soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento se dovuto
- di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia per le controversie il cui valore non sia superiore a 100.000 euro e l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
Ovvero
- di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia per le controversie il cui valore non sia superiore a 50.000 euro e l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito .
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Nella determinazione delle somme da pagare, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ma non verranno restituite somme versate eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
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2) Effetti della definizione agevolata
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo in esame.
In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e pagamento (vale a dire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame).
L'eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.
La definizione perfezionata dal coobbligato vale in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie comporta la contestuale rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (recante "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile").
In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
E previsto che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone che con uno o più provvedimenti le modalità di attuazione della definizione in esame.
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