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SUPERBONUS E CESSIONE DEI CREDITI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI: UNA FALSA RIPARTENZA

Superbonus e cessione dei crediti dopo il decreto Semplificazioni: una falsa ripartenza

Il decreto Semplificazioni consente di cedere i crediti fiscali derivanti da cessione/sconto in fattura ai propri correntisti, detentori di partita iva: ma restano criticità

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Il Senato in data 02/08/2022 ha approvato il disegno di legge del decreto n. 73 “Semplificazioni Fiscali”, abrogando il comma 3 dell’art 57 del decreto “Aiuti” (n. 50 del 17/05/2022). Quest’ultimo circoscriveva la cessione dei crediti acquisiti sulla base delle comunicazioni della prima cessione/sconto in fattura inviate all’Ade a partire dal 01/05/2022 escludendo, in tal modo, tutte le comunicazioni antecedenti alla suddetta data.

L’entrata in vigore del suddetto decreto consente, quindi, agli istituti finanziari vigilati di cedere i crediti fiscali derivanti dall’opzione cessione/sconto in fattura ai propri correntisti, detentori di partita iva quali imprese e professionisti.

Questo intervento normativo si è reso necessario per tentare di riattivare il funzionamento del Superbonus, ampliando la platea dei soggetti ai quali è possibile vendere il credito. 

Lo scopo è quello di risolvere la problematica del raggiungimento della tax capacity degli istituti finanziari vigilati venutasi a creare attraverso l’applicazione del decreto “Sostegni Ter” n. 4/2022, corretto con l’introduzione del Decreto “Frodi” n. 13/2022 che aumentava le cessioni ad un numero massimo di tre, di cui la prima era libera mentre le altre due esclusivamente ad istituti vigilati, evitando così il prolungamento del blocco del settore edile.

 Si stima infatti che siano giacenti sui cassetti fiscali circa 5,2 miliardi di euro in attesa di cessione[1], quindi non monetizzati dalle imprese e professionisti. La prosecuzione di questa situazione di stallo porterebbe sicuramente al fallimento di migliaia di imprese, in quanto quest’ultime non sarebbero più in grado di pagare sia i propri dipendenti che i fornitori. Tuttavia, questo tentativo di apertura non è risultato sufficiente a riattivare il motore del Superbonus in quanto, con la pubblicazione della circolare 23/E del 23 giugno, l’Agenzia delle entrate ha attribuito una maggiore responsabilità e diligenza che gli acquirenti devono avere, principalmente gli istituti finanziari.

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1) Cessione crediti superbonus i chiarimenti sulla responsabilità in solido dell'Agenzia delle Entrate

L’Ade ha chiarito che il tema della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’intero importo corrispondente alla detrazione si deve individuare in relazione agli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. Essa ritiene inoltre che, il concorso della violazione sussista nell’ipotesi in cui il cessionario abbia “omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito”. In relazione al livello di diligenza richiesto, l’Agenzia delle entrate ritiene che esso dipenda dalla natura del cessionario, con particolare riferimento agli istituti finanziari o a tutti i soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La valutazione effettuata sulla sussistenza della diligenza, ai fini della configurabilità o meno del concorso alla violazione, viene effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

1. profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito: 


  1. assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; 
  2. incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; 
  3. sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare; 
  4. incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; 
  5. anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; 
  6. mancata effettuazione dei lavori.
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2. Profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

tali profili sono rilevanti quali indicatori della responsabilità dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, anche in ragione delle comunicazioni diramate dall’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, “il divieto di acquisto dei crediti, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del citato decreto legislativo n. 231 (rispettivamente “Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette” e “Astensione”), introdotto al comma 4 dell’articolo 122- bis del decreto Rilancio, è sintomatico della volontà del legislatore di aggiungere a tale responsabilità un vincolo giuridico connesso ai medesimi requisiti di diligenza già propri dei soggetti individuati con l’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007”. Questi indici diramati dall’Agenzia hanno causato molto caos tra i vari operatori e, per tale motivo, appare necessario ed urgente chiarire il significato del punto (J.). 

L’Ade dovrà fornire dei maggiori chiarimenti su tale punto, proprio in virtù del fatto che la cessione del credito/sconto in fattura ha la finalità di consentire alle persone meno abbienti di usufruire della riqualificazione dei propri immobili, fruendo delle detrazioni dei lavori edilizi, specificatamente in assenza di fondi sufficienti a pagare autonomamente i lavori. Il secondo indicatore si evince dai profili correlati alla normativa antiriciclaggio. 

Per quanto concerne il punto (k.), “sproporzione tra il valore dei crediti ceduti e valore dell’unità immobiliare” risulta anche esso di difficile applicazione in quanto il valore degli immobili va ora in base alla territorialità mentre i massimali stabiliti sono i medesimi in tutta Italia per ciascun intervento. Chiaro esempio lo si può riscontrare nelle unità immobiliari accatastante come F2 (ovvero unità collabenti) che non hanno nessun valore catastale, sulle quali non è dovuta l’imposta municipale unica (IMU) ma sulle quali l’agenzia ha chiarito che è possibile aderire al Superbonus.

Come è noto, le banche oltre ad essere acquirenti dei crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione/sconto in fattura sono anche potenziali cedenti dei crediti ai propri correntisti detentori di P. IVA, ma dalla circolare 23/E dell’Ade non è chiara quale diligenza e responsabilità debbano applicare tali soggetti essendo stati effettuati già dei controlli a monte da parte dei suddetti istituti. 

Il Superbonus, più volte accusato come essere il male del Paese, oltre ad aver contribuito ad una ripartenza dell’economia nazionale post pandemia ha, inoltre, riqualificato l’efficientamento energetico degli edifici riducendo notevolmente i costi delle bollette per la popolazione che ne ha usufruito, soprattutto in questo particolare periodo storico dove il costo delle fonti energetiche appare notevolmente aumentato, principalmente a causa della guerra in Ucraina.

[1] Guerra Maria Cecilia, interrogazione in Commissione Finanze del Senato del 25/05/2022.

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