L’articolo 5 del Codice del Terzo settore, nel declinare le attività di interesse generale, prevede, con riferimento a talune di esse, uno specifico elemento qualificatorio:
- “l’interesse sociale”
- e “il particolare interesse sociale”.
Infatti, non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale.
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1) I chiarimenti del Ministero del lavoro nella nota del 4 agosto
Con nota del 4 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito a queste nozioni.
L’interesse generale conosce, in pratica, tre declinazioni:
- Interesse diffuso: fa riferimento a categorie o gruppi di persone, indeterminati a priori, ma chiaramente individuabili sulla base di uno specifico status (ad es, utenti di un certo servizio pubblico, consumatori, etc.);
- Interesse collettivo: fa riferimento a categorie o gruppi i cui componenti sono chiaramente individuabili a priori (ad es. i lavoratori di un certo comparto lavorativo) e che vengono considerati in modo omogeneo;
- Interesse sociale: si applica a tutte quelle azioni che mirano a produrre un beneficio che va a vantaggio della società, cioè un beneficio sociale.
Nello specifico, sono quattro le attività di interesse generale di cui all’art. 5, primo comma, del CTS, che devono possedere tale requisito:
1. Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d))
Nel dettaglio, le attività possono spaziare nelle varie forme della cultura. La declinazione concreta di tali attività potrebbe comprendere, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: formazione insegnanti di sostegno e proprio personale; attività oratoriale; alfabetizzazione finanziaria, anche come contrasto alla discriminazione delle donne; formazione su valori mutualistici; formazione sui corretti stili di vita; formazione nell’ambito delle attività di interesse generale, formazione nell’ambito di università popolari. Al criterio di destinazione sopradescritto appare coerente aggiungere quelli individuati dalla prassi di fonte tributaria (cfr circolare dell’Agenzia delle Entrate 22/E-2008, in materia di attività educative / didattiche / formativi esenti da Iva). Mutuando i contenuti della citata circolare, potrebbero pertanto essere considerate attività culturali di interesse sociale con finalità educativa le seguenti:
- quelle svolte da ETS “nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione” (es. attività corsistiche di lingua inglese, informatica, lingua italiana, sport ed educazione fisica, educazione musica);
- quelle svolte da ETS “nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione (regioni, enti locali…)” cui si aggiungeranno le attività culturali svolte nell’ambito di rapporti con gli enti pubblici disciplinati dal titolo VII del codice e, in genere, nell’ambito di rapporti di convenzione, accreditamento o patrocinio con/da la PA.
2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera i))
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
La categoria delle attività di interesse generale descritte alla lettera i) deve essere opportunamente distinta in due classi:
- l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS.
3 . Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera i)).
Si tratta pertanto dell’organizzazione di viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, gite ed escursioni la cui destinazione miri in via primaria ad accrescere la persona umana sotto tale profilo, anche con presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori.
4. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h).
Nell’ambito della ricerca scientifica, non è sufficiente il mero “interesse sociale” (che può astrattamente ritenersi verificato per ogni nuova scoperta dell’umanità), ma è previsto un rafforzamento di tale concetto mediante l’aggettivo “particolare”. Tale particolarità deve verificarsi in relazione all’oggetto stesso della ricerca, che deve consentire direttamente un beneficio sociale per la collettività, con ciò dovendosi intendere la tutela dei principi costituzionali, non solo in via indiretta o mediata.
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2) La definizione di interesse sociale contenuta nel DPR 135/2003
Il DPR 135/2003 contiene già una definizione di ricerca scientifica di particolare interesse sociale riferita alle ONLUS. Tale DPR è citato all’articolo 79, laddove si elencano le attività considerate non commerciali. Pertanto, sembra opportuno che la definizione di ricerca scientifica di particolare interesse sociale esercitabile da un ETS prenda quale base questo DPR, per ampliarlo. In tal modo, la ricerca scientifica considerata non commerciale ai fini fiscali sarà un sottoinsieme di quella di cui all’articolo 5. Il DPR 135/2003 elenca le seguenti attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale:
- prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
- prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
- studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
- produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
- metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
- riduzione dei consumi energetici;
- smaltimento dei rifiuti;
- simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
- prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
- miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
Questa elencazione è un buon punto di partenza, ma deve essere estesa al fine di ricomprendere nuove fattispecie.
In conclusione, si sottolinea come l’interesse sociale, soprattutto se particolare, fatichi a trovare una connotazione rigida nello spazio e nel tempo.
A tal fine, appare desiderabile considerare come attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale tutte le attività di ricerca relative agli ambiti di intervento elencati dall’art. 5, co.1 del D.lgs. 117/2017 o che favoriscano lo sviluppo delle stesse. Tale fluidità temporale dell’interesse generale e sociale appare peraltro in linea con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 5 del Codice Terzo Settore, che prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio di aggiornare nel tempo, tramite decreto, l’elenco delle attività che un ETS può svolgere nell’interesse generale/sociale della collettività.
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