La legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 10 e 11 della legge n. 234 del 2021) ha apportato numerose modifiche alla disciplina del nuovo patent box, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021. Le norme elevano dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo (R&D) sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e restringono il numero dei beni agevolabili.
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1) Ambito di applicazione
La patent box si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai periodi di imposta seguenti. Per i contribuenti è consentito, lungo tutta la durata dell'opzione, di usufruire sia del nuovo patent box sia del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo. Viene quindi modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, l’obiettivo risiede nel non obbligare al transito automatico al nuovo patent box coloro che hanno esercitato l'opzione per l'originario istituto, in riferimento ad anni precedenti al 2021. Viene anche introdotto un meccanismo di “recapture” secondo cui, nell’evenienza che le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente possa usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
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2) Evoluzione dell’istituto
Attraverso la legge di stabilità 2015 è stato introdotto un regime opzionale con tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali (legge n. 190 del 2014, commi 37-45).
Le imprese possono optare per un regime fiscale di favore, ovvero la cd. “patent box”, la quale concerne l’esclusione dal reddito del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni (quali ad esempio software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), oltre che delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se reinvestito il 90% del corrispettivo.
Diviene possibile esercitare l'opzione per i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni.
La disciplina del patent box è stata più volte modificata nel tempo, infatti, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dai beni agevolabili, mentre sono inclusi tra i redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà secondo specifiche condizioni di legge.
Fino al 2019, per poter accedere all'agevolazione secondo tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, il contribuente era obbligato alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate, anche detto “ruling obbligatorio”, ma in caso di concessione in uso del bene oppure qualora esistessero plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l'accordo con il fisco costituiva solamente una facoltà del contribuente, quindi un “ruling facoltativo”.
Il decreto-legge n. 34 del 2019 art. 4 ha revisionato la disciplina vigente in materia di patent box, prevedendo la facoltà generica di autoliquidazione del relativo beneficio, dando la possibilità al contribuente di determinare autonomamente e direttamente in dichiarazione l'agevolazione spettante con l’obiettivo di semplificare e velocizzare la fruizione.
Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, con Prot. n. 658445/2019, ha chiarito che l'esercizio dell'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile è effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione.
I provvedimenti attuativi della disciplina agevolativa e i documenti di prassi emanati dall'amministrazione finanziaria sono riportati dall’Agenzia delle entrate.
La riforma generale dell'istituto è stata operata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021, il quale ha sostituito la previgente disciplina del patent box con un'agevolazione che maggiora del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali giuridicamente tutelabili, determinando una maggiore deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
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3) Nuova disciplina Patent box
Come per il previgente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa con condizioni analoghe al passato.
Tale regime è opzionale con durata di cinque periodi di imposta, nei quali è irrevocabile, e successivamente rinnovabile.
L'agevolazione consiste nella maggiorazione del 90%, elevata in seguito al 110% dalla legge di bilancio 2022, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a specifici beni immateriali (elencati precedentemente nel paragrafo 2).
La condizione per usufruire dell'agevolazione determina che tali beni siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d'impresa. L'agevolazione è applicabile qualora i contribuenti svolgano le attività di ricerca e sviluppo con finalità di creazione e sviluppo di beni il cui costo è fiscalmente maggiorato anche mediante contratti di ricerca.
I contratti devono essere stipulati con società differenti da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, o ne sono controllate oppure sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Pertanto, la parte contrattuale dovrebbe essere rappresentata da università, enti di ricerca e organismi equiparati.
L’accesso all’agevolazione è prevista per la sola procedura di autoliquidazione del beneficio, dove il contribuente deve conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza.
Attualmente non è contemplata la procedura di ruling con l’Agenzia delle entrate, differentemente all'originario patent box, ma sono previsti gli adempimenti documentali e informativi, oltre che il regime sanzionatorio.